DISEGNO DI LEGGE N. 160
D'INIZIATIVA DEI SENATORI MAZZUCA POGGIOLINI ED ALTRI
CAPO I - DIRITTO DEL MINORE ALLA PROPRIA FAMIGLIA
| Art. 1. 1. Il minore ha diritto di essere educato, istruito e sostenuto nell'ambito della propria famiglia, del proprio ambiente e della propria cultura. 2. Se la famiglia é in difficoltà nello svolgimento del proprio ruolo ha diritto di essere sostenuta dai servizi sociali locali, i quali possono avvalersi anche di tutte le risorse e gli strumenti disponibili in ambito locale. |
CAPO II - AFFIDAMENTO DEI MINORI
| Art. 2. 1. Qualora, nonostante il sostegno offerto e attivato, permangano difficoltà rilevanti aventi carattere temporaneo, i servizi sociali locali, su richiesta o con l'adesione e, se possibile, con la collaborazione dei genitori, procedono all'affidamento del minore ad una famiglia, a singole persone o, quando esistano particolari ragioni di opportunità, ad una comunità, idonee ad integrare le carenze della famiglia di origine ed a consentire il rientro del minore in essa appena possibile. 2. La comunità deve essere scelta, tra quelle che abbiano ottenuto formale riconoscimento, con riferimento all'età del minore e deve essere tale da assicurare un trattamento individualizzato che, per i piú piccoli, deve essere di tipo familiare. 3. Solo nella provata impossibilità di un affidamento idoneo, il minore puó essere temporaneamente ospitato in un istituto situato nella regione di residenza della famiglia e tale da consentire ad essa un rapporto frequente con il minore medesimo, salvo che, nel suo interesse, sia opportuna la collocazione in una regione diversa. L'accoglienza in istituto é consentita soltanto quando l'importo necessario al pagamento delle rette non sia sufficiente ad eliminare le cause dell'allontanamento dalla famiglia. |
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| Art. 3. 1. Se si prevede che l'affidamento di cui all'articolo 2 possa essere di lunga durata o se esso non é accettato dai genitori, provvede il tribunale per i minorenni, ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile. 2. Per l'individuazione dei coniugi, delle persone singole o delle comunità idonei il tribunale per i minorenni, quando non provveda direttamente, si avvale dell'opera dei servizi sociali locali competenti, che riferiscono al tribunale stesso con relazioni scritte almeno semestrali. |
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| Art. 4. 1. I genitori, compatibilmente con l'esercizio della potestà, possono affidare il minore a parenti entro il quarto grado. 2. Qualora il minore sia affidato a terzi e l'affidamento si protragga per un periodo superiore a sei mesi, i genitori e gli affidatari devono immediatamente informare il tribunale per i minorenni competente. 3. Il tribunale per i minorenni, eseguiti gli opportuni accertamenti, direttamente o tramite richiesta al giudice tutelare, adotta, sulla base anche della relazione richiesta ai servizi sociali locali, i provvedimenti piú idonei a tutela del minore. 4. L'omissione della segnalazione di cui al comma 2 puó comportare la decadenza dalla potestà sul figlio a norma dell'articolo 330 del codice civile e l'inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o preadottivi. |
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| Art. 5. 1. Il servizio sociale locale riferisce immediatamente al giudice tutelare sull'affidamento o sull'accoglienza in istituto, sulle relative motivazioni e sulla sua presumibile durata; qualora l'affidamento od il ricovero persistano, il servizio é tenuto alla presentazione di una relazione ogni sei mesi. 2. Il servizio sociale, avvalendosi eventualmente della collaborazione di quello del luogo di residenza degli affidatari, svolge opera di vigilanza e di sostegno educativo e psicologico; agevola i rapporti con la famiglia di origine ed il rientro nella stessa del minore, curando che esso avvenga nel modo piú opportuno. 3. Il giudice tutelare puó intervenire in ogni momento, anche d'ufficio, impartendo disposizioni nell'interesse del minore. 4. Decorso un anno dall'affidamento, il giudice tutelare invia, a sua volta, una dettagliata relazione al tribunale per i minorenni, provvedendo al suo aggiornamento semestrale. In caso di accoglienza in un istituto, le relazioni sono trimestrali. 5. A favore degli affidatari sono stabilite, nei casi di necessità, provvidenze economiche ed assistenziali dall'ente competente per residenza della famiglia di origine o, se diverso, da quello da cui dipende il servizio sociale locale che ha effettuato l'affidamento o salvo rivalsa nei confronti del primo. 6. Se, al compimento del diciottesimo anno, sussistono le cause che hanno provocato l'allontanamento del minore, l'affidamento o l'accoglienza in istituto possono essere prorogati fino al compimento del ventunesimo anno. |
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| Art. 6. 1. L'affidamento o l'ospitalità in istituto devono cessare, su disposizione del servizio sociale locale, quando sia cessata la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine, ovvero nel caso che la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore. 2. Il servizio sociale locale informa immediatamente della cessazione il giudice tutelare il quale, se l'affidamento o l'accoglienza si sono protratti per oltre un anno, invia apposita relazione al tribunale per i minorenni. |
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| Art. 7. 1. Gli affidatari devono agevolare i rapporti tra il minore e i suoi genitori e favorirne il reinserimento nella famiglia di origine. 2. In caso di contrasto su questioni di particolare importanza, gli affidatari, i genitori e il servizio sociale locale possono ricorrere, senza formalità, al giudice tutelare, il quale, sentiti gli interessati, nonchè il minore che abbia compiuto gli anni quattordici, suggerisce le determinazioni che ritiene piú utili per il minore stesso. Se il contrasto permane, il giudice attribuisce il potere di decisione alla persona che, nel singolo caso, ritiene la piú idonea a curare gli interessi del minore. 3. Se l'affidamento é stato attribuito ad una comunità o é stata attuata l'accoglienza del minore in un istituto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni stabilite per gli affidatari nei riguardi del responsabile della comunità o dell'istituto. |
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| Art. 8. 1. Il tribunale per i minorenni se, a norma degli articoli 330 e seguenti del codice civile, dispone l'allontanamento del minore dai genitori o se questo, comunque, risulti assolutamente necessario e non sia attuabile la soluzione alternativa dell'allontanamento del genitore, puó dare incarico al servizio sociale locale per l'affidamento del minore, impartendo le disposizioni del caso, qualora non ritenga di provvedere direttamente all'affidamento stesso, comunicandolo al servizio. |
CAPO III - ADOZIONE
SEZIONE I - DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITÁ
| Art. 9. 1. Sono dichiarati in stato di adottabilità i minori privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti entro il quarto grado, purchè la mancanza di assistenza non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio. 2. L'adottabilità puó essere dichiarata sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma 1 anche quando i minori sono ospitati presso istituti di assistenza o si trovano in affidamento familiare. 3. Non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti di cui al comma 1 rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi locali e il rifiuto é ritenuto ingiustificato dal giudice. |
