Disegno di legge Senato 130
Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la
cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L' Aja il 29 maggio 1993.
Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri
Informazioni sul progetto di legge
Presentato da:
Sen. MANIERI MARIA ROSARIA (Rinnovam. Ital.)
Situazione del progetto di legge:
Senato: Alla data del 16 Settembre 1998 in corso di esame da parte delle
Commissioni riunite Giustizia e Affari esteri, emigrazione in sede referente
Numeri assunti dal progetto di legge nel suo iter parlamentare (S=Senato,
C=Camera):
S. 130 (T.U. con S. 160 , S. 445 , S. 1697 , S. 2545 ) (Stralcio di S. 130-BIS ) / C. 4626
/ S. 130-B .
DISEGNO DI LEGGE N. 130-A
Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta all'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri
Relazione di presentazione in calce
Testo unificato proposto dalle Commissioni di merito per i disegni di legge nn. 130, 160, 445, 1697 e 2545
Art. 1.
1. L'articolo 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184, é sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. Qualora l'ambiente familiare non sia temporaneamente idoneo a
fornire al minore l'assistenza necessaria, l'ente locale interviene con misure specifiche
atte a rimuoverne le cause economiche, personali e sociali.
2. Il nucleo familiare che si trova nelle condizioni di cui al comma 1 ha diritto di
priorità nell'assegnazione e attribuzione di alloggi da parte di enti pubblici o privati.
3. Nel caso di famiglie monoparentali, il genitore convivente con il minore ha diritto
all'accesso al lavoro alle condizioni agevolate previste dall'articolo 12 della legge 2
aprile 1968, n. 482, e alla elevazione del limite di età di cui all'articolo 3 della
legge 3 giugno 1978, n. 288, e successive modificazioni.
4. Finché permanga lo stato di bisogno del nucleo familiare, l'ente locale eroga sussidi
economici e assistenza domiciliare anche specialistica.
5. Soltanto ove, nonostante gli interventi di cui al presente articolo, il minore risulti
ugualmente privo, in via temporanea, della necessaria assistenza da parte del suo nucleo
familiare, puó essere affidato ad un'altra famiglia, possibilmente con figli minori, o ad
una persona singola, o ad una comunità di tipo familiare, al fine di assicurargli il
mantenimento, l'educazione e l'istruzione.
6. L'affidamento comporta l'improcedibilità della domanda di adozione eventualmente
presentata.
7. Ove non sia possibile un conveniente affidamento familiare, é consentito il ricovero
del minore in un istituto di assistenza pubblico o privato, da realizzarsi esclusivamente
nell'ambito della regione di residenza del minore stesso".
Art. 2.
1. L'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, é sostituito dal seguente:
"Art. 4. - 1. L'affidamento familiare é disposto dal servizio locale, previo
consenso manifestato per iscritto dai genitori o dal genitore esercente la potestà,
ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e, se opportuno,
anche di età inferiore. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende
esecutivo il provvedimento con decreto.
2. Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede il
tribunale per i minorenni, sentiti i genitori o chi esercita la potestà sul minore e il
pubblico ministero.
3. Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate specificamente le
motivazioni, nonché i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti
all'affidatario e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il
nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore. É inoltre indicato il
periodo di presumibile durata dell'affidamento ed il servizio locale cui é attribuita la
vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informati il giudice
tutelare od il tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di provvedimento emesso
ai sensi, rispettivamente, dei commi 1 o 2.
4. L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha
disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di
difficoltà temporanea della famiglia di origine che lo ha determinato.
5. Trascorso il periodo di durata previsto, oppure quando la prosecuzione dell'affidamento
rechi pregiudizio al minore, l'autorità che ha emesso il provvedimento riesamina la
situazione, sentiti i genitori e chi eventualmente eserciti la potestà sul minore nonché
il servizio locale, al fine di pronunciare la proroga dell'affidamento o un diverso
affidamento in relazione alla temporaneità dell'impedimento della famiglia.
6 . I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono notificati ai genitori e sono
impugnabili dinanzi alla sezione minori della Corte d'appello".
Art. 3.
