DISEGNO DI LEGGE N. 2545

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica é autorizzato a ratificare la Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, aperta alla firma a l'Aja il 29 maggio 1993.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione é data alla Convenzione indicata all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 46 della Convenzione.
Art. 3.
1. Il Capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori) é sostituito dal seguente:
"Capo I. - DELL'ADOZIONE DI MINORI STRANIERI.
Art. 29. - 1. Le persone residenti stabilmente in Italia, se intendono adottare un minore straniero, presentano dichiarazione di disponibilità al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza o in cui hanno fissato la residenza della famiglia ai sensi dell'articolo 144 del codice civile.
2. Il tribunale per i minorenni, se non ritiene di dover pronunziare immediatamente decreto di inidoneità per manifesta carenza di requisiti, trasmette copia della dichiarazione di disponibilità ai servizi degli enti locali.
3. I servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, con la collaborazione dei servizi competenti delle aziende sanitarie e ospedaliere, svolgono le seguenti attività:
a) informazione sull'adozione internazionale, sulle procedure adozionali, sugli enti autorizzati e sulle altre forme di solidarietà nei confronti dei minori in difficoltà, anche in collaborazione con gli enti autorizzati;
b) preparazione all'adozione, anche in collaborazione con gli enti autorizzati;
c) acquisizione di elementi sull'idoneità psicologica, sociale, familiare e sanitaria degli aspiranti all'adozione;
d) individuazione delle capacità degli aspiranti a rispondere nel modo piú adeguato alle esigenze di uno o piú minori alle eventuali caratteristiche particolari degli stessi.
4. I servizi trasmettono al tribunale per i minorenni, in esito all'attività svolta, una relazione completa di tutti gli elementi indicati al comma 3, entro i sei mesi successivi alla trasmissione della dichiarazione di disponibilità.
5. Dal momento dell'ingresso in Italia e per almeno un anno, ai fini di una corretta integrazione familiare e sociale, i servizi di cui al comma 3 con la collaborazione con gli enti autorizzati assistono i genitori adottivi e il minore. Essi riferiscono al tribunale per i minorenni sull'andamento dell'inserimento segnalando le eventuali difficoltà per gli opportuni interventi.
Art. 30. - 1. Il tribunale per i minorenni, ricevuta la relazione dei servizi, sente gli aspiranti all'adozione anche a mezzo di un giudice delegato, dispone se necessario gli opportuni approfondimenti e pronunzia entro i tre mesi successivi, in camera di consiglio, decreto attestante la sussistenza ovvero l'insussistenza dei requisiti per adottare.
2. Il decreto di idoneità ad adottare, contenente specifiche indicazioni per l'abbinamento, ha efficacia per due anni prorogabili per un periodo non superiore a due anni con decreto del tribunale per i minorenni. Esso é trasmesso, immediatamente, con copia della relazione e della documentazione esistenti in atti all'Alta Commissione per l'adozione internazionale di cui all'articolo 38, di seguito indicata come Alta Commissione, e all'ente autorizzato indicato dagli aspiranti all'adozione.
3. Il provvedimento di revoca della dichiarazione di idoneità per cause sopravvenute viene comunicato immediatamente all'Alta Commissione e all'ente autorizzato di cui al comma 2.
4. Il decreto di idoneità ovvero di inidoneità e quello di eventuale successiva revoca sono ricorribili in Cassazione per violazione di norme di diritto o difetto o contraddittorietà di motivazione.
Art. 31. - 1. L'ente autorizzato che ha ricevuto dagli aspiranti adottanti l'incarico di curare la procedura di adozione:
a) informa gli aspiranti sulle procedure che inizierà e sulle concrete prospettive adozionali;
b) svolge le pratiche di adozione presso l'autorità straniera competente, trasmettendo alla stessa le domande di adozione unitamente ai decreti di idoneità ed alle relazioni ad essi allegate affinché l'autorità straniera formuli le proposte di abbinamento;
c) informa gli aspiranti adottanti della proposta di abbinamento e li assiste in tutte le attività da svolgere nel Paese straniero;
d) riceve il consenso scritto degli aspiranti adottanti, ne autentica le firme e trasmette l'atto di consenso all'autorità straniera, svolgendo tutte le altre attività dalla stessa richieste;
e) riceve dall'autorità straniera attestazione della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 4 della Convenzione e concorda con l'autorità straniera l'opportunità di procedere all'adozione; ove sia richiesto dallo Stato di origine, approva la decisione di affidare il o i minori ai futuri genitori adottivi;
f) informa immediatamente l'Alta Commissione, il tribunale per i minorenni e i servizi dell'ente locale della decisione di affidamento dell'autorità straniera e richiede all'Alta Commissione, trasmettendo la documentazione necessaria, l'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente del o dei minori in Italia;
g) certifica la data di inserimento del minore presso gli aspiranti all'adozione;
h) riceve dall'autorità straniera copia degli atti e della documentazione relativi al minore e li trasmette immediatamente al tribunale per i minorenni ed all'Alta Commissione;
i) vigila sulle modalità di trasferimento in Italia e si adopera affinché questo avvenga in compagnia degli adottanti o dei futuri adottanti;
l) svolge in collaborazione con i servizi dell'ente locale attività di sostegno del nucleo adottivo fin dall'ingresso del minore in Italia.
