13 LEGISLATURA
Disegno di legge 2570 (testo trasmesso dall"altro ramo)
Depenalizzazione dei reati minori
Art. 1. - (Delega)
1. Il Governo é delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, un decreto legislativo per la riforma della disciplina sanzionatoria
nelle materie indicate negli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 e 15, comma 1, e
per attribuire al giudice di pace la competenza in materia di opposizione
all'ordinanza-ingiunzione, di cui agli articoli 22, 23 e 24 della legge 24 novembre 1981,
n. 689.
Art. 2. - (Disciplina degli alimenti)
1. La riforma della disciplina sanzionatoria in materia di igiene degli alimenti e delle
bevande, nonché di tutela della denominazione di origine dei medesimi é ispirata ai
seguenti princípi e criteri direttivi:
a) trasformare in violazioni amministrative i reati previsti da leggi speciali, prevedendo
una sanzione amministrativa pecuniaria non superiore a lire cento milioni, graduata in
rapporto alla gravità degli illeciti, e prevedendo altresí, a titolo di sanzioni
alternative o accessorie, la possibilità di chiusura temporanea dello stabilimento o
dell'esercizio nonché la revoca della relativa licenza;
b) mantenere le sanzioni penali per le violazioni di cui agli articoli 5, 6 e 12 della
legge 30 aprile 1962, n. 283, prevedendo l'alternatività delle pene dell'arresto e
dell'ammenda, graduate in rapporto alla gravità degli illeciti, anche in deroga al
principio di specialità di cui all'articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
c) prevedere espressamente la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio, nonché la
revoca della relativa licenza in relazione ai singoli illeciti amministrativi, per i fatti
di maggiore gravità dai quali derivi pericolo per la salute;
d) prevedere specifiche circostanze aggravanti per le fattispecie di cui agli articoli
515, 516 e 517 del codice penale, con riferimento alle condotte che siano altresí lesive
dell'interesse protetto dal riconoscimento della denominazione di origine o
dall'individuazione delle relative caratteristiche;
e) ferma restando l'applicabilità del disposto del primo comma dell'articolo 15 della
legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, prevedere che la chiusura dello
stabilimento o dell'esercizio sia obbligatoria quando l'autorizzazione all'attività non
possa essere concessa per carenza dei requisiti igienico-sanitari;
f) prevedere la trasformazione in sanzioni amministrative accessorie delle pene accessorie
già previste per i reati depenalizzati, introducendo, con riferimento alla gravità della
violazione, nuove sanzioni accessorie idonee a prevenire violazioni della normativa nelle
materie indicate nel presente articolo.
Art. 3. - (Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115)
1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115, dopo le
parole: "che immette sul mercato prodotti" sono inserite le seguenti: "già
dichiarati".
Art. 4. - (Codice della navigazione)
1. Le contravvenzioni previste dal codice della navigazione costituiscono illeciti am ministrativi. Le relative sanzioni penali accessorie sono conseguentemente trasformate in sanzioni amministrative accessorie.
Art. 5. - (Circolazione stradale ed autotrasporto)
1. La riforma del sistema sanzionatorio penale in materia di disciplina della circolazione
stradale e dell'autotrasporto di cose é ispirata ai seguenti princípi e criteri
direttivi:
a) trasformare in violazioni amministrative, prevedendo una sanzione amministrativa
pecuniaria non inferiore a lire 1.500.000 e non superiore a lire diciotto milioni,
graduata in relazione alla gravità dell'illecito, i reati di cui al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ad eccezione degli articoli 116, 124,
176, 187, 189 e, limitatamente al ritiro del documento di circolazione, dell'articolo 216;
b) trasformare in violazioni amministrative, prevedendo una sanzione amministrativa
pecuniaria non inferiore a lire due milioni e non superiore a lire venti milioni, graduata
in relazione alla gravità dell'illecito, i reati di cui all'articolo 1, primo comma, del
decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, ad eccezione dell'abbandono o del deposito di
congegni o altri oggetti in strada ferrata;
c) trasformare in violazioni amministrative, prevedendo una sanzione amministrativa
pecuniaria non superiore a lire dieci milioni, graduata in relazione alla gravità
dell'illecito, i reati previsti dagli articoli 26 e 46 della legge 6 giugno 1974, n. 298,
e successive modificazioni;
d) prevedere per le violazioni di cui alle lettere a) e c) del presente comma e per quella
prevista dall'articolo 126, comma 6, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, a
titolo di sanzione amministrativa accessoria, il sequestro del mezzo per un periodo non
superiore a tre mesi, nonché, in caso di reiterazione delle condotte, la confisca del
mezzo;
e) prevedere reclami amministrativi contro i provvedimenti sanzionatori diversi
dall'irrogazione di sanzioni pecuniarie;
f) prevedere che le sanzioni accessorie del sequestro e della confisca del mezzo si
applichino anche a persona diversa dal contravventore, a meno che la circolazione sia
avvenuta contro la volontà del proprietario o di chi abbia la legittima disponibilità
del mezzo;
g) prevedere l'inserimento nell'anagrafe di cui all'articolo 226 del citato decreto
legislativo n. 285 del 1992 delle notizie inerenti alle violazioni previste dal medesimo
decreto legislativo e dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, e che
comportano l'applicazione di sanzioni accessorie.