1. All'articolo 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Al momento dell'affidamento del minore a terzi o ad un istituto, ciascun genitore
é informato personalmente in ordine alle linee essenziali della presente legge, ed é
esortato a mantenere frequenti contatti e un significativo rapporto con il figlio con
l'avvertimento che in difetto si applicano le norme sull'adozione. Tali compiti spettano
all'assistente sociale indicato nel provvedimento di affidamento.
In caso di contrasto fra i genitori e gli affidatari in ordine ai rapporti fra il minore e
la sua famiglia, ogni interessato puó rivolgersi al giudice tutelare che adotterà i
provvedimenti necessari".
Art. 4.
1. Dopo l'articolo 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184, é inserito il seguente:
"Art. 5- bis. - 1. Le regioni, le province, i comuni e le unità sanitarie locali,
al fine di garantire quanto disposto dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5, redigono un programma
annuale di informazione sull'istituto dell'affidamento familiare e promuovono corsi e
incontri rivolti sia agli operatori del settore sia alle persone interessate, al fine di
approfondire le questioni relative all'affidamento familiare".
Art. 5.
1. Dopo il primo comma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, é inserito il seguente:
"L'adozione, inoltre, é consentita anche a persone non coniugate o separate, che
ab biano compiuto i trenta anni, quando ricorrano essenziali circostanze favorevoli e
risulti al tribunale la particolare idoneità del richiedente all'educazione e
all'istruzione oltre che la sua adeguata capacità di mantenimento".
Art. 6.
1. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono sostituiti dai seguenti:
"L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non piú di
cinquanta anni l'età dell'adottando.
Sono consentite ai soggetti di cui al secondo comma piú adozioni anche con atti
successivi".
Art. 7.
1. Il primo comma dell'articolo 8 della legge 4 maggio 1983, n. 184, é sostituito dal seguente:
"Sono dichiarati anche d'ufficio in stato di adottabilità, dal tribunale per i
minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori nei cui confronti siano stati
commessi da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi comportamenti volontari
anche omissivi che abbiano determinato una situazione di mancata assistenza sia sotto il
profilo affettivo che sotto quello materiale, purché non dovuta a causa di forza maggiore
di carattere non permanente".
Art. 8.
1. L'ultimo periodo del sesto comma dell'articolo 9 della legge 4 maggio 1983, n. 184,
é soppresso.
Art. 9.
1. Dopo il primo comma dell'articolo 10 della legge 4 maggio 1983, n. 184, é inserito il seguente:
"Il tribunale per i minorenni, nel caso in cui un minore sia stato dai genitori
affidato stabilmente a chi non sia parente entro il quarto grado per un periodo non
inferiore a sei mesi e non sia stata effettuata la dovuta segnalazione e nel caso di
minore illecitamente affidato a terzi con carattere di definitività, accerta la
situazione in cui si trova lo stesso minore, tenendo in particolare considerazione gli
effetti positivi verificatisi sullo sviluppo psicofisico dello stesso, conseguenti
all'inserimento di questi nell'ambiente che lo ha accolto. Il tribunale puó,
nell'assumere i necessari provvedimenti nell'interesse del minore, accogliere la domanda
di affidamento proposta da coloro che avevano illecitamente accolto il minore, purché
sussistano le condizioni volute dalla presente legge, anche in riferimento alla idoneità
di costoro ad ottenere affidamenti familiari e adottivi".
Art. 10.
1. Il secondo comma dell'articolo 10 della legge 4 maggio 1983, n. 184, é sostituito dal seguente:
"Il tribunale, qualora accerti una situazione di abbandono del minore da parte dei
genitori, ovvero nel caso in cui la prosecuzione dell'inserimento del minore nell'ambiente
che lo ha accolto rechi a questi un pregiudizio o non sia possibile, per la inidoneità di
chi ha accolto il minore ad ottenere affidamenti familiari o adottivi, puó disporre in
ogni momento, e fino al provvedimento di affidamento preadottivo, ogni opportuno
provvedimento temporaneo nell'interesse del minore, ivi comprese, se del caso, la
sospensione della potestà dei genitori sul figlio e dell'esercizio delle funzioni del
tutore e la nomina di un tutore provvisorio".
Art. 11.