Art. 32. - 1. I consolati italiani all'estero collaborano per quanto di competenza con gli enti autorizzati per il buon esito delle procedure di adozione.
2. Gli uffici consolari, dopo aver ricevuto formale comunicazione da parte dell'Alta Commissione ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera h) , rilasciano il visto di ingresso per adozione a beneficio del minore adottando.
Art. 33. - 1. L'adozione internazionale ha nell'ordinamento italiano solo effetti legittimanti. L'Alta Commissione e l'ente autorizzato non possono convenire sull'opportunità di procedere all'adozione:
a) quando dalla documentazione trasmessa dall'autorità del Paese straniero non emerge chiaramente e irreversibilmente una situazione di abbandono del minore;
b) qualora nel Paese straniero l'adozione non abbia effetto legittimante, a meno che non siano accordati i consensi in relazione ad una adozione che produca lo scioglimento dei precedenti rapporti di parentela del minore.
Art. 34. - 1. Qualora l'adozione sia stata già pronunciata nello Stato estero prima dell'arrivo del minore in Italia, il tribunale per i minorenni, previo accertamento della conformità all'ordine pubblico in relazione al superiore interesse del minore, ne autorizza la trascrizione nei registri di stato civile, se sussiste la certificazione di conformità prevista dall'articolo 23, comma 1, della Convenzione.
2. Qualora l'adozione debba perfezionarsi dopo l'arrivo del minore in Italia, il tribunale per i minorenni riconosce il provvedimento straniero come affidamento preadottivo se conforme all'ordine pubblico in relazione al superiore interesse del minore e, all'esito del periodo fissato per tale affidamento che decorre dall'effettivo inserimento del minore nella nuova famiglia, pronuncia l'adozione e ne dispone la trascrizione nei registri di stato civile ovvero revoca l'affidamento preadottivo e attua le disposizioni dell'articolo 21 della Convenzione.
3. Competente per la pronuncia dei provvedimenti é il tribunale per i minorenni del distretto in cui gli aspiranti adottanti hanno la residenza al momento dell'ingresso del minore in Italia.
4. Non si ha comunque conformità all'ordine pubblico in relazione al superiore interesse del minore, nei casi in cui:
a) il provvedimento di adozione non corrisponde ai requisiti di idoneità e capacità previsti dalla legge italiana per gli adottanti;
b) non sono state rispettate le indicazioni contenute nella dichiarazione di idoneità;
c) non é possibile la conversione in adozione legittimante;
d) l'adozione o l'affidamento stranieri non si sono realizzati tramite le autorità centrali e un ente autorizzato;
e) l'inserimento del minore nella famiglia adottiva si é manifestato contrario al suo interesse.
Art. 35. - 1. Il minore introdotto nel territorio dello Stato sulla base di un provvedimento straniero di adozione o di affidamento a scopo di adozione gode, dal momento dell'ingresso, di tutti i diritti attribuiti al minore italiano in affidamento familiare.
2. Il minore adottato acquista la cittadinanza italiana per effetto della trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.
Art. 36. - 1. L'adozione internazionale dei minori provenienti da Stati che hanno ratificato la Convenzione dell'Aja per la tutela dei minori e la cooperazione internazionale o che nello spirito della Convenzione abbiano stipulato accordi bilaterali puó avvenire solo con le procedure e gli effetti previsti dalla presente legge.
2. L'adozione o l'affidamento a scopo adottivo pronunciati in un Paese non aderente alla Convenzione né firmatario di accordi bilaterali puó essere dichiarata efficace come adozione in Italia a condizione che:
a) sia accertata la situazione di abbandono del minore straniero o il consenso dei genitori ad una adozione avente effetti legittimanti;
b) gli adottanti abbiano ottenuto il decreto di idoneità previsto dall'articolo 30 e le procedure adottive siano state effettuate con l'intervento dell'Alta Commissione e di un ente autorizzato;
c) siano state rispettate le indicazioni contenute nel decreto di idoneità.
3. L'adozione pronunziata dalla competente autorità straniera in favore di cittadini italiani aventi residenza abituale all'estero al momento dell'adozione viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento del tribunale per i minorenni, purché conforme ai principi della Convenzione.