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| Art. 10. 1. Chiunque ha facoltà di segnalare alla autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età. 2. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio sociale e gli esercenti un servizio sociale di pubblica necessità devono riferire al piú presto al tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengono a conoscenza in ragione del proprio ufficio. La situazione di abbandono puó essere accertata anche di ufficio da parte del giudice. 3. Nei casi previsti dall'articolo 75 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, e successive modificazioni, e in quelli di bambini denunciati o risultanti come nati da genitori ignoti, la relativa segnalazione al tribunale per i minorenni deve essere fatta dall'ufficiale dello stato civile immediamente dopo la formazione dell'atto. 4. Gli istituti di assistenza pubblici o privati e le comunità devono trasmettere trimestralmente al giudice tutelare e al servizio sociale del luogo ove hanno sede, l'elenco di tutti i minori ricoverati con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psico-fisiche del minore stesso. Il giudice tutelare, dopo avere acquisito le necessarie informazioni, riferisce al tribunale per i minorenni sulle condizioni di quelli tra i ricoverati che risultano in situazione di abbandono, specificandone i motivi. 5. Il giudice tutelare, ogni sei mesi, procede ad ispezioni negli istituti e nelle comunità ai fini di cui al comma 4. Puó procedere ad ispezioni straordinarie in ogni tempo. |
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| Art. 11. 1. Il tribunale per i minorenni territorialmente competente puó dichiarare adottabili i minori rispetto ai quali non risulta o é venuta meno l'esistenza di genitori e di parenti entro il quarto grado, salvo che, esistendo istanze di adozione ai sensi dell'articolo 30, commi 2 e 3, il tribunale, valutato l'esclusivo interesse del minore, ritenga le stesse prevalenti. |
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| Art. 12. 1. Nel caso di non riconoscibilità per difetto di età del genitore, nel cui ambito familiare il minore sia assistito, il tribunale sospende la procedura e chiede al giudice tutelare di aprire la tutela e di riferire sulla situazione del minore entro quattro mesi dal compimento del sedicesimo anno da parte del genitore. Se entro tale termine non viene effettuato il riconoscimento e non viene presentata richiesta di adozione da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al quarto grado, deve essere dichiarato lo stato di adottabilità. Se il riconoscimento viene effettuato o interviene l'adozione da parte di parenti, la procedura é dichiarata chiusa. |
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| Art. 13. 1. In tutti i casi di possibile riconoscimento il servizio sociale locale deve preventivamente informare i presunti genitori, qualora siano reperibili, dell'esistenza della procedura e del termine previsto ai sensi del comma 2 per l'eventuale riconoscimento del figlio, e deve dare comunicazione al tribunale per i minorenni del relativo adempimento. 2. Intervenuto l'affidamento preadottivo del minore, il riconoscimento é privo di efficacia. Il giudizio per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità é sospeso di diritto e si estingue ove segua la pronunzia di adozione divenuta definitiva. |
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| Art. 14. 1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 11, il tribunale per i minorenni, salva l'applicazione dell'articolo 12, provvede immediatamente con decreto, sentito il pubblico ministero, alla dichiarazione dello stato di adottabilità. |
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| Art. 15. 1. Avverso il decreto di cui all'articolo 14 é ammesso reclamo davanti alla sezione per i minorenni della corte d'appello, che si pronunzia in camera di consiglio. 2. Il reclamo di cui al comma 1 puó essere proposto dal pubblico ministero, dai genitori, dai parenti entro il quarto grado che abbiano mantenuto e mantengano rapporti significativi con il minore, nonchè dal tutore, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto. 3. I provvedimenti del tribunale e della corte d'appello sono revocabili in caso di sopravvenienza di nuove circostanze od acquisizione di nuovi elementi di valutazione, fino a quando sia divenuto definitivo il provvedimento di affidamento preadottivo. |
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| Art. 16. 1. Qualora non si possa provvedere alla dichiarazione di adottabilità ai sensi dell'articolo 14, il presidente del tribunale per i minorenni, o un giudice da lui delegato, in presenza di elementi indicativi di una possibile situazione di abbandono, emette un provvedimento con cui richiede d'urgenza ai servizi sociali locali e agli organi di pubblica sicurezza approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore e sull'ambiente in cui ha vissuto e vive, ai fini della relativa verifica. 2. Il presidente del tribunale per i minorenni, o un giudice da lui delegato, puó emettere in qualsiasi momento e comunque fino all'emanazione del provvedimento di affidamento preadottivo, i provvedimenti temporanei ritenuti necessari nell'interesse del minore. Si applicano i commi terzo e seguenti dell'articolo 336 del codice civile, come sostituito dall'articolo 61 della presente legge. |
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| Art. 17. 1. Quando lo stato di abbandono del minore risulta evidente ed é urgente assicurargli cure ed affetti familiari, nell'assenza dei presupposti di una immediata dichiarazione di adottabilità, il tribunale per i minorenni, sentiti il pubblico ministero, il servizio sociale locale e, ove esistono, i genitori o il tutore, puó disporre l'affidamento provvisorio alla coppia di coniugi piú idonea fra quelle disposte ad adottare, informandola chiaramente sugli aspetti umanitari, giuridici e psicologici della situazione. 2. Il decreto di affidamento di cui al comma 1 é allegato al fascicolo degli atti relativi alla domanda di adozione della coppia di coniugi. 3. Ai fini della vigilanza sull'affidamento, il servizio sociale locale che aveva in carico il minore puó delegare il servizio sociale del luogo di residenza dei coniugi. 4. Il tribunale per i minorenni segnala al servizio sociale locale il provvedimento adottato a favore degli affidatari provvisori per l'erogazione di eventuali provvidenze economiche ed assistenziali. Ove occorra, la cancelleria rilascia agli interessati attestazioni del provvedimento senza indicare le generalità del minore. |
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| Art. 18. 1. Quando le indagini effettuate ai sensi della presente legge rilevino l'esistenza dei genitori, il presidente del tribunale per i minorenni fissa, con decreto motivato, la comparizione degli stessi e dei parenti entro il quarto grado che abbiano mantenuto e mantengano rapporti significativi con il minore, avanti a sè o ad un giudice da lui delegato. Con lo stesso decreto viene disposta la comparizione delle persone che risultino convivere con il minore, e provvedere al suo mantenimento, educazione ed istruzione, e, quando vi sia, del tutore. 2. Nel caso in cui i soggetti indicati nel comma 1 risiedano fuori dalla circoscrizione del tribunale per i minorenni che procede, la loro audizione puó essere delegata al tribunale per i minorenni del luogo della loro residenza. 3. In caso di residenza all'estero dei soggetti di cui al comma 1 é delegata l'autorità consolare competente. |
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| Art. 19. 1. Nel caso in cui i genitori ed i parenti di cui all'articolo 18 risultino irreperibili ovvero non ne sia conosciuta la residenza, la dimora o il domicilio, il tribunale per i minorenni provvede alla loro convocazione ai sensi degli articoli 140 e 143 del codice di procedura civile, previe apposite ricerche effettuate dagli organi di pubblica sicurezza. |