1. Dopo l'articolo 10 della legge 4 maggio 1983, n. 184, é inserito il seguente:
"Art. 10- bis - 1. All'atto dell'apertura del procedimento per verificare se
sussista lo stato di abbandono, sono subito avvertiti i genitori o, in mancanza, i parenti
entro il quarto grado, i quali devono partecipare, attraverso un loro difensore, a tutti
gli accertamenti compiuti e possono presentare istanze anche istruttorie.
2. Qualora essi non provvedano a nominare un difensore, questo é nominato d'ufficio dal
tribunale per i minorenni".
Art. 12.
1. Il secondo comma dell'articolo 15 della legge 4 maggio 1983, n. 184, é sostituito dal seguente:
"La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore é disposta dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio con sentenza, sentiti i genitori, i parenti entro il quarto grado e i loro difensori, il rappresentante dell'istituto presso cui il minore é ricoverato o la persona a cui é affidato, il tutore ove esista, nonché il minore che abbia compiuto i dodici anni e, se opportuno, anche il minore di età inferiore. Sono inoltre sentite le persone convocate, nonché quelle indicate dalle parti e quindi, sulle conclusioni di queste e del pubblico ministero, ove non occorra ulteriore istruttoria, il tribunale decide immediatamente dando lettura del dispositivo della sentenza; questa deve essere depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla pronuncia e notificata d'ufficio nel testo integrale al pubblico ministero, ai genitori o ai parenti entro il quarto grado e al curatore speciale del minore, con contestuale avviso agli stessi del loro diritto di proporre impugnazione nelle forme e nei termini di cui all'articolo 17".
2. Il terzo comma dell'articolo 15 della legge 4 maggio 1983, n. 184, é abrogato.
Art. 13.
1. Il primo, il secondo e il terzo comma dell'articolo 17 della legge 4 maggio 1983, n.
184, sono abrogati.
2. Il quarto comma dell'articolo 17 della legge 4 maggio 1983, n. 184, é sostituito dal
seguente:
"Avverso la sentenza che pronuncia lo stato di adottabilità il pubblico ministero, i genitori, i parenti entro il quarto grado o il curatore del minore possono, con ricorso, proporre impugnazione, entro trenta giorni dalla notifica, dinanzi alla sezione per i minorenni della Corte d'appello, la quale, sentiti il ricorrente e il pubblico ministero e, ove occorra, le persone indicate nel secondo comma dell'articolo 15, ed effettuati ogni altro accertamento ed indagine opportuni, decide nei modi stabiliti nel citato secondo comma dell'articolo 15".
3. Nell'ultimo comma dell'articolo 17 della citata legge n. 184 del 1983 le parole:
"entro trenta giorni" sono sostituite dalla seguenti: "entro sessanta
giorni".
Art. 14.
1. Dopo l'articolo 36 della legge 4 maggio 1983, n. 184, é inserito il seguente:
"Art. 36- bis. - 1. Il tribunale per i minorenni, accertata la situazione in cui
si trova uno straniero minore di età nel caso in cui questi sia stato accolto da terzi in
illecito affidamento con carattere di definitività, assume gli opportuni provvedimenti
nell'esclusivo interesse del minore, tenendo in particolare considerazione gli effetti
positivi verificatisi sullo sviluppo psico-fisico del minore, conseguenti all'inserimento
di questi nell'ambiente che lo ha accolto.
2. Il tribunale puó, nell'assumere i necessari provvedimenti nell'interesse del minore,
accogliere la domanda di affidamento di coloro che lo hanno accolto, purché sussistano le
condizioni richieste dalla presente legge".
Art. 15.
1. L'ultimo periodo del quinto comma dell'articolo 71 della legge 4 maggio 1983, n.
184, é abrogato.
Art. 16.
1. L'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 72 della legge 4 maggio 1983, n.
184, é abrogato.
Art. 17.
1. All'articolo 74 della legge 4 maggio 1983, n. 184, é aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Il tribunale per i minorenni, a seguito della sentenza che dichiara la nullità
del riconoscimento, puó, nell'assumere i necessari provvedimenti nell'interesse del
minore, accogliere la domanda di affidamento di chi ha effettuato il falso riconoscimento
e del coniuge, purché sussistano le condizioni volute dalla presente legge".