4. Si considerano, ai fini della presente legge, italiani abitualmente residenti all'estero i cittadini iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e stabilmente residenti nel Paese straniero da almeno due anni.
Art. 37. - 1. Le informazioni di carattere sanitario sul minore, sulla famiglia biologica e sulle esperienze di vita dell'adottando, sono comunicate agli aspiranti genitori adottivi dagli enti autorizzati prima della proposta di abbinamento.
2. Il tribunale dei minorenni che ha emesso i provvedimenti indicati dall'articolo 34 e l'Alta Commissione conservano le informazioni acquisite sull'origine del minore, sull'identità dei suoi genitori biologici e sull'anamnesi sanitaria del minore e della sua famiglia di origine.
3. I genitori adottivi sono tenuti ad informare il minore, appena possibile e nelle forme piú adeguate, del suo stato di figlio adottivo e della sua provenienza nazionale e culturale.
4. Le informazioni concernenti l'identità dei genitori biologici possono essere fornite ai genitori adottivi la potestà genitoriale o all'adottato maggiore di età, solo se sussistono gravi e comprovati motivi, su autorizzazione del tribunale per minorenni ai sensi dell'articolo 28. L'autorizzazione, in ogni caso, non puó essere concessa:
a) se i genitori biologici abbiano dichiarato di non volere essere nominati o abbiano manifestato il consenso all'adozione a condizione di rimanere anonimi;
b) se, fuori dei casi previsti alla lettera a) , l'autorità straniera competente, consultata in merito, dichiari che l'informazione puó provocare grave turbamento all'equilibrio sociale e psicologico dei genitori biologici.
Art. 38. - 1. Ai fini indicati dall'articolo 6 della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione internazionale in materia di adozione, fatta all'Aja il 29 maggio 1993, é costituita presso la Presidenza del Consigio dei Ministri l'Alta Commissione per le adozioni internazionali.
2. L'Alta Commissione é presieduta da un magistrato con esperienza nel settore minorile nominato dal Ministro per la solidarietà sociale di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, e si compone di:
a) un rappresentante per ciascuna delle seguenti amministrazioni: Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali; Ministeri di grazia e giustizia, affari esteri, interno, sanità;
b) un rappresentante della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e un rappresentante della Conferenza Stato-città;
c) due esperti di comprovata e specifica esperienza in materia nominati con proprio decreto dal Ministro per la solidarietà sociale.
3. L'Alta Commissione si avvale di personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni.
Art. 39. - 1. L'Alta Commissione per le adozioni internazionali:
a) collabora con le autorità centrali per le adozioni internazionali degli altri Stati, anche raccogliendo le informazioni necessarie, ai fini dell'attuazione delle convenzioni internazionali in materia di adozione;
b) promuove la stipula di accordi bilaterali in materia di adozione internazionale;
c) autorizza l'attività degli enti di cui all'articolo 41, vigila sul loro operato, revoca l'autorizzazione concessa nei casi di gravi inadempienze, insufficienze o violazioni delle norme della presente legge curando la tenuta del relativo Albo;
d) agisce al fine di assicurare l'omogenea diffusione degli enti autorizzati sul territorio nazionale e negli Stati di provenienza dei minori;
e) conserva tutti gli atti relativi alle procedure di adozione;
f) promuove la cooperazione fra i soggetti che operano nel campo dell'adozione internazionale e della protezione dei minori;
g) promuove iniziative di formazione per quanti operano o intendano operare nel campo dell'adozione;
h) autorizza l'ingresso e il soggiorno permanente in Italia del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione.
2. L'Alta Commissione attua incontri periodici con i rappresentanti degli enti autorizzati al fine di esaminare le problematiche emergenti e coordinare la programmazione degli interventi attuativi dei principi della Convenzione.
Art. 39- bis . - 1. É fatto divieto alle autorità consolari italiane di concedere il visto ed agli uffici di polizia di frontiera di consentire l'ingresso nel territorio dello Stato di minori stranieri a scopo di adozione al di fuori delle ipotesi previste dal presente Capo e senza la previa autorizzazione dell'Alta Commissione.
2. Coloro che hanno accompagnato alla frontiera un minore al quale non viene consentito l'ingresso in Italia provvedono a proprie spese al rimpatrio immediato del minore nel suo Paese d'origine.
Art. 39- ter . - 1. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle loro competenze:
a) concorrono a sviluppare una rete di servizi in grado di svolgere i compiti previsti dalla presente legge;
b) vigilano sul funzionamento delle strutture e dei servizi che operano nel territorio per l'adozione internazionale, al fine di garantire livelli adeguati di intervento;
c) promuovono la definizione di protocolli operativi e convenzioni fra enti autorizzati e servizi nonché forme stabili di collegamento fra gli stessi e gli organi giudiziari minorili.