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| Art. 20. 1. In sede di audizioni dei genitori o dei parenti entro il quarto grado ai sensi dell'articolo 18, il presidente del tribunale per i minorenni, o il giudice delegato, procede con essi, nel rispetto della loro dignità e riservatezza, all'esame delle possibili soluzioni per porre fine alla situazione di abbandono; li informa sui diritti e sui doveri loro spettanti e sugli interventi di carattere sociale a cui é possibile fare ricorso; ove ne ravvisi la necessità puó aggiornare l'audizione, convocando nuovamente i genitori o i parenti entro breve termine. 2. Al termine dell'audizione il presidente del tribunale per i minorenni o il giudice delegato, ove ne ravvisi l'opportunità, impartisce, con decreto motivato, ai genitori o ai parenti prescrizioni idonee a garantire l'assistenza morale, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minore, stabilendo periodici accertamenti da eseguire direttamente o avvalendosi del giudice tutelare e dei servizi sociali locali, ai quali é affidato l'incarico di operare al fine di piú validi rapporti tra il minore e la famiglia. 3. Quando la situazione di abbandono del minore appare evidente e irreversibile, il presidente del tribunale per i minorenni, o il giudice delegato, invita i genitori a prestare la propria adesione alla dichiarazione di adottabilità, agli effetti di cui all'articolo 14. 4. I servizi sociali locali, oltre ai compiti di vigilanza, assolvono i compiti di sostegno, anche ai fini della formazione delle coppie all'adozione, in particolare dei bambini grandi, seguendo, ove esistano, i criteri previsti da appositi protocolli di intesa tra autorità giudiziaria e autorità amministrativa. 5. Trascorsi due anni dalla data del decreto di affidamento preadottivo, il minore non puó essere sentito come teste in un processo penale per fatti che hanno dato origine alla procedura di adottabilità o che siano emersi nel corso della procedura stessa. |
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| Art. 21. 1. Il tribunale per i minorenni puó disporre, prima della dichiarazione di adottabilità, la sospensione del procedimento per verificare il carattere definitivo o meno dei presupposti della situazione di abbandono. In tal caso la sospensione é disposta con decreto motivato per un periodo non superiore ad un anno, eventualmente prorogabile. 2. La sospensione é comunicata ai servizi sociali locali competenti perchè adottino le iniziative opportune. |
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| Art. 22. 1. Prima della deliberazione della sentenza di adottabilità, il tribunale per i minorenni nomina un curatore speciale al minore e fissa una udienza per sentire il pubblico ministero, i genitori ed i parenti già convocati ai sensi degli articoli 18 e 19, il curatore speciale ed il tutore, ove nominato, nonchè se persona diversa dalle precedenti, colui con il quale il minore convive dando contestuale avviso alle parti private del loro diritto di costituirsi fino a cinque giorni prima dell'udienza in cancelleria a mezzo di procuratore. 2. All'udienza fissata il tribunale, previa una relazione sul procedimento svolta da un giudice delegato dal presidente, sente altresí il rappresentante dell'istituto presso cui il minore é ricoverato o la persona cui egli é affidato, il minore che abbia compiuto i dodici anni e, se opportuno, anche il minore di età inferiore. 3. Il tribunale decide immediatamente, dando lettura del dispositivo della sentenza o, su richiesta delle parti costituite che chiedano un termine per la presentazione di memorie, in una udienza successiva da tenere non oltre trenta giorni. 4. La sentenza, da depositare entro quindici giorni dalla pronunzia, é notificata per esteso, a cura della cancelleria, al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel comma 1 dell'articolo 18, al tutore ed al curatore speciale con contestuale avviso agli stessi del loro diritto di proporre appello nelle forme e nei termini di cui all'articolo 24. 5. Il tribunale per i minorenni nomina, se necessario, un tutore provvisorio ed adotta i provvedimenti opportuni nell'interesse dei minori. |
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| Art. 23. 1. Il tribunale per i minorenni, esaurita la procedura prevista nei precedenti articoli, qualora ritenga che non sussistano i presupposti per la pronunzia dello stato di adottabilità, sentito il pubblico ministero, dichiara che non vi é luogo a provvedere. 2. Si applica inoltre il comma 5 dell'articolo 22. |
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| Art. 24. 1. Il pubblico ministero, i genitori, i parenti indicati nell'articolo 18, comma 1, il tutore ed il curatore speciale possono proporre appello avverso la sentenza di adottabilità, entro trenta giorni dalla sua notificazione, dinanzi alla sezione per i minorenni della corte di appello. 2. A seguito dell'impugnazione, il presidente della sezione per i minorenni della corte di appello fissa, con decreto, in calce al ricorso, l'udienza di comparizione, disponendo la notifica del ricorso e del decreto, a cura della cancelleria, all'appellante ed agli altri soggetti indicati nel comma 1, nonchè la convocazione, ove necessaria, delle persone indicate nel comma 1 dell'articolo 18. 3. All'udienza fissata la sezione per i minorenni della corte di appello sente l'appellante, le altre parti costituite, le persone convocate, nonchè quelle indicate dalle parti e, quindi, sulle conclusioni di queste e del pubblico ministero, ove non occorra ulteriore istruttoria, decide immediatamente, dando lettura del dispositivo della sentenza. Per il deposito e la notificazione della sentenza si applica il comma 4 dell'articolo 22. 4. Avverso la sentenza della corte di appello é ammesso ricorso per cassazione. |
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| Art. 25. 1. La dichiarazione definitiva dello stato di adottabilità é trascritta, a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni, su apposito registro conservato presso la cancelleria del tribunale stesso. 2. La trascrizione deve essere effettuata entro il decimo giorno successivo a quello della comunicazione che il provvedimento di adottabilità é divenuto definitivo. A tale effetto, il cancelliere del giudice della impugnazione deve inviare immediatamente apposita comunicazione al cancelliere del tribunale per i minorenni. |
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| Art. 26. 1. Durante lo stato di adottabilità é sospeso l'esercizio della potestà dei genitori. 2. Il tribunale per i minorenni nomina un tutore, ove già non esista, e adotta gli ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore. |
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| Art. 27. 1. Lo stato di adottabilità cessa per adozione o per il raggiungimento della maggiore età da parte dell'adottando. |
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| Art. 28. 1. Lo stato di adottabilità cessa altresí per revoca ai sensi dell'articolo 15 o in quanto siano venute meno le condizioni di cui all'articolo 9 successivamente alla pronuncia della sentenza di cui all'articolo 22. In tale ultima ipotesi la revoca é pronunciata con sentenza dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero, oppure dei genitori. 2. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero. 3. Nel caso in cui sia in atto l'affidamento preadottivo, lo stato di adottabilità non puó essere revocato. 4. Il provvedimento di revoca dello stato di adottabilità é soggetto a trascrizione ai sensi dell'articolo 25. SEZIONE II - ADOTTANTI |
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| Art. 29. 1. L'adozione di un minore é consentita ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto. 2. Nell'ipotesi di cui all'articolo 30, comma 2, ed in quella di accertata impossibilità di adozione da parte di una coppia di coniugi, l'adozione puó essere consentita anche a persona singola di età non inferiore ad anni ventuno. 3. L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non piú di quaranta anni l'età dell'adottando. 4. I limiti di età di cui al comma 3 possono essere derogati nei confronti dei coniugi o di persona singola: a) nella ipotesi di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 30; b) nel caso di adozione di piú fratelli, purchè per uno di essi sussista la differenza di età di cui al comma 3; c) in presenza di particolari circostanze, a condizione che la deroga concerna un solo adottante; d) quando la deroga sia opportuna nell'esclusivo interesse del minore, accertato dal giudice; in tal caso la differenza massima di età non deve comunque superare i quarantacinque anni. 5. La differenza minima di età non puó essere comunque inferiore a quindici anni. 6. Se l'adottante é persona coniugata e non separata il minore deve essere adottato da entrambi i coniugi. 7. Sono consentite ai medesimi adottanti piú adozioni, anche con atti successivi. 8. In ogni caso, chi intende adottare un minore deve essere idoneo ad educarlo ed istruirlo, nonchè in grado di mantenerlo. |