Art. 18.
1. L'articolo 75 della legge 4 maggio 1983, n. 184, é sostituito dal seguente:
"Art. 75. - 1. Nelle procedure previste nella presente legge e in quelle di cui
agli articoli 330 e 333 del codice civile é obbligatoria l'assistenza legale per i
genitori del minore, a pena di nullità.
2. Gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi alle suddette procedure sono esenti
dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o
natura.
3. Nelle procedure indicate nel comma 1 é ammesso il patrocinio a spese dello Stato per i
non abbienti secondo i termini previsti nella legge 30 luglio 1990, n. 217".
Relazione 130-A (testo elettronico non revisionato)
ONOREVOLI SENATORI. - La legge che disciplina l'adozione e l'affidamento dei minori ha
avuto un iter molto lungo e travagliato, durato oltre cinque anni.
I criteri che l'hanno ispirata sono stati quelli della necessità di adeguamento della
legislazione relativa all'adozione e all'affidamento alle nuove norme in materia di
diritto di famiglia; di ottemperanza alle direttive contenute nella Convenzione di
Strasburgo relativa all'adozione di minori; di regolamento dell'adozione di minori
stranieri; di lotta contro quel mercato dei bambini, allora molto diffuso, ma oggi ancora
presente nel nostro Paese, soprattutto per quanto riguarda i minori stranieri.
L'indirizzo generale assunto dalla legge é stato quello, sancito nell'articolo 1, che ha
affermato il diritto del minore ad essere educato preferibilmente nell'ambito della
propria famiglia di origine: l'affermazione di tale diritto del minore ha costituito un
significativo capovolgimento rispetto al consueto riferimento normativo al "dovere
dei genitori" (articolo 30 della Costituzione) e ai loro "doveri verso i
figli" (articolo 147 del codice civile).
Il diritto del minore a crescere nella "propria famiglia" non é stato peró
inteso in termini assolutistici dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive
modificazioni: la famiglia biologica é luogo privilegiato in cui il minore deve crescere,
ma sempre che gli interessi dei genitori e del minore coincidano e non siano in contrasto.
La legislazione sull'adozione sostitutiva del rapporto di filiazione naturale, introdotta
nel 1967 e perfezionata nel 1983 con l'intento di tutelare i minori privi della necessaria
assistenza da parte dei familiari, troppo spesso é stata applicata in maniera distorta e
contro le finalità da essa stessa proclamate.
Infatti, di fronte a situazioni di carenza assistenziale, gli organi preposti si sono
preoccupati piú di togliere il bambino dalla sua famiglia per affidarlo altrove che di
intervenire per far sí che, rimosse le cause della mancata assistenza, il bambino potesse
continuare a vivere nel proprio nucleo.
Ció ha provocato situazioni drammatiche, talvolta riportate nelle cronache, in cui le
madri si sono viste strappare il figlio a causa della miseria e dell'ignoranza, della
mancanza di un alloggio o di un lavoro, e nulla hanno potuto per difendersi, prive di
mezzi, di conoscenza dei propri diritti e di qualsiasi strumento di tutela.
Senza voler cambiare nulla di quanto é ritenuto positivo di questa legge, proponiamo
delle modifiche che garantiscano effettivamente il diritto e l'interesse del minore di
essere educato ed assistito nell'ambito della sua famiglia, diritto proclamato
dall'articolo 1 della legge n. 184 del 1983; di conseguenza l'adozione dovrà
tendenzialmente applicarsi a quei soli casi in cui vi siano una positiva ed espressa
volontà di abbandono da parte dei genitori, oppure comportamenti obiettivamente
pregiudizievoli posti in essere contro il minore.
Le situazioni di carenza assistenziale dovranno essere risolte con interventi specifici
atti a tutelare i genitori e il minore stesso, e quindi a salvaguardare l'unità del
nucleo piuttosto che procedere alla sua disgregazione.
In particolare, all'affidamento familiare dovrà essere anche di fatto attribuita la
funzione voluta dal legislatore di temporaneo sostegno del bambino nel periodo in cui la
sua famiglia si trova in difficoltà e non quella, purtroppo ormai corrente nella prassi,
di anticamera dell'adozione, che é un istituto diametralmente opposto in quanto recide i
rapporti del bambino con la sua famiglia.