Art. 39- quater. - 1. Al fine di ottenere l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera c) , e per conservarla, gli enti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere diretti e composti da persone con adeguata formazione e competenza nel campo dell'adozione internazionale e con idonee qualità morali;
b) utilizzare l'apporto di professionisti in campo sociale, giuridico e psicologico iscritti al relativo albo professionale che abbiano la capacita di sostenere la coppia prima, durante e dopo l'adozione;
c) disporre di una adeguata struttura organizzativa in Italia e nei Paesi in cui intendono operare;
d) non avere fini di lucro, assicurare una gestione contabile assolutamente trasparente anche sui costi necessari per l'espletamento della procedura ed una metodologia operativa corretta e verificabile;
e) non avere pregiudiziali discriminazioni nei confronti delle persone che intendono adottare;
f) essere partecipi di attività di promozione dei diritti dell'infanzia preferibilmente attraverso azioni di cooperazione allo sviluppo e di attuazione del principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza dei minori.
Art. 39- quinquies. - 1. Oltre a quanto previsto nell'articolo 10, comma 1, lettera l -bis), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, i genitori adottivi hanno diritto a fruire dei seguenti benefici:
a) astensione dal lavoro, ai sensi dell'articolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, anche se il minore adottato ha superato i sei anni di età;
b) congedo non retribuito di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione".
Art. 4.
1. Nell'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l) é inserita la seguente:
" l -bis) il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184".
Art. 5.
1. All'articolo 40 della legge 4 maggio 1983, n. 184, é aggiunto il seguente comma:
"Agli stranieri stabilmente residenti in Paesi che hanno ratificato la Convenzione fatta all'Aja il 29 maggio 1993, in luogo della procedura disciplinata dal comma 1 si applicano le procedure stabilite nella Convenzione per quanto riguarda l'intervento ed i compiti delle autorità centrali e degli enti autorizzati. Per il resto si applicano le disposizioni della presente legge".
2. All'articolo 41 della legge 4 maggio 1983, n. 184, é aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Nel caso di adozione di minore stabilmente residente in Italia da parte di cittadini stranieri residenti stabilmente in Paesi che hanno ratificato la Convenzione fatta all'Aja il 29 maggio 1993, le funzioni attribuite al console dal presente articolo sono svolte dall'autorità centrale straniera e dall'ente autorizzato".
Art. 6.
1. Dopo l'articolo 72 della legge 4 maggio 1983, n. 184, é inserito il seguente:
"Art. 72- bis . - Chiunque svolge per conto di terzi pratiche inerenti all'adozione di minori stranieri senza avere previamente ottenuto l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera c) , é punito con la pena della reclusione fino ad un anno o della multa fino a lire tre milioni. Dette pene si applicano congiuntamente ai legali rappresentanti ed ai responsabili di associazioni o di agenzie costituite appositamente per trattare tali pratiche.
Le pene previste dal primo comma si applicano, diminuite, a coloro che si avvalgono, per l'adozione di minori stranieri dell'opera di associazioni, organizzazioni, enti o persone non autorizzati nelle forme di legge".
Art. 7.
1. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministro degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, per la solidarietà sociale e della sanità, é data attuazione alle norme della presente legge riguardanti la costituzione e l'organizzazione dell'Alta Commissione, anche per quanto riguarda il contingente di personale, le relative qualifiche e le modalità di tenuta dell'Albo degli enti autorizzati.
2. L'Alta Commissione é costituita nei tre mesi successivi all'emanazione del regolamento di cui al comma 1.
Art. 8.
1. Le dichiarazioni di idoneità all'adozione ed i provvedimenti di adozione e di affidamento preadottivo pronunziati in data antecedente a quella di entrata in vigore della Convenzione conservano piena efficacia.
Art. 9.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 5.600 milioni per l'anno 1997 ed in lire 11.200 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1997, parzialmente utilizzando, quanto a lire 5.600 milioni per l'anno 1997, lire 1.200 milioni per l'anno 1998 e lire 11.200 milioni per l'anno 1999 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri; quanto a lire 10.000 milioni per l'anno 1998 l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica é autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 10.
1. La presente legge entra in vigore il quarantacinquesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Le disposizioni di attuazione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione internazionale in materia di adozione, aperta alla firma a l'Aja il 29 maggio 1993, contenute negli articoli 3, 4 e 6, hanno efficacia a partire dalla data di entrata in vigore della Convenzione stessa.

Copyright © 1996 - 2009 "Diritto & Famiglia". Tutti i diritti riservati. Proprieta' intellettuali riservate.