Art. 6. - (Leggi finanziarie e tributarie)
1. Sono sostituite da sanzioni amministrative, ove già non esistenti, proporzionate
all'entità dei tributi evasi, le sanzioni penali previste:
a) dagli articoli 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 294, 295, primo
comma, e 296 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;
b) dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
c) dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, con esclusione dei delitti previsti
dall'articolo 4 del medesimo decreto-legge;
d) dall'articolo 2, comma 26, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17.
2. Sono trasformate in sanzioni amministrative pecuniarie, proporzionali al fatturato
della società ed alla gravità della violazione, le sanzioni penali di cui agli articoli
4, 5- quinquies e 17 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216.
3. In deroga all'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, le disposizioni del
presente articolo si applicano anche ai fatti commessi prima della data di entrata in
vigore della presente legge.
Art. 7. - (Marginalità sociale)
1. I reati connessi alla mendicità, fatto salvo lo sfruttamento dei minori e degli
incapaci, costituiscono illeciti amministrativi.
Art. 8. - (Pubblica sicurezza)
1. Le contravvenzioni previste dagli articoli 666, 686 e 705 del codice penale sono
trasformate in violazioni amministrative, con sanzione amministrativa pecuniaria non
inferiore a lire cinquantamila e non superiore a lire cinque milioni, graduata in
relazione alla gravità dell'illecito, nonché con sanzioni amministrative accessorie.
Art. 9. - (Trasformazione di reati in violazioni amministrative)
1. Non costituiscono reato e sono trasformati in violazioni amministrative con sanzioni
pecuniarie da un minimo di lire centomila ad un massimo di lire due milioni i reati di cui
agli articoli 350, 352, 465, 466, 498, 527, secondo comma, 654, 663, 663- bis, 664, 675,
676, 677 e 692, primo comma, del codice penale.
2. Non costituisce reato ed é trasformato in violazione amministrativa con sanzione
pecuniaria da lire centomila a lire un milione il reato previsto dall'articolo 5 della
legge 20 giugno 1952, n. 645.
3. Non costituiscono reato e sono trasformati in violazioni amministrative con sanzioni
pecuniarie da un minimo di lire duecentomila ad un massimo di lire cinque milioni i reati
previsti dalle seguenti norme:
a) articolo 2 della legge 2 agosto 1897, n. 378;
b) articolo 142 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368;
c) articolo 1 della legge 30 giugno 1912, n. 740;
d) articoli 54 e 55 del testo unico approvato con regio decreto 11 luglio 1913, n. 959;
e) articolo 13 del decreto-legge luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 148;
f) articolo 4 della legge 19 aprile 1925, n. 475;
g) articoli 19 e 20 del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132;
h) articolo 11 del regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito dalla legge 7
luglio 1927, n. 1495;
i) articolo 20 del testo unico approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
l) articolo 24 della legge 26 aprile 1934, n. 653;
m) articoli 115 e 116 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155;
n) articolo 116 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973;
o) articolo 76 del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;
p) articolo 3 della legge 22 giugno 1939, n. 1239;
q) articolo 32 della legge 10 giugno 1940, n. 653;
r) articolo 44 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058;
s) articolo 6 della legge 27 maggio 1949, n. 260;
t) articolo 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218;
u) articolo 9 della legge 17 maggio 1952, n. 619;
v) articoli 23, 29 e 30 della legge 19 gennaio 1955, n. 25;
z) articolo 82 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1955, n. 797;
aa) articolo 14 della legge 14 febbraio 1958, n. 138;
bb) articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 326;
cc) articolo 4 della legge 29 novembre 1961, n. 1325;
dd) articolo 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161;
ee) articolo 26 della legge 9 gennaio 1963, n. 9;
ff) articoli 54 e 55 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
20 marzo 1967, n. 223;
gg) articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;
hh) articolo 14 della legge 29 ottobre 1971, n. 889;
ii) articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;
ll) articolo 11 della legge 2 febbraio 1973, n. 7;
mm) articolo 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
4. Per le violazioni di cui al comma 3 possono essere previste sanzioni accessorie idonee
a prevenirle.