La legge n. 184 del 1983 prevede che quando il minore sia temporaneamente privo di un
ambiente familiare idoneo puó essere affidato ad un'altra famiglia.
Nello spirito della legge, l'affido familiare doveva essere un istituto largamente
utilizzato, per brevi periodi, onde consentire alla famiglia di origine il superamento
delle varie difficoltà economiche o di altra natura, con l'ausilio dei servizi locali, al
fine di ottenere il reinserimento dei minori.
Purtroppo, tale aspettativa é stata in buona parte disattesa.
In questi anni abbiamo verificato che le famiglie e le persone singole disposte ad
accogliere un minore in affido familiare sono ancora troppo poche per coprire la domanda,
e cosí in Italia vi sono ancora oggi 55.000 minori che vivono in istituto.
Inoltre gli affidi familiari tendono a essere non temporanei, e spesso si trasformano in
affidi preadottivi: questa confusione tra i due istituti - l'affido e l'adozione - é
ingenerata da varie cause, ma molto spesso é voluta da chi chiede l'affido sperando che
questo sia l'anticamera per l'adozione.
Tra le molteplici cause di questa situazione vi é anche quella di una insufficiente opera
di informazione da parte degli enti locali nei confronti dei cittadini: una maggiore
sensibilizzazione e un invito alla solidarietà rivolti da comuni, province, regioni,
unità sanitarie locali, alla popolazione, sortirebbero senz'altro effetti positivi.
Vi é infine da rilevare che lo Stato o gli enti locali, mentre versano agli istituti di
ricovero dei minori, pubblici o religiosi, una retta mensile per ogni minore che supera il
milione di lire, corrispondono ad una famiglia che prende un minore in affidamento solo
300.000 lire al mese.
Si tratta di una differenza molto rilevante e soprattutto ingiustificata: é troppo poco
quanto viene versato ad una famiglia, mentre é forse eccessiva la somma riconosciuta agli
istituti, tanto da far nascere il sospetto che su tali rilevanti contributi sorga un
interesse a mantenervi inseriti i minori.
Dal 1984 al 1987 risultano essere stati adottati 7.400 minori, di cui il 16,4 per cento
stranieri. Eppure ne rimangono altri 50.000 in istituti.
Va rilevato che, se é vero che i tempi della procedura sono abbastanza lunghi, e spesso
scoraggiano chi ne fa domanda, é altrettanto vero che uno dei motivi per cui non si
adottano questi minori che si trovano in istituto e che sono stati dichiarati adottabili,
é che non rispondono ai canoni dei desideri degli aspiranti adottanti.
Inoltre, poiché proprio in funzione del favor minoris appare troppo restrittiva
la previsione formulata solo in favore della coppia della capacità di adottare, appare
opportuno che l'adozione possa essere consentita valutando il primario interesse del
minore, anche da parte di persone singole o separate che abbiano compiuto i trent'anni. Ed
é altresí necessario elevare i limiti di età degli adottanti mantenendo il tetto minimo
a diciotto anni e portando da quaranta a cinquanta il tetto massimo. Questa modifica é
opportuna sia perché c'é stato, rispetto agli anni passati, un cambiamento del livello
economico-sociale di vita, che é molto piú alto, ma raggiungibile soltanto in età piú
matura (si pensi ad esempio alla concretizzazione per un giovane della "voglia di
famiglia", che non si realizza prima dei trenta-trentacinque anni), sia perché oggi
si vive piú a lungo.
In effetti, di bambini neonati o piccolissimi da adottare ce ne sono sempre di meno, sia
per il basso tasso di natalità del nostro Paese, sia per l'aumento del controllo delle
nascite anche nei ceti piú poveri, sia per la resistenza dei genitori naturali a troncare
ogni legame con il figlio.
Questa voglia di maternità o di paternità viene allora indirizzata verso Paesi
stranieri, soprattutto quelli in via di sviluppo, dove si ottengono certo piú facilmente
bambini piccoli e in tempi abbastanza brevi.