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| Art. 30. 1. L'adozione é consentita, di regola, soltanto a favore dei minori previamente dichiarati in stato di adottabilità ai sensi della sezione I del presente capo. 2. L'adozione é consentita senza previa dichiarazione di adottabilità e senza affidamento preadottivo a persone unite al minore, orfano di padre e di madre, da vincolo di parentela fino al quarto grado o da rapporto stabile o duraturo preesistente alla perdita dei genitori. 3. L'adozione é consentita senza previa dichiarazione di adottabilità e senza affidamento preadottivo anche nei contronti del coniuge nel caso in cui il minore sia figlio, anche adottivo, dell'altro coniuge. 4. Il minore che ha compiuto quattordici anni non puó essere adottato se non presta personalmente il proprio consenso, che deve essere manifestato anche quando il minore compia tale età nel corso del procedimento. Il consenso dato puó comunque essere revocato sino alla pronuncia definitiva dell'adozione. 5. Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha un'età inferiore puó, se opportuno, essere sentito, salvo che l'audizione non comporti pregiudizio per il minore. |
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| Art. 31. 1. I coniugi che intendono adottare devono presentare una dichiarazione di disponibilità all'adozione al tribunale per i minorenni, specificando la eventuale disponibilità alla adozione di piú fratelli. É consentita la presentazione di piú dichiarazioni, anche successive, presso tribunali per i minorenni, purchè in ogni caso se ne dia comunicazione. I tribunali cui la dichiarazione é presentata possono richiedere agli altri tribunali copia degli atti di parte ed istruttori relativi ai medesimi coniugi; gli atti possono altresí essere comunicati d'ufficio. La dichiarazione diviene inefficace dopo tre anni dalla presentazione e puó essere rinnovata. 2. Il tribunale per i minorenni, accertati previamente i requisiti di cui all'articolo 29, dispone l'esecuzione delle adeguate indagini di cui al comma 3 e sceglie fra le coppie che hanno presentato dichiarazione di disponibilità quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore. 3. Le indagini dovranno riguardare in particolare l'attitudine ad educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare degli adottanti e i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore. 4. Nell'ipotesi di cui all'articolo 29, comma 2, le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento alla persona singola che intende adottare. SEZIONE III - AFFIDAMENTO PREADOTTIVO |
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| Art. 32. 1. Il tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero, gli ascendenti degli adottanti, ove esistano, il minore che abbia compiuto gli anni dodici, e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, omessa ogni altra formalità di procedura, dispone l'affidamento preadottivo e ne determina le modalità. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici, deve manifestare espresso consenso all'affidamento alla coppia prescelta. 2. Il tribunale per i minorenni deve informare in ogni caso i richiedenti sui fatti rilevanti, relativi al minore, emersi dalle indagini. 3. Non puó essere disposto l'affidamento separato di piú fratelli, tutti in stato di adottabilità, salvo che non sussistano gravi ragioni. 4. Il decreto é comunicato al pubblico ministero ed al tutore. 5. Il provvedimento di affidamento preadottivo, divenuto definitivo, é trascritto a cura del cancelliere entro dieci giorni nel registro di cui all'articolo 25. 6. Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo, direttamente o avvalendosi del giudice tutelare e tramite i servizi sociali locali, valutate la relazione di cui all'articolo 20, comma 2, e le successive relazioni dei servizi stessi sull'affidamento preadottivo. 7. Durante l'affidamento preadottivo il minore é iscritto anagraficamente come convivente con il tutore. 8. In ogni caso, anche se divisi, i fratelli devono essere facilitati nel mantenere rapporti tra loro. |
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| Art. 33. 1. L'affidamento preadottivo é revocato dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero o del tutore o di coloro che esercitano la vigilanza di cui al comma 6 dell'articolo 32, quando si rilevano gravi difficoltà di idonea convivenza. 2. Il provvedimento relativo alla revoca é adottato dal tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, con decreto motivato. 3. Debbono essere sentiti, oltre il pubblico ministero ed il presentatore dell'istanza di revoca, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, gli affidatari, il tutore, il giudice tutelare e i servizi locali. 4. Il decreto é comunicato al pubblico ministero, al presentatore dell'istanza di revoca, agli affidatari ed al tutore. 5. Il decreto che dispone la revoca dell'affidamento preadottivo, divenuto definitivo, é annotato a cura del cancelliere entro dieci giorni sul registro di cui all'articolo 25. 6. In caso di revoca, il tribunale per i minorenni adotta gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo 16. |
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| Art. 34. 1. Il pubblico ministero e il tutore possono impugnare il decreto del tribunale relativo all'affidamento preadottivo o alla sua revoca, entro dieci giorni dalla comunicazione, con reclamo alla sezione per i minoren ni della corte d'appello. Nello stesso termine il decreto di revoca dell'affidamento preadottivo puó essere impugnato dagli affidatari. 2. La corte d'appello, sentiti il ricorrente, il pubblico ministero e, ove occorra, le persone indicate nell'articolo 33, ed effettuato ogni altro opportuno accertamento ed indagine, decide in camera di consiglio con decreto motivato. SEZIONE IV - DICHIARAZIONE DI ADOZIONE |
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| Art. 35. 1. Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità, decorso un anno dall'affidamento, sentiti gli adottanti, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, il pubblico ministero, il tutore, il giudice tutelare ed i servizi locali incaricati della vigilanza, verifica che ricorrano tutte le condizioni previste dalla presente sezione e, senza altra formalità di procedura, provvede sull'adozione con decreto motivato in camera di consiglio, decidendo di fare luogo o di non fare luogo all'adozione. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso alla adozione nei confronti degli adottanti. 2. Nell'interesse del minore, il termine di cui al comma 1 puó essere prorogato di un anno, d'ufficio o su domanda degli affidatari, con ordinanza motivata. 3. Qualora la domanda di adozione sia proposta da persone che hanno discendenti legittimi o legittimati, questi, se maggiori di anni quattordici, debbono essere sentiti. 4. Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo, l'adozione, nell'interesse del minore, puó essere ugualmente disposta ad istanza dell'altro coniuge, nei confronti di entrambi, con effetto, per il coniuge deceduto, dalla data della morte. 5. Se nel corso dell'affidamento preadottivo interviene separazione tra i coniugi affidatari, l'adozione puó essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi, nell'esclusivo interesse del minore, qualora il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta. 6. Il decreto che decide sull'adozione é comunicato al pubblico ministero, agli adottanti ed al tutore. 7. Nel caso di provvedimento negativo viene meno l'affidamento preadottivo ed il tribunale per i minorenni assume gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo 16. |
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| Art. 36. 1. Nell'ipotesi di cui all'articolo 30, commi 2 e 3, il tribunale per i minorenni procede all'accertamento della situazione personale ed economica di coloro che intendono adottare il minore, della idoneità degli stessi ad educarlo e istruirlo, anche in relazione al loro ambiente familiare, e dei motivi per i quali si intende adottare il minore. 2. Nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'articolo 30 é richiesto, a pena di nullità, il consenso dei genitori che esercitano la potestà sul minore salvo che questi siano deceduti o irreperibili o non abbiano con il minore stesso rapporti significativi. 3. Espletate le opportune indagini e le necessarie verifiche, il tribunale per i minorenni, sentiti i soggetti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 35, provvede, senza altra formalità di procedura, sull'adozione con decreto motivato. |
