DISEGNO DI LEGGE N. 1697
D'INIZIATIVA DEI SENATORI SALVATO ED ALTRI
CAPO I. - DISPOSIZIONI GENERALI
| Art. 1. (Dell'affidamento dei minori) 1. L'articolo 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184, é sostituito dal seguente: "Art. 1. - 1 . Il minore ha il diritto di essere educato nell'ambito della propria famiglia. 2 . Tale diritto non viene meno per le condizioni di povertą dei genitori o degli esercenti la potestą genitoriale. La famiglia ha diritto di ottenere gli interventi di sostegno e di aiuto per far fronte ai propri compiti". |
|
| Art. 2. (Affidamento eterofamiliare) 1. L'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184 é sostituito dal seguente: "Art. 2. - 1. Il minore che sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo alla sua crescita ed allo sviluppo della sua personalitą, deve essere affidato ad un'altra famiglia, anche di fatto, o ad una persona singola o ad una comunitą di tipo familiare, al fine di assicurargli il mantenimento, l'educazione e l'istruzione. 2 . Nel caso in cui risulti l'assoluta impossibilitą di un conveniente affidamento familiare, é consentito il ricovero del minore in un istituto di assistenza pubblico o privato, da realizzarsi nella regione di residenza del minore stesso". |
|
| Art. 3. (Affidamento parziale) 1. Dopo l'articolo 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184, é inserito il seguente: "Art. 5-bis. - 1 .Il servizio locale puó autorizzare l'affidamento temporaneo e parziale del minore ai soggetti di cui all'articolo 2. 2 . L'affidamento familiare parziale é disposto secondo le norme contenute nel comma 4 dell'articolo 1. Esso avviene con il consenso dei genitori, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche di etą inferiore. 3. . Esso consiste nel garantire al minore sostegno sia psicologico che materiale. 4 . Gli affidatari stabiliscono un rapporto di complementarietą con i genitori, i quali conservano la potestą genitoriale, aiutandoli economicamente e stabilendo una relazione con il bambino, il quale risiede presso la propria famiglia. 5 . Coloro che intendono ottenere l'affidamento parziale, devono esserne autorizzati dai servizi locali competenti. 6 . Nell'autorizzazione, il servizio locale stabilisce le modalitą dell'affidamento parziale, che comporta la presenza attiva dell'affidatario nella vita del minore, anche con periodi di convivenza. 7 . Gli organi locali competenti istituiscono corsi di preparazione a tale affidamento e verificano la proficuitą, per il minore, del rapporto stabilito". |
|
| Art. 4. (Requisiti degli adottanti) 1. L'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, é sostituito dal seguente: "Art. 6. - 1 . L'adozione é consentita a: a) coniugi uniti in matrimonio da almeno due anni, tra i quali non sussista separazione legale o di fatto; b) persone singole; c) conviventi more uxorio che risultino tali da almeno due anni, secondo la dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. 2 . I soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 devono essere ritenuti idonei ad educare, istruire e mantenere il minore che intendono adottare. 3 . L'etą degli adottanti deve superare di almeno diciotto anni quella dell'adottato. Tale limite non viene applicato se l'adottato é figlio del proprio coniuge ovvero se il minore ha un vincolo di parentela con altro minore adottando dai medesimi soggetti. 4 . Ai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 é consentito di ottenere piś adozioni, anche con atti successivi". |
|
| Art. 5. (Informazioni) 1. All'articolo 22 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma é aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli adottanti hanno il diritto di richiedere al tribunale, notizie aggiornate sullo stato e sull'esito della domanda"; b) al quarto comma le parole "gli ascendenti degli adottanti ove esistano" sono soppresse. |
|
| Art. 6. (Relazione) 1. Dopo l'articolo 22 della legge 4 maggio 1983, n. 184, é inserito il seguente: "Art. 22- bis. - 1. I servizi sociali devono dare inizio alle indagini di cui all'articolo 22, entro il trentesimo giorno, dalla data di presentazione della domanda di adozione. 2 . Scaduti i termini di cui all'articolo 22 senza che siano state compiute le indagini ivi previste e predisposta la relazione di cui al comma 4 del predetto articolo 22, il tribunale per i minorenni dispone la nomina di un collegio di periti, a cui sono deferiti i medesimi poteri e obblighi dei servizi sociali. Il collegio deve presentare la sua relazione entro e non oltre novanta giorni dalla sua nomina. 3 . Le spese per l'attivitą del collegio dei periti, sono a carico delle amministrazioni di appartenenza dei servizi sociali". |
|