Naturalmente tutto questo avviene al di fuori di quanto previsto dalla stessa legge n. 184
del 1983 in materia di adozioni internazionali.
Ma anche quando vi é il rispetto della legge non vi é assoluta certezza della validità
dei documenti che attestano lo stato di adottabilità di questi bambini.
Il problema del mercato dei bambini, soprattutto di quelli stranieri, continua ad
esistere, ed occorre trovare strumenti efficaci che da una parte colpiscano i trafficanti
ma dall'altra salvaguardino questi desideri di maternità e di paternità, che non
dobbiamo vedere solo come manifestazioni egoistiche, bensí come possibilità di offerta
di amore a minori che si trovano in situazioni di grave bisogno.
Uno degli strumenti va individuato nelle convenzioni bilaterali da realizzarsi con quei
Paesi ove maggiore é l'offerta di adozioni (Paesi dell'America latina).
La legge n. 184 del 1983, nell'intento di sconfiggere il mercato dei bambini, ha previsto
identiche pene detentive per chi affida con carattere di definitività un minore a terzi,
ovvero lo avvia all'estero perché sia definitivamente affidato, ovvero introduce nel
nostro Paese uno straniero minore di età perché sia definitivamente affidato a cittadini
italiani, e per chi accoglie il minore, consegnando o promettendo denaro o altra utilità
a terzi.
Per questi ultimi é inoltre prevista una pena accessoria: la condanna comporta infatti
l'inidoneità a ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio
tutelare.
Si tratta di una sanzione che in linea di principio ha una sua giustificazione giuridica,
quale deterrente per l'illecito traffico dei minori.
Ma in questa delicata materia non é possibile attenersi a princípi di puro diritto:
occorre soprattutto salvaguardare il diritto del minore a una vita serena e possibilmente
felice, cercando di evitargli ulteriori traumi oltre a quelli già subiti a causa
dell'allontanamento dalla famiglia d'origine.
In questi casi allora riteniamo che il diritto del minore a vivere nella "propria
famiglia" debba identificarsi con il diritto a vivere inserito nella "famiglia
degli affetti".
Accanto alla salvaguardia di questo diritto del minore, occorre fare un'altra
considerazione: l'accertamento della sussistenza del comportamento doloso in capo a coloro
che hanno illecitamente accolto un minore non puó comportare accessoriamente una condanna
di ordine morale.
Certo la legge 4 maggio 1983, n. 184, non offre allo stato chiari rimedi a queste
situazioni. Ma anche laddove un'interpretazione estensiva della legge e il richiamo a
norme del codice civile potrebbero consentire soluzioni piú favorevoli all'interesse dei
minori, non sempre si é verificato lo sforzo del tribunale per i minorenni a praticare
tali strade.
In particolare le nostre proposte sono le seguenti.
A ) Al fine di rimuovere le cause economiche, personali e sociali della mancata
assistenza dei minori, l'ente locale dovrà intervenire con misure specifiche, fra cui
sussidi economici e assistenza domiciliare anche specialistica: inoltre il nucleo cui il
minore appartiene avrà priorità nell'assegnazione di alloggi e il genitore solo avrà
diritto all'accesso al lavoro alle condizioni agevolate di cui alla legge 2 aprile 1968,
n. 482, e con l'elevazione dei minimi di età di cui alla legge 3 giugno 1978, n. 288.
Nei casi in cui, nonostante le anzidette misure, il minore risulti temporaneamente privo
della dovuta assistenza, puó essere affidato ad un'altra famiglia o persona o comunità.
In questo caso, al fine di non consentire che nella prassi l'affidamento di cui agli
articoli da 1 a 5 della legge n. 184 del 1983 diventi, per il desiderio degli affidatari
di avere un figlio, il "preludio" dell'affidamento preadottivo, si stabilisce
che il provvedimento di affidamento comporta l'improcedibilità della domanda di adozione
eventualmente presentata (articolo 1).
B ) In merito all'istruttoria della pratica di affidamento, si ritiene che il
consenso dei genitori, di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge n. 184 del 1983, deve
essere manifestato per iscritto e che, ove esso manchi, provvede il tribunale per i
minorenni sentiti i genitori o chi esercita la potestà sul minore e il pubblico
ministero.