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| Art. 37. 1. Il pubblico ministero, gli adottanti ed il tutore possono impugnare il decreto del tribunale relativo all'adozione entro trenta giorni dalla comunicazione, con ricorso alla sezione per i minorenni della corte d'appello. 2. La corte d'appello, sentiti il ricorrente, il pubblico ministero e, ove occorra, le persone indicate nell'articolo 35, comma 1, effettuato ogni altro accertamento e indagine opportuni, decide in camera di consiglio con decreto motivato. 3. Avverso il decreto della corte d'appello é ammesso il ricorso per cassazione. 4. Il provvedimento che pronuncia l'adozione, divenuto definitivo, é trascritto a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, sul registro di cui all'articolo 25 e comunicato all'ufficiale di stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato e per la trascrizione ai sensi dell'articolo 66 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, e successive modificazioni. A tale effetto il cancelliere del giudice dell'impugnazione deve inviare immediatamente apposita comunicazione al cancelliere del tribunale per i minorenni. SEZIONE V - EFFETTI DELL'ADOZIONE |
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| Art. 38. 1. Per effetto dell'adozione l'adottato acquista a tutti gli effetti lo stato di figlio legittimo degli adottanti o dell'adottante. Nell'ipotesi di cui all'articolo 30, comma 3, assume lo stato di figlio legittimo soltanto se figlio naturale del coniuge adottante non riconosciuto dall'altro genitore o se l'altro genitore che lo ha riconosciuto non ha rapporti significativi con il minore. 2. Se l'adozione é disposta nei confronti della donna separata, l'adottato assume il cognome di nascita della stessa. 3. Se l'adozione é disposta nei confronti del marito della madre, anche adottiva, del minore ai sensi dell'articolo 30 comma 3, l'adottato assume il cognome di lui. 4. Con l'adozione cessano tutti i rapporti dell'adottato verso la famiglia di origine, salvi i divieti matrimoniali. 5. Nelle ipotesi di cui all'articolo 30, commi 2 e 3, non si applicano i divieti previsti dall'articolo 39 e restano fermi i diritti alimentari e successori dell'adottato nei confronti della famiglia di origine. Il tribunale, nel disporre l'adozione, puó, nel concorso di particolari circostanze, stabilire che l'adottato conservi il proprio cognome, anteponendolo o posponendolo a quello dell'adottante; puó, inoltre, emettere in ogni tempo, su istanza del pubblico ministero, o di chi vi abbia interesse, gli opportuni provvedimenti in ordine all'eventuale continuazione di rapporti del minore con la predetta famiglia, se ed in quanto compatibili con l'istruzione e con l'educazione del minore stesso da parte degli adottanti. |
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| Art. 39. 1. Qualunque attestazione di stato civile riferita all'adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l'esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità e alla maternità e dell'annotazione e trascrizione di cui al comma 4 dell'articolo 37, a meno che il richiedente sia lo stesso adottato divenuto maggiorenne. 2. L'ufficiale di stato civile e l'ufficiale di anagrafe debbono rifiutarsi di fornire, tranne che all'autorità giudiziaria e all'adottato divenuto maggiorenne, notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo motivata autorizzazione, concedibile solo per gravi ragioni dal presidente del tribunale per i minorenni che pronunzió l'adozione. |
CAPO IV - ADOZIONE INTERNAZIONALE
SEZIONE I - ADOZIONE DI MINORI STRANIERI
| Art. 40. 1. L'adozione disciplinata nella presente sezione é consentita soltanto per i minori stranieri di età inferiore ad anni sette alla data del provvedimento straniero o del nulla osta di cui all'articolo 43, e produce gli effetti di cui all'articolo 38. 2. Nel caso di adozione contemporanea di piú fratelli da parte degli stessi adottanti, il limite di età di sette anni riguarda soltanto il minore tra essi. 3. Le norme della presente sezione si applicano anche ai cittadini stranieri che intendano adottare un minore straniero solo se essi, risiedendo in Italia, richiedano al giudice italiano di pronunciare un'adozione con i suindicati effetti. |
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| Art. 41. 1. Per i provvedimenti di adozione di minori stranieri é competente il tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo di residenza degli adottanti. 2. Nel caso di cittadini italiani residenti nello Stato straniero é competente il tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo dell'ultimo domicilio dei coniugi; in mancanza di precedente domicilio é competente il tribunale per i minorenni di Roma. |
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| Art. 42. 1. Coloro che intendono adottare un minore straniero devono richiedere al tribunale per i minorenni del distretto la dichiarazione d'idoneità all'adozione. 2. Il tribunale, previe accurate indagini, accerta la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 29. Nel caso di cittadini italiani residenti nello Stato estero, il tribunale puó avvalersi delle autorità diplomatiche e consolari e dei servizi locali delle località dove gli adottanti sono vissuti in Italia. 3. La dichiarazione deve essere ottenuta prima del compimento della procedura all'estero, puó contenere limitazioni, anche in riferimento al numero degli adottandi, e indicazioni per l'autorità straniera, e non puó essere utilizzata per ulteriori adozioni. Gli adottanti devono avvalersi dell'opera degli enti pubblici e delle altre organizzazioni di cui all'articolo 53. La dichiarazione é efficace per due anni dal giorno del rilascio. 4. La dichiarazione di cui al comma 1 é emessa in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito il pubblico ministero, ed é impugnabile ai sensi degli articoli 739 e 740 del codice di procedura civile. 5. Il tribunale puó disporre in ogni momento accertamenti integrativi ai fini della revoca della dichiarazione di idoneità di cui al presente articolo per sopravvenuto mutamento di circostanze. |
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| Art. 43. 1. L'ingresso nello Stato di minori stranieri a scopo di adozione é consentito quando vi sia provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo del minore emesso da un'autorità straniera nei confronti di cittadini italiani o di cittadini stranieri residenti in Italia, o altro provvedimento in materia di tutela e di protezione dei minori. 2. All'ingresso del minore in Italia deve essere esibita una dichiarazione dell'autorità diplomatica o consolare che attesti la preventiva esistenza della dichiarazione di idoneità e la corrispondenza alla stessa del provvedimento dell'autorità straniera, non chè la definività di quest'ultimo, da allegare in copia tradotta in lingua italiana con certificazione di conformità della traduzione da parte della stessa autorità. 3. L'ingresso nello Stato di minori stranieri a scopo di adozione é altresí consentito quando vi sia nulla osta, emesso dal Ministro degli affari esteri d'intesa con quello dell'interno. 4. La polizia di frontiera dà immediata comunicazione dell'ingresso del minore in Italia al tribunale per i minorenni che ne informa il giudice tutelare del luogo di residenza degli adottanti. |
