CAMERA DEI DEPUTATI
PROPOSTA DI LEGGE N. 1365
d'iniziativa dei deputati GAMBALE, NOVELLI, DIVELLA, GIACCO, LUMIA, MANGIACAVALLO, SAONARA
Norme in materia di tutela dell'embrione umano e di
tecniche di procreazione assistita
Presentata il 31 maggio 1996
Art. 1. - (Princìpi generali).
1. La tutela del nascituro è il criterio di riferimento centrale per la valutazione delle
diverse opzioni
procreative.
2. I figli nati con procreazione assistita hanno diritto ad uno status certo e al
mantenimento, alla istruzione e alla educazione da parte dei genitori, e ad essere
allevati nell'ambito della propria famiglia.
3. Gli embrioni umani sono sottratti ad ogni selezione e ad ogni forma di manipolazione
genetica e di sperimentazione, salvo il caso in cui ciò avvenga a fini direttamente
terapeutici, cioè che vi sia un beneficio diretto per lo stesso embrione per cui si
interviene.
Art. 2. - (Tutela dell'embrione umano).
1. Al fine di garantire la tutela dell'embrione umano sono vietati:
a) ogni pratica di procreazione assistita ispirata a pregiudizi razziali;
b) il prelievo di gameti ed embrioni per destinarli a procreazione assistita senza il
consenso esplicito dei soggetti sui quali si interviene;
c) ogni sfruttamento commerciale o industriale di gameti, embrioni e tessuti embrionali o
fetali ed ogni forma di commercio, di intermediazione e pubblicità;
d) la produzione di embrioni finalizzata alla sperimentazione o alla ricerca, o alla
manipolazione genetica, prescindendo dall'obiettivo di ottenere una gravidanza e al di
fuori del caso indicato al comma 3 dell'articolo 1;
e) la scissione embrionaria precoce, la clonazione e l'ectogenesi a fini procreativi; la
produzione di ibridi o chimere e gli impianti interspecifici sia a fini procreativi sia a
fini di ricerca.
Art. 3. - (Accesso alle tecniche di procreazione assistita).
1. Possono accedere alla tecniche di procreazione assistita le coppie di adulti
maggiorenni di diverso sesso, coniugate o almeno stabilmente legate da una comunità di
vita e di amore che perdura da almeno tre anni, in età potenzialmente fertile e affette
da sterilità debitamente accertata.
2. Sono vietate:
a) l'ovodonazione e l'embriodonazione a favore di donne in età non più fertile;
b) ogni forma di fecondazione assistita richiesta da coppie di persone dello stesso sesso;
c) la fecondazione assistita richiesta da una donna sola;
d) la fecondazione assistita attuata dopo la morte di uno dei due coniugi;
e) la fecondazione assistita richiesta da coppie che non forniscono le garanzie di
stabilità indicate al
comma 1.
3. Il Ministro della sanità con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, previo parere dell'Istituto superiore di
sanità e sentito il Comitato nazionale di bioetica, individua le strutture abilitate a
diagnosticare la sterilità e definisce i criteri e le modalità per la diagnosi.
Art. 4. - (Manifestazione di volontà e consenso informato).
1. Le coppie che si rivolgono ai centri di riproduzione assistita hanno il diritto-dovere
di essere informate sui tipi e sulle tecniche di procreazione assistita e su tutte le
conseguenze di natura giuridica da essa derivanti.
2. La volontà della coppia di accedere a tecniche di procreazione assistita è espressa
al giudice tutelare competente per territorio, secondo le modalità definite con decreto
del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia da emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dalla
manifestazione di volontà discende irrevocabilmente l'attribuzione della paternità e
della maternità del figlio nato con procreazione assistita.
3. La coppia ha diritto di scegliere il tipo e la tecnica di procreazione assistita. La
scelta, indicata nell'atto di manifestazione di volontà di cui al comma 2, vincola
l'intervento sanitario.
Art. 5. - (Maternità surrogata).
1. Ogni atto di disposizione del corpo umano, che non sia vietata dalla legge, può essere
compiuto soltanto in forma gratuita, a pena di nullità.
2. E' vietata altresì qualsiasi forma di surrogazione della madre, di prestito o di
affitto del corpo della donna a scopo di gravidanza. Qualsiasi contratto in tal senso è
nullo.
Art. 6. - (Regolamento dei centri per la procreazione assistita).
1. E' istituito presso il Ministero della sanità un registro nazionale di tutti i centri
e gli ambulatori per le pratiche di procreazione assistita.
2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 è condizione necessaria per la creazione e
il funzionamento di ogni struttura sia pubblica che privata.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della sanità,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentito il parere dell'Istituto
superiore di sanità e del Comitato nazionale di bioetica, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le
modalità di controllo dei centri di cui al presente articolo.
4. Centri o professionisti che praticassero la procreazione artificiale senza specifica
autorizzazione sono perseguiti a norma di legge.
Art. 7. - (Osservatorio permanente).
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali,
è istituito un
osservatorio permanente con il compito di analizzare l'impatto sociologico e psicologico
delle pratiche di fecondazione assistita. L'osservatorio è istituito con decreto del
Ministro per la solidarietà sociale di concerto con il Ministro della sanità, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. L'osservatorio predispone il materiale informativo sui tipi e sulle tecniche di
riproduzione assistita nonché sulle conseguenze di ordine sociologico, psicologico e
giuridico risultanti dalle analisi svolte e dai dati raccolti.
La Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla diffusione ed all'accesso al
predetto materiale informativo da parte delle strutture pubbliche e dei cittadini.
3. Il Ministro per la solidarietà sociale presenta entro il 30 giugno di ciascun anno una
relazione al
Parlamento sulla base dei dati raccolti e delle analisi svolte dall'osservatorio, allo
scopo di valutare l'adeguatezza della legislazione vigente in materia.
Art. 8. - (Sanzioni).
1. Chiunque viola le norme di cui agli articoli 2 e 5 è punito con la reclusione da sei
mesi a tre anni, con la multa da 10 a 100 milioni di lire e con l'interdizione
dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a due anni.
2. Chiunque effettua le pratiche di procreazione assistita senza il consenso manifestato
ai sensi dell'articolo 4, ovvero violando l'obbligo previsto al comma 3 dello stesso
articolo 4, è punito con la reclusione fino ad un anno e l'interdizione dall'esercizio
della professione per un periodo non inferiore a due anni.
3. Chiunque effettua le pratiche di procreazione assistita in violazione delle
disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, è punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni e l'interdizione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a due
anni.
4. Chiunque effettua le pratiche di procreazione assistita al di fuori dei centri e
ambulatori pubblici e privati autorizzati ai sensi dell'articolo 6 è punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni, con la multa da 50 a 200 milioni di lire e con
l'interdizione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a due anni.
Alla stessa pena soggiace il direttore sanitario o il responsabile del centro.
Ultimo aggiornamento: 24/03/98 ore: 15:57:22
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