Nel provvedimento, poi, oltre alla specificazione dei tempi e dei modi dell'esercizio dei
poteri riconosciuti all'affidatario, si devono indicare le modalità attraverso le quali i
genitori e gli altri componenti il nucleo fa miliare potranno mantenere i rapporti con il
minore.
Si propone inoltre che, trascorso il periodo di durata previsto oppure quando la
prosecuzione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore, l'autorità che ha emesso il
provvedimento riesamini la situazione, sentiti i genitori e chi eventualmente eserciti la
potestà sul minore nonché il servizio locale, al fine di pronunciare la proroga
dell'affidamento o un diverso affidamento in relazione alla temporaneità dell'impedimento
della famiglia.
I provvedimenti di cui sopra devono essere notificati ai genitori e sono impugnabili
dinanzi alla sezione minori della Corte d'appello (articolo 2).
C ) Inoltre, al fine di evitare che per ignoranza della legge un genitore possa
perdere un figlio affidato a terzi o ad un istituto, si prevede che ciascun genitore debba
essere informato personalmente dal servizio sociale in ordine alle linee essenziali della
legge stessa ed esortato a mantenere frequenti contatti con il minore con l'avvertimento
che in difetto potranno applicarsi le norme sull'adozione.
In caso di contrasto tra i genitori e gli affidatari in ordine ai rapporti fra il minore e
la sua famiglia, ogni interessato potrà rivolgersi al giudice tutelare che adotterà i
provvedimenti necessari (articolo 3).
D ) L'articolo 4 della nostra proposta di modifica della legge 4 maggio 1983, n.
184, investe l'attività degli enti locali (comuni, province, regioni, unità sanitarie
locali) che dovrebbe essere tesa a informare i cittadini sull'importanza sociale
dell'affidamento familiare, e a promuovere corsi e incontri con gli operatori del settore
e con le persone interessate per meglio prepararli ad affrontare i loro compiti.
Quando poi non é possibile reinserire il minore nella famiglia d'origine, perché questi
si trova in uno dei casi previsti dalla legge per la dichiarazione dello stato di
adottabilità, allora potrà essere disposto dal tribunale per i minorenni l'affidamento
preadottivo.
E ) Poiché appare troppo restrittiva la previsione formulata solo in favore
della coppia della capacità di adottare, si prevede che l'adozione possa essere
consentita, valutando il primario interesse del minore, anche da parte di persone non
coniugate o separate che abbiano compiuto trent'anni, quando ricorrano essenziali
circostanze favorevoli e risulti al tribunale la particolare idoneità del richiedente
all'educazione e all'istruzione oltre che la sua capacità di mantenimento.
Quindi, in questo caso, ben puó il tribunale individuare anche un singolo soggetto,
migliore in astratto di tante coppie e comunque idoneo a crescere un "figlio".
Del resto già il vigente articolo 44, alle lettere a ) e c ) del primo
comma, prevede l'adozione da parte del non coniugato, cosí come l'articolo 25, quarto e
quinto comma, disciplina l'adozione nei confronti di un solo soggetto, quando il coniuge
sia morto o si sia separato. Con la previsione legislativa che si vuole introdurre,
rigorosamente limitata in funzione del favor minoris , si intende allargare la
rosa dei soggetti, tra i quali lo Stato puó scegliere per offrire al minore abbandonato
la miglior cura parentale possibile. La presunzione di maternità che per la coppia é
indicata nei tre anni di unione coniugale, per i singoli o separati é indicata nell'età
minima di trenta anni (articolo 5). Inoltre, é elevato il limite di età per gli
adottanti (articolo 6).
F ) Ai fini della rilevanza dello stato di "abbandono", che é il
presupposto per l'applicazione della normativa sull'adozione, riteniamo che l'attuale
formulazione normativa sia troppo generica, facendo riferimento a minori privi di
assistenza morale e materiale, e che pertanto si presti a eccessiva discrezionalità e a
distorta applicazione.
Proponiamo pertanto una diversa formulazione che si riferisce a "comportamenti
volontari anche omissivi che abbiano determinato una situazione di mancata assistenza sia
sotto il profilo affettivo che sotto quello materiale".