| Art. 7. (Dichiarazione di adozione) 1. All'articolo 25 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: "sentiti i coniugi adottanti", sono sostituite dalle seguenti: "sentiti il singolo o la coppia adottante"; b) al secondo comma, le parole: "da coniugi" sono sostituite dalle seguenti: "dal singolo o dai coniugi adottanti"; c) al terzo comma, le parole: "dei coniugi affidatari" sono sostituite dalle seguenti: "del singolo o dei coniugi adottanti"; d) al sesto comma, le parole: "ai coniugi adottanti", sono sostituite dalle seguenti: "al singolo o ai coniugi adottanti". |
|
| Art. 8. (Effetti dell'adozione) 1. Al primo comma dell'articolo 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, le parole: "degli adottanti", sono sostituite dalle seguenti: "del singolo o dei coniugi adottanti". CAPO II. - DELL'ADOZIONE INTERNAZIONALE |
|
| Art. 9. (Requisiti generali) 1. Al capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, prima dell'articolo 29 sono inseriti i seguenti: "Art. 28- bis. - 1 . L'adozione internazionale si svolge secondo i principi e le direttive contenute nella Convenzione sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale (ONU), fatta all'Aja il 29 maggio 1993". "Art. 28- ter. - 1 . L'adozione internazionale si realizza unicamente nel caso in cui le autoritą competenti dello Stato di origine: a) abbiano dichiarato lo stato di adottabilitą del minore; b) abbiano stabilito che l'adozione internazionale é nel miglior interesse del bambino, dopo aver preso in esame le possibilitą di sistemazione alternativa nello Stato di origine; c) abbiano accertato che: 1) le persone, le istituzioni e le autoritą, il cui consenso sia necessario ai fini dell'adozione, abbiano usufruito di una adeguata consulenza e siano state informate degli effetti che il loro consenso produrrą ed in particolare se l'adozione comporterą o meno la cessazione del rapporto giuridico di parentela tra il bambino e la sua famiglia di origine; 2) le persone, istituzioni ed autoritą di cui al numero 1, abbiano dato liberamente il proprio consenso, nella forma prescritta dalla legge nello Stato di residenza e comunque lo abbiano espresso o attestato per iscritto; 3) i consensi non siano stati indotti da pagamenti o compensi di alcun tipo e non siano stati revocati; 4) il consenso della madre sia stato dato solo dopo la nascita del bambino; d) abbiano confermato che: 1) siano stati presi in considerazione i desideri e le opinioni, espressi dal minore; 2) il minore abbia usufruito di una adeguata consulenza, se l'etą anagrafica lo consente. Sempre nello stesso caso, egli deve essere adeguatamente informato degli effetti che l'adozione ed il suo consenso produrranno; 3) qualora il consenso del minore alla sua adozione sia richiesto, questo sia dato liberamente nella forma prescritta dalla legge dello Stato di residenza e sia stato espresso o attestato per iscritto; 4) il suddetto consenso non sia stato indotto da pagamenti o compensi di alcun tipo". |
|
| Art. 10. (Competenze) 1. Al secondo comma dell'articolo 29 della legge 4 maggio 1983, n. 184, la parola "coniugi" é soppressa. |
|
| Art. 11. (Dichiarazione d'idoneitą) 1. Dopo l'articolo 29 é inserito il seguente: "Art. 29- bis. - 1. Chiunque intenda adottare un minore straniero, deve richiedere al tribunale per i minorenni del distretto di appartenenza, la dichiarazione d'idoneitą all'adozione. 2 . L'adozione internazionale é attivata soltanto nel caso in cui le autoritą competenti dello Stato ricevente abbiano: a) stabilito l'idoneitą e la capacitą di adottare dei genitori aspiranti all'adozione; b) accertato che i genitori aspiranti all'adozione abbiano usufruito di una consulenza adeguata; c) stabilito che l'adottando é autorizzato ad entrare e risiedere permanentemente nello Stato ricevente". |
|
| Art. 12. (Durata dell'idoneitą) 1. All'articolo 30 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "Il decreto di idoneitą all'adozione internazionale ha validitą di tre anni. Esso cessa di avere efficacia dopo il suo primo utilizzo. Coloro che hanno ottenuto la dichiarazione di idoneitą devono, a pena di scadenza, dare inizio alla procedura di adozione entro un anno dalla comunicazione del provvedimento. La dichiarazione d'idoneitą si intende prorogata sino all'esaurimento della procedura". |
|
| Art. 13. (Obbligo di segnalazione) 1. All'articolo 31 della legge 4 maggio 1983, n. 184, é aggiunto, in fine, il seguente comma: "Gli enti e le associazioni autorizzati di cui all'articolo 38, devono segnalare al tribunale per i minorenni territorialmente competente, non appena ne abbiano notizia, l'ingresso in Italia di un minore a scopo di adozione". |
|
| Art. 14. (Efficacia dei provvedimenti stranieri) 1. Alla lettera a) del primo comma dell'articolo 32 della legge 4 maggio 1983, n. 184, le parole: "dei coniugi adottanti" sono sostituite dalle seguenti: "del singolo o dei coniugi adottanti". |
|