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| Art. 44. 1. Entro trenta giorni dall'ingresso del minore in Italia gli adottanti devono depositare nella cancelleria del tribunale per i minorenni il provvedimento dell'autorità straniera con la relativa documentazione. In caso di inosservanza il tribunale puó dar corso alla normale procedura di adottabilità. 2. Il tribunale, verificata l'esistenza e la tempestività della dichiarazione d'idoneità ed esaminato il provvedimento dell'autorità straniera e gli atti allegati, accerta che il provvedimento stesso non sia in contrasto con i princípi fondamentali dell'ordinamento italiano e che vi sia il consenso dello Stato di origine all'espatrio definitivo del minore a scopo di adozione. 3. Il tribunale, qualora risulti comprovata la sussistenza di un periodo di affidamento preadottivo di almeno un anno, sentiti gli istanti e il pubblico ministero, con decreto motivato in camera di consiglio, dichiara l'efficacia nello Stato del provvedimento dell'autorità straniera, se questo ha già gli effetti dell'adozione, previsti dall'articolo 38 o, altrimenti, decide di far luogo all'adozione. 4. Ove il provvedimento dell'autorità straniera non preveda l'affidamento preadottivo o comunque questo non sia stato effettuato, il tribunale per i minorenni dispone l'affidamento preadottivo. In tal caso, dopo un anno di permanenza del minore presso gli adottanti, il tribunale dichiara l'efficacia nello Stato del provvedimento dell'autorità straniera o decide di far luogo all'adozione. 5. Qualora l'affidamento preadottivo non abbia esito positivo e negli altri casi in cui debba negare l'adozione, il tribunale, sentiti gli adottanti e il pubblico ministero, si pronuncia negativamente con decreto motivato in camera di consiglio. 6. Avverso la decisione del tribunale gli adottanti e il pubblico ministero possono proporre reclamo alla sezione per i minorenni della corte d'appello entro trenta giorni dalla relativa comunicazione. 7. Avverso il decreto della corte d'appello é ammesso il ricorso per cassazione, per motivi di legittimità. 8. In caso di urgenza possono essere adottati provvedimenti temporanei nell'interesse del minore fino a quando non sia divenuta definitiva l'adozione. Al riguardo si applica l'articolo 16, in quanto compatibile. |
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| Art. 45. 1. Divenuto definitivo il decreto di adozione, il tribunale per i minorenni ne trasmette copia autentica all'ufficiale di stato civile del luogo di cui all'articolo 41. 2. Insieme con il provvedimento sull'adozione é trasmessa la copia integrale dell'atto originario di nascita del minore. Ove tale copia non sia disponibile, il tribunale, su richiesta del pubblico ministero, con sentenza in camera di consiglio ordina che l'ufficiale di stato civile formi l'atto di nascita, fornendogli gli elementi desumibili dagli atti, circa il luogo ed il tempo della nascita, il nome dei genitori legittimi originari o che riconobbero il minore. 3. Il cambiamento disposto all'estero, per adozione, dell'atto di nascita, relativamente allo stato o agli elementi identificativi del minore, non ha effetto, anche se l'affidamento preadottivo disposto in Italia si riferisce al nuovo nome attribuito all'estero. |
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| Art. 46. 1. Divenuto definitivo il provvedimento che nega l'adozione, il giudice ne dà comunicazione entro sette giorni all'autorità diplomatica o consolare dello Stato di appartenenza del minore per il tramite del Ministero degli affari esteri. Se la predetta autorità non richiede, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, il rimpatrio del minore, attivandosi in tal senso, si applica l'articolo 51, comma 1. |
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| Art. 47. 1. Il nulla osta di cui al comma 3 dell'articolo 43 é concesso nel caso in cui per eventi bellici, calamità naturali o altro grave impedimento di carattere obiettivo non sia possibile l'emanazione di uno dei provvedimenti di cui al comma 1 dell'articolo 43, sempre che sussistano motivi di esclusivo interesse del minore all'ingresso nello Stato a scopo di adozione. 2. Il tribunale per i minorenni accerta la sussistenza dei provvedimenti di cui al comma 1, acquisisce ogni possibile notizia in ordine alla situazione del minore e ne dichiara lo stato di adottabilità, disponendo l'affidamento preadottivo. 3. Il tribunale decide di far luogo all'adozione o provvede ai sensi dell'articolo 44, comma 5. |
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| Art. 48. 1. I cittadini italiani che, risiedendo in uno Stato straniero da oltre tre anni, vi abbiano ottenuto un provvedimento di adozione di un minore straniero possono chiedere che sia reso esecutivo in Italia, attraverso la procedura di delibazione. 2. La delibazione del provvedimento di cui al comma 1 puó essere chiesta anche dall'adottato divenuto maggiorenne o da un curatore speciale nominato dal tribunale per i minorenni su istanza dell'adottato che abbia compiuto sedici anni. 3. Se l'adottato é ancora minore, provvede alla delibazione il tribunale per i minorenni competente per territorio. |
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| Art. 49. 1. É fatto divieto alle autorità consolari italiane di concedere il visto per l'ingresso nello Stato e agli uffici di polizia di frontiera di consentire l'introduzione di stranieri minori a scopo di adozione, al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 43. 2. Coloro che hanno accompagnato alla frontiera il minore al quale non viene consentito l'ingresso in Italia per l'insussistenza delle condizioni di cui all'articolo 43 provvedono a proprie spese al rimpatrio immediato del minore nel Paese d'origine. |
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| Art. 50. 1. Al di fuori di quanto previsto dall'articolo 43, l'ingresso nello Stato di stranieri minori degli anni quattordici non accompagnati dai genitori o da parenti entro il quarto grado deve essere immediatamente segnalato dagli uffici di polizia di frontiera al tribunale per i minorenni del distretto ove é diretto il minore, ovvero, nell'ipotesi in cui non sia desumibile il luogo di dimora del minore nello Stato, al tribunale per i minorenni di Roma. 2. Le segnalazioni di cui al comma 1 devono contenere l'indicazione del nome della persona che eventualmente accompagna il minore. 3. Le segnalazioni di cui al comma 1 non devono essere effettuate nel caso di ingresso di minori per motivi turistici, di studio o di cura, sempre che la permanenza non sia superiore ai tre mesi. |
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| Art. 51. 1. Al minore straniero che si trovi nello Stato si applicano le norme della presente legge. 2. In ogni caso deve essere informata della situazione l'autorità diplomatica o consolare dello Stato di appartenenza del minore nelle forme e con gli effetti di cui all'articolo 46. |
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| Art. 52. 1. Il minore straniero, regolarmente introdotto in Italia a scopo di adozione, é equiparato al minore italiano ai fini dell'assistenza pubblica anche prima di acquisire la cittadinanza italiana. |
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| Art. 53. 1. É vietato svolgere nell'interesse di terzi pratiche inerenti all'adozione di minori stranieri se non da enti pubblici o da altre organizzazioni idonee, previa autorizzazione. 2. L'autorizzazione é concessa da un comitato costituito da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e da un rappresentante del Ministero dell'interno. Il comitato vigila, inoltre, sull'attività dei soggetti autorizzati e puó revocare in ogni momento la concessa autorizzazione. 3. Le modalità di funzionamento del comitato sono stabilite con decreto dei Ministri di grazia e giustizia, degli affari esteri e dell'interno, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. |
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| Art. 54. 1. Gli atti dell'inchiesta preliminare relativi alla dichiarazione d'idoneità possono essere trasmessi dal tribunale per i minorenni all'autorità straniera competente per il tramite del Ministero degli affari esteri. 2. Il presidente del tribunale puó autorizzare il rilascio, in tutto o in parte, di copia degli atti agli aspiranti all'adozione. In ogni caso deve essere rilasciata ai reclamanti copia degli atti richiamati dal provvedimento con cui sia stata negata la dichiarazione di idoneità. SEZIONE II - ADOZIONE DI MINORI ITALIANI |