Infine, l'esimente della forza maggiore deve avere valore non solo in caso di sua
temporaneità, ma quando non sia di carattere permanente: ció in relazione alla gravità
e definitività del provvedimento adottivo, che va pronunciato soltanto di fronte a
situazioni altrettanto gravi e definitive (articolo 7).
G ) Gli articoli 8, 15 e 16 propongono di sopprimere la pena accessoria della
inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio
tutelare, nel caso di omissione della segnalazione al tribunale da parte di chi ha accolto
stabilmente un minore per un periodo superiore ai sei mesi e nel caso di condanna di chi
ha accolto un minore, italiano o straniero, in illecito affidamento con carattere di
definitività, dietro consegna o promessa di denaro o di altra utilità.
Con questa proposta si tende a scindere le responsabilità penali dalle conseguenze di
tale illecito comportamento nei confronti del minore.
H ) L'articolo 9 prevede che nel caso di minore affidato stabilmente dai genitori
a chi non sia parente entro il quarto grado per un periodo non inferiore ai sei mesi e
rispetto al quale non sia stata effettuata la dovuta segnalazione e nel caso di minore
affidato illecitamente a terzi con carattere di definitività, spetti al giudice
competente effettuare gli opportuni accertamenti sulla situazione in cui si trova il
minore.
Il tribunale dovrà tenere in particolare considerazione gli effetti positivi verificatisi
sullo sviluppo psicofisico del minore, conseguenti all'inserimento di questi nell'ambiente
che lo ha accolto. Il tribunale dovrà quindi assumere gli opportuni provvedimenti
nell'esclusivo interesse del minore, confermando il suo inserimento nell'ambiente che lo
ha accolto, se il caso lo richiede e se sussistono le condizioni volute dalla legge anche
in riferimento all'idoneità di chi lo ha accolto ad ottenere affidamenti familiari e
adottivi (articolo 10).
L'articolo 14 prevede un'analoga procedura nel caso di illecito affidamento con carattere
di definitività di minore straniero.
Infine, l'articolo 17 consente al tribunale di accogliere la domanda di affidamento da
parte di chi ha effettuato un falso riconoscimento di figlio naturale, qualora lo ritenga
opportuno nell'esclusivo interesse del minore.
Gli articoli 11, 12, 13 e 18 rispondono all'esigenza di tutelare, fin dai primi atti del
procedimento per la dichiarazione di adottabilità, i diritti dei genitori naturali e dei
parenti del minore (o meglio, tendono a realizzare il diritto del minore proclamato
dall'articolo 1 della stessa legge n. 184 del 1983, di vivere nell'ambito della propria
famiglia).
I genitori, o in mancanza gli altri parenti, dovranno partecipare a tutti gli atti
attraverso un difensore e, qualora ne ricorrano i presupposti, hanno diritto di
beneficiare del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti.
Il completo rispetto del contraddittorio sin dai primi atti comporta l'abrogazione del
procedimento di opposizione, rimanendo le usuali impugnazioni in appello e cassazione.
In quest'ultima ipotesi é previsto il termine usuale di sessanta giorni.
PARERE DELLA 1º COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)
sul testo unificato proposto dalle Commissioni di merito per i disegni di legge nn. 130,
160, 445, 1697 e 2545 (Estensore: ANDREOLLI)
4 dicembre 1997
La Commissione, esaminato il testo unificato dei disegni di legge esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, ma raccomanda alle Commissioni di merito di escludere l'obbligo di intervento degli enti, indicati dalla normativa in esame, per i casi in cui l'adozione riguardi i figli di parenti entro il quarto grado.
PARERE DELLA 5º COMMISSIONE PERMANENTE (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA,
BILANCIO)
sul testo unificato proposto dalle Commissioni di merito per i disegni di legge nn. 130,
160, 445, 1697 e 2545
(Estensore: RIPAMONTI)
25 novembre 1997
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo unificato dei disegni di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la clausola di copertura finanziaria sia riformulata nei seguenti termini: "All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 11.200 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri". Il nulla osta é inoltre a condizione, sempre ai sensi della richiamata norma costituzionale, che l'approvazione definitiva del provvedimento sussegua a quella della legge finanziaria per il 1998.
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