| Art. 15. (Nulla osta) 1. All'articolo 34 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "di coniugi", sono sostituite dalle seguenti: "del singolo o dei coniugi adottanti"; b) al quarto comma le parole: "ai coniugi richiedenti" sono sostituite dalle seguenti: "al singolo richiedente o ai coniugi richiedenti". |
|
| Art. 16. (Autorizzazione ad Enti e organizzazioni private) 1. L'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, é sostituito dal seguente: "Art. 38. - 1. Il Comitato interministeriale per l'affidamento e l'adozione dei minori, di cui all'articolo 82- bis , di seguito denominato "Comitato", autorizza enti pubblici ed organizzazioni private allo svolgimento delle pratiche inerenti l'adozione di minori stranieri. 2. Possono essere autorizzati solo gli enti e le organizzazioni in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministro degli affari esteri 28 giugno 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 28 settembre 1985. Non é obbligatorio il possesso della personalitą giuridica e tali enti o organizzazioni non devono perseguire fini di lucro. 3. Ogni anno, il Comitato verifica l'operato degli Enti e delle organizzazioni autorizzati, anche sulla base dei criteri e degli indirizzi, contenuti nel decreto del Ministro degli affari esteri, di cui al comma 2. 4. Il Comitato verifica, altresķ, che lo svolgimento delle pratiche per l'adozione di minori stranieri, sia svolto esclusivamente da soggetti autorizzati. 5. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha durata di tre anni ed é rinnovabile. 6. L'autorizzazione puó essere limitata a determinati Paesi o aree geografiche, sia in Italia che all'estero. Qualora sia richiesta per tutto il territorio nazionale, essa puó essere concessa soltanto ove i soggetti richiedenti dimostrino di prestare un servizio omogeneo su tutto il territorio nazionale. 7. Presso il Comitato é istituito un fondo per il sostegno all'attivitą degli Enti e delle associazioni autorizzati". |
|
| Art. 17. (Acquisto della cittadinanza) 1. Dopo l'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, é inserito il seguente: "Art. 38- bis. - 1 . Il minore di nazionalitą straniera, introdotto in Italia a scopo di adozione da parte di cittadini italiani, acquista di diritto la cittadinanza italiana, sin dall'inizio dell'affidamento preadottivo. 2 . Il minore di cui al comma 1 mantiene la cittadinanza italiana anche nel caso di fallimento dell'affidamento preadottivo o dell'adozione". CAPO III. - DISPOSIZIONI PENALI |
|
| Art. 18. (Affidamento di minore a scopo di adozione) 1. All'articolo 71 della legge 4 maggio 1983. n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma le parole "da uno a tre anni", sono sostituite dalle seguenti: "da due a sei anni"; b) all'ultimo comma le parole: "fino ad un anno o con una multa fino a lire 2.000.000", sono sostituite dalle seguenti: "fino a due anni o con una multa fino a lire dieci milioni". |
|
| Art. 19. (Illecito affidamento) 1. Al primo comma dell'articolo 72 della legge 4 maggio 1983, n. 184, le parole: "da uno a tre anni", sono sostituite dalle seguenti: "da due a sei anni". |
|
| Art. 20. (Rivelazione di dati anagrafici) 1. Al primo comma dell'articolo 73 della legge 4 maggio 1983, n. 184, le parole: "fino a sei mesi o con la multa fino a lire 900.000", sono sostituite dalle seguenti: "fino ad un anno o con la multa fino a lire dieci milioni". CAPO IV. - COMITATO INTERMINISTERIALE PER L'AFFIDAMENTO E L'ADOZIONE DEI MINORI |
|
| Art. 21. 1. Dopo il titolo VI della legge 4 maggio 1983, n. 184, é aggiunto il seguente: "Titolo VI- bis. - Del Comitato interministeriale per l'affidamento e l'adozione dei minori. Art. 82- bis. - 1 . É istituito il Comitato interministeriale per l'affidamento e l'adozione dei minori, di seguito definito "Comitato". 2 . Il Comitato é composto da tredici membri, nominati con decreto del Presiden te del Consiglio dei ministri, di comprovata esperienza nell'ambito delle adozioni. Essi devono essere nominati rispettivamente nel seguente numero: a) due dal Ministero degli affari esteri; b) due dal Dipartimento per gli affari sociali - Presidenza del Consiglio dei ministri; c) due dal Ministero di grazia e giustizia e uno dal Ministero dell'interno; d) sei dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 3 . Il presidente del Comitato viene indicato dal Presidente del Consiglio dei ministri e resta in carica tre anni, come il Comitato stesso. Il suo mandato é rinnovabile. Art. 82- ter. - 1 . In ambito nazionale, il Comitato svolge i propri compiti, avvalendosi di un apposito Osservatorio nazionale sull'affidamento, l'adozione e la condizione dei minori. 