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| Art. 55. 1. Competente a dichiarare lo stato di adottabilità del cittadino italiano minore che si trovi all'estero e a disporre i provvedimenti temporanei nel suo interesse, compreso, se del caso, il rimpatrio, é il tribunale per i minorenni del distretto ove si trova il luogo di ultimo domicilio del minore; in mancanza di precedente domicilio nello Stato é competente il tribunale per i minorenni di Roma. |
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| Art. 56. 1. I residenti all'estero, stranieri o cittadini italiani, che intendono adottare un cittadino italiano minore di età, devono presentare domanda al console italiano competente per territorio, il quale la inoltra al tribunale per i minorenni che ne ha dichiarato lo stato di adottabilità. |
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| Art. 57. 1. Il console del luogo ove risiedono gli adottanti vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo, avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, dell'ausilio di idonee organizzazioni assistenziali italiane o straniere. 2. Qualora insorgano difficoltà di ambientamento del minore nella famiglia dei coniugi affidatari o si verifichino, comunque, fatti incompatibili con l'affidamento preadottivo, il console deve immediatamente darne notizia scritta al tribunale per i minorenni che ha pronunciato l'affidamento. 3. Il console del luogo dove risiede il minore vigila per quanto di propria competenza affinchè i provvedimenti dell'autorità italiana relativi al minore abbiano esecuzione e, se del caso, provvede al rimpatrio del minore. |
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| Art. 58. 1. Qualora sia in corso nel territorio dello Stato un procedimento di adozione di un minore italiano in affidamento preadottivo a stranieri o a cittadini italiani, non puó essere reso esecutivo un provvedimento di adozione dello stesso minore, pronunciato da autorità straniera. |
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| Art. 59. 1. Le disposizioni di cui all'articolo 4 si applicano anche ai cittadini italiani residenti all'estero. Il tribunale per i minorenni competente ai sensi dell'articolo 55 puó assumere informazioni per il tramite dell'autorità consolare. CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI, PENALI E TRANSITORIE |
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| Art. 60. 1. L'articolo 299 del codice civile é sostituito dal seguente: "Art. 299. - (Cognome dell'adottato). - L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo pospone al proprio, a meno che, nel prestare il proprio consenso all'adozione, abbia dichiarato di volerlo anteporre o sostituire al proprio". |
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| Art. 61. 1. L'articolo 336 del codice civile é sostituito dal seguente: "Art. 336. - (Procedimento). - I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato. Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni, previa eventuale nomina di un giudice delegato, anche presso o per il tramite del servizio sociale locale, e sentito il pubblico ministero. Deve inoltre essere sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore. Nei casi in cui il provvedimento é richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito. Quando é urgente evitare un danno grave al minore, il presidente del tribunale per i minorenni o un giudice da lui delegato puó adottare, anche d'ufficio, ogni opportuno provvedimento temporaneo, immediatamente efficace, nell'interesse del minore, ivi compresi l'allontanamento dalla famiglia e la sospensione o la limitazione dei suoi rapporti con i genitori e parenti, ed impartire prescrizioni a questi ultimi ed al servizio sociale locale. Il provvedimento é comunicato al pubblico ministero e, quando vi siano, ai genitori, al tutore e agli affidatari, nonchè ai parenti cui il provvedimento stesso si riferisce. La sospensione della potestà dei genitori, la nomina di un tutore provvisorio, la rimozione e l'esonero del tutore possono essere disposti solo dal tribunale. Il pubblico ministero, i genitori e gli altri soggetti indicati nel quarto comma possono richiedere in ogni momento al tribunale di riesaminare i provvedimenti temporanei del presidente o del giudice da lui delegato. Il tribunale provvede con decreto immediatamente efficace, sentito il pubblico ministero, i soggetti interessati e il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche di età inferiore, e tenuto conto di ogni altra informazione. Qualora sussistano motivi di urgenza, il tribunale puó emettere statuizioni provvisorie in attesa delle necessarie audizioni e informazioni. Tutti i provvedimenti del tribunale, previsti dal presente articolo, sono comunicati al pubblico ministero e ai soggetti interessati, i quali possono proporre reclamo alla sezione per i minorenni della corte di appello entro dieci giorni dall'avvenuta comunicazione. I provvedimenti della corte di appello e del tribunale possono essere revocati e modificati in ogni tempo per la sopravvenienza di nuove circostanze o per l'acquisizione di nuovi elementi di valutazione. I provvedimenti sono comunicati al servizio locale competente qualora interessino le sue attribuzioni. Il giudice che ha emesso il provvedimento ne determina le modalità di esecuzione. Per l'attuazione delle relative disposizioni puó essere delegato un componente del collegio". 2. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 348 del codice civile é aggiunto il seguente: "Presso il tribunale per i minorenni é istituito un albo di persone idonee a ricoprire l'incarico di tutore, per l'iscrizione al quale costituisce titolo preferenziale l'avere ricoperto l'ufficio di giudice togato od onorario presso i tribunali per i minorenni o le sezioni per i minorenni della corte di appello ovvero essere procuratori legali o avvocati esperti sulle problematiche minorili". |
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| Art. 62. 1. L'articolo 403 del codice civile é sostituito dal seguente: "Art. 403. - (Intervento della pubblica autorità a favore dei minori). - Quando il minore é moralmente o materialmente abbandonato o é allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere alla sua educazione, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione. Nei casi di cui al primo comma il pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni puó emettere, in via provvisoria, i provvedimenti opportuni. I provvedimenti di cui ai commi primo e secondo perdono efficacia se non sono confermati dal presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato entro quindici giorni". |
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| Art. 63. 1. Il primo comma dell'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie é sostituito dal seguente: "Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 171, 194, secondo comma, 250, 252, 262, 264, 316, 317- bis, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, nonchè nel caso di minori, dall'articolo 263 del codice". |
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| Art. 64. 1. In aggiunta a quanto disposto dall'articolo 51 delle disposizioni di attuazione del codice civile, nel registro delle tutele devono essere annotati i provvedimenti emanati dal tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 16 della presente legge. |
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| Art. 65. 1. I pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio sociale che omettono di riferire al tribunale per minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono, di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio, sono puniti con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, gli esercenti un servizio sociale di pubblica necessità sono puniti con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire quattrocentomila. 3. I rappresentanti degli istituti di assistenza pubblici o privati che omettono di trasmettere semestralmente al giudice tutelare l'elenco di tutti i minori ricoverati o assistiti ovvero forniscono informazioni inesatte circa i rapporti familiari concernenti i medesimi, sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire cinque milioni. |