2 . Tali compiti sono: a) promuovere e diffondere la cultura dell'adozione; b) raccogliere dati analitici sulle pratiche di affidamento e di adozione, in particolare in relazione ai problemi sorti, alle difficoltą incontrate dalle famiglie adottanti o affidatarie, agli interventi degli operatori pubblici e degli enti e organizzazioni private; c) preparare la mappa delle strutture operanti nel settore, delle iniziative e delle esperienze realizzate da strutture pubbliche o private; d) promuovere la cooperazione fra le autoritą competenti in materia di affidamento e di adozione e per la tutela dei bambini; e) raccogliere dati ed elementi conoscitivi sul contenzioso in materia; f) formulare proposte di adeguamento legislativo e linee di indirizzo per l'attivitą di governo e delle amministrazioni locali; g) formulare annualmente linee di indirizzo per i programmi ed i progetti da promuovere di concerto con gli enti locali; h) sollecitare lo sviluppo di servizi di consulenza per l'adozione e l'affidamento e di servizi di assistenza post-adozione; i) determinare i requisiti di formazione ed i profili professionali, degli operatori dei servizi sociali competenti, in materia di adozione; l) assumere iniziative e formulare proposte per facilitare ed accelerare le procedure necessarie al conseguimento dell'affidamento o dell'adozione, nel pieno rispetto delle competenze degli enti preposti e nell'esclusivo interesse del minore; m) predisporre una relazione annuale sullo stato di applicazione della normativa in materia di adozione. Art. 82- quater. - 1. Relativamente all'adozione internazionale, il Comitato svolge i seguenti compiti: a) propone al Governo il contenuto di accordi bilaterali con gli Stati esteri; b) istituisce presso i consolati italiani un apposito servizio, in grado di offrire l'assistenza necessaria ai cittadini italiani che si recano all'estero per l'adozione; c) garantisce la raccolta, la conservazione e lo scambio con le autoritą straniere competenti, di tutte le informazioni riguardanti il bambino ed i futuri genitori adottivi, utili per il perfezionamento dell'adozione, ai sensi dell'articolo 28- ter ; d) opera in accordo con le autoritą straniere eventualmente esistenti e a lei omologhe, per assicurare il reciproco scambio di informazioni e la reciproca collaborazione; e) fornisce informazioni sulla legislazione dei varii Stati esteri, in materia di adozioni ed ogni altra notizia riguardante norme, regolamenti e quant'altro i varii Stati esteri abbiano prodotto sull'argomento; f) predispone periodicamente studi e raccolte di dati, relativamente all'adozione internazionale; g) predispone una relazione annuale sullo stato di applicazione della normativa, in materia di adozione internazionale; h) formula specifiche proposte al Governo, per prevenire ogni arricchimento illecito, finanziario o di altra natura, derivato dall'adozione di bambini stranieri; i) propone al Governo i requisiti di formazione ed i profili professionali degli operatori competenti, ai sensi della presente legge, nel settore dell'adozione internazionale. Art. 82- quinquies. - 1 . Il Presidente del Consiglio dei ministri detta le disposizioni relative al funzionamento del Comitato, con un proprio decreto. Tale decreto deve essere emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2 . Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Comitato trasmette una relazione sullo stato di attuazione della normativa in materia di adozione, al Presidente del Consiglio dei ministri". |
|
| Art. 22. (Difensore civico) 1. É istituito il difensore civico per l'adozione. 2. Al difensore civico possono rivolgersi tutte le persone che, essendo state a vario titolo interessate a pratiche per l'adozione, vogliano denunciare ritardi, irregolaritą o frodi, da parte dei soggetti o degli organi preposti all'adozione. 3. Il difensore civico per l'adozione, svolti gli opportuni accertamenti, ove riconosca la fondatezza della segnalazione fattagli, ne informa, se del caso, le autoritą competenti. 4. Il difensore civico é organo collegiale, composto da quattro membri, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. 5. Essi eleggono nel proprio ambito un Presidente, il cui voto prevale in caso di paritą. 6. I membri sono scelti tra persone di comprovata esperienza nel campo dell'adozione, di riconosciuta sensibilitą e competenza ovvero di pratica esperienza di volontariato. 7. Il difensore civico per l'adozione resta in carica tre anni ed il suo mandato é rinnovabile. |
|
| Art. 23. (Norme finanziarie) 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire cinque miliardi annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale dello Stato 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla rubrica "Presidenza del Consiglio dei ministri". 2. Il Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare con proprii decreti le occorrenti variazioni di bilancio. |
Copyright © 1996 - 2009 "Diritto & Famiglia". Tutti i diritti riservati. Proprieta' intellettuali riservate.