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| Art. 66. 1. Chiunque, in violazione delle norme di legge in materia di adozione, affida a terzi con carattere di definitività un minore, ovvero lo avvia all'estero perchè sia definitivamente affidato, é punito con la reclusione da uno a tre anni. 2. Se il fatto é commesso dal genitore, la condanna puó comportare la perdita della relativa potestà e l'apertura della procedura di adottabilità; se é commesso dal tutore, consegue la rimozione dall'ufficio; se é commesso dalla persona cui il minore é affidato, consegue l'inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare. 3. Se il fatto é commesso da pubblici ufficiali, da incaricati di un pubblico servizio sociale, da esercenti la professione sanitaria o forense, da appartenenti ad istituti di assistenza pubblici o privati nei casi di cui all'articolo 61, numeri 9 e 11, del codice penale, la pena é raddoppiata. 4. La pena stabilita nel comma 1 del presente articolo si applica anche a coloro che, consegnando o promettendo denaro o altra utilità a terzi, accolgono minori in illecito affidamento con carattere di definitività. La condanna comporta la inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi, salvo la valutazione dell'interesse del minore per l'affidamento in corso, e l'incapacità all'ufficio tutelare. 5. Chiunque svolge opera di mediazione al fine di realizzare l'affidamento di cui al comma 1 é punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire cinque milioni. |
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| Art. 67. 1. Chiunque esercita senza autorizzazione attività organizzata per lo svolgimento di pratiche inerenti all'adozione di minori stranieri é punito con la multa non inferiore a lire cinque milioni, salva l'eventuale applicazione dell'articolo 68. |
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| Art. 68. 1. Chiunque, per procurarsi danaro o altra utilità, in violazione delle disposizioni della presente legge introduce nello Stato uno straniero minore di età perché sia definitivamente affidato a cittadini italiani é punito con la reclusione da uno a sei anni. 2. La pena stabilita nel comma 1 si applica anche a coloro che, consegnando o promettendo danaro o altra utilità a terzi, accolgono stranieri minori di età in illecito affidamento con carattere di definitività. La condanna comporta l'inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi, salvo la valutazione dell'interesse per il minore per l'affidamento in corso, e l'incapacità di assumere l'ufficio tutelare. |
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| Art. 69. 1. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 39, essendone a conoscenza in ragione del proprio ufficio, fornisce qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore nei cui confronti sia stata pronunciata adozione o rivela in qualsiasi modo notizie circa lo stato di figlio legittimo per adozione é punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire novecentomila. 2. Se il fatto di cui al comma 1 é commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, si applica le pena della reclusione da sei mesi a tre anni. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche a chi fornisce tali notizie, senza autorizzazione, successivamente all'affidamento preadottivo. 4. Chiunque, al fine di eludere le norme sull'adozione, effettua un riconoscimento non veridico di figlio naturale, é punito con la reclusione da tre a dieci anni. Alla condanna consegue l'inidoneità all'affidamento familiare adottivo, e l'incapacità di assumere l'ufficio tutelare. 5. É vietato pubblicare o mandare in onda o divulgare con qualsiasi altro mezzo immagini, nomi e notizie idonei ad individuare un minore, a favore del quale sia in corso un procedimento presso l'autorità giudiziaria. La violazione é punita con la pena pecuniaria fino a lire novecentomila. |
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| Art. 70. 1. Gli ufficiali di stato civile e le autorità consolari trasmettono immediatamente al competente procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni comunicazione, sottoscritta dal dichiarante, dell'avvenuto riconoscimento da parte di persona coniugata di un figlio naturale. Nel caso di dichiarazione di riconoscimento avanti ad autorità straniera, il dichiarante ha l'obbligo di darne immediata comunicazione per iscritto alla locale autorità consolare o all'ufficiale di stato civile del luogo di nascita del minore, i quali trasmettono la dichiarazione al competente procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. Questi richiede al tribunale l'esecuzione di opportune indagini, ivi comprese le prove immunoematologiche e del DNA per accertare la veridicità del riconoscimento. 2. Ai fini della prestazione del consenso al prelievo del sangue del minore, qualora il genitore che ha proceduto al riconoscimento lo rifiuti, il tribunale per i minorenni, su richiesta del pubblico ministero, nomina al minore stesso un curatore speciale. 3. Nel caso in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il riconoscimento non sia veridico, il tribunale per i minorenni provvede a norma dell'articolo 264, secondo comma, del codice civile. |
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| Art. 71. 1. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato comporta l'assistenza legale alle procedure previste dalla presente legge. 2. La liquidazione delle spese, delle competenze e degli onorari viene effettuata dal giudice con apposita ordinanza, a richiesta del difensore, allorchè l'attività di assistenza di quest'ultimo é da ritenere cessata. 3. Si applica la disposizione di cui all'articolo 14, secondo comma, della legge 11 agosto 1973, n. 533. |
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| Art. 72. 1. Alle procedure di adozione e di affidamento in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data medesima. 2. I procedimenti di cui all'articolo 263 del codice civile, attualmente pendenti, continuano a svolgersi avanti al giudice competente in base alla precedente disciplina, anche nelle fasi di impugnazione o di reclamo. 3. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli adottanti possono chiedere al tribunale per i minorenni di dichiarare con decreto motivato che l'adozione pronunziata nei casi di cui all'articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, esplica gli effetti di adozione legittimante previsti dall'articolo 38 della presente legge, qualora sussistano le condizioni stabilite, e sempre che il provvedimento risponda agli interessi dell'adottato. Si applicano gli articoli 35, 36 e 37 della presente legge, in quanto compatibili. Il coniuge dell'adottato, se convivente e non legalmente separato, deve prestare il suo assenso. |
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| Art. 73. 1. Il giudice, se del caso ed anche in relazione alla durata dell'affidamento, puó disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relativi al minore siano erogati in favore dell'affidatario. 2. Gli articoli 6 e 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, si applicano anche agli affidatari di cui al comma 1. 3. Al minore straniero in affidamento spetta anche l'assistenza sanitaria. 4. Le regioni determinano le condizioni e le modalità di sostegno alle famiglie, persone e comunità di tipo familiare che hanno minori in affidamento, affinchè l'affidamento stesso si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche. 5. Le regioni e gli enti locali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono a quanto necessario ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, e della organizzazione sul territorio di piccole comunità e di un "servizio sociale affido" che individui le risorse umane delle famiglie, favorendo l'informazione in ogni modo possibile. 6. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 5, l'erogazione dei fondi per il pagamento di rette negli istituti educativi assistenziali é sospesa fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al medesimo comma 5. |
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| Art. 74. 1. La legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, é abrogata. |
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