Art. 10. - (Repressione in via amministrativa del libertinaggio) .
1. Le contravvenzioni previste ai numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 5 della
legge 20 febbraio 1958, n. 75, non costituiscono reato e sono trasformate in violazioni
amministrative.
2. Le violazioni di cui al comma 1 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire un milione a lire dieci milioni.
Art. 11. - (Ambiente e territorio)
1. Il Governo é delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, un decreto legislativo diretto a riordinare e a semplificare il
sistema sanzionatorio penale ed amministrativo in materia di salvaguardia del territorio
secondo i seguenti princípi e criteri direttivi: a) trasformare in violazioni
amministrative i reati per violazioni di obblighi formali che non ledano né espongano a
concreto pericolo il bene tutelato dalla normativa urbanistica e ambientale;
b) limitare le sanzioni penali alle violazioni che ledono o espongono a pericolo il bene
tutelato dalla normativa urbanistica e ambientale;
c) prevedere adeguate sanzioni amministrative ripristinatorie, reali e pecuniarie anche
cumulabili tra loro, ispirate al principio di proporzionalità;
d) eliminare le duplicazioni di sanzioni penali e di sanzioni amministrative pecuniarie
concernenti il medesimo fatto.
Art. 12. - (Salubrità degli edifici)
1. Il reato previsto dall'articolo 221 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato
con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, é trasformato in violazione amministrativa.
Art. 13. - (Assegni bancari e postali)
1. La riforma della disciplina sanzionatoria relativa agli assegni bancari e postali é
ispirata ai seguenti princípi e criteri direttivi:
a) trasformare in violazioni amministrative i reati di emissione di assegno senza
autorizzazione e senza provvista previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 15 dicembre
1990, n. 386, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire un
milione e non superiore a lire ventiquattro milioni, graduata in relazione alla gravità
dell'illecito e all'importo dell'assegno, escludendo il pagamento in misura ridotta ai
sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni;
b) prevedere per le violazioni depenalizzate, ai sensi della lettera a), sanzioni
amministrative accessorie, tra cui il divieto di emettere assegni bancari e postali per un
periodo da due a cinque anni nonché, nei casi piú gravi, il divieto temporaneo di
esercitare attività professionali od imprenditoriali;
c) mantenere la sanzione penale per la violazione del divieto di cui alla lettera b),
prevedendo la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e, a titolo di pene accessorie,
la pubblicazione della sentenza e il divieto di emettere assegni bancari e postali per un
periodo non inferiore a due anni;
d) modificare la disciplina della revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni di cui
all'articolo 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, estendendola al rapporto con
qualunque banca trattaria, anche sulla base degli accertamenti effettuati per il tramite
dell'archivio di cui alla lettera e);
e) prevedere l'istituzione presso la Banca d'Italia di un apposito archivio
informatizzato, in cui vengono inseriti i nominativi di coloro che hanno emesso assegni
senza autorizzazione o senza provvista;
f) prevedere la responsabilità solidale della banca trattaria, qualora la stessa abbia
autorizzato il rilascio di libretto di assegni a chiunque risulti segnalato per
l'emissione di assegno a vuoto presso l'archivio di cui alla lettera e);
g) riformulare gli articoli 124 e 125 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e
successive modificazioni, coordinandoli con la nuova disciplina dei divieti e delle
revoche, mantenendo la pena della reclusione per l'illecito rilascio di moduli di assegno
bancario o postale, da determinare in misura non superiore a due anni.
Art. 14. - (Modifiche al sistema processuale)
1. Il reato di cui all'articolo 624 del codice penale é perseguibile a querela di parte.
Art. 15. - (Disposizioni finali)
1. Con il decreto legislativo di cui all'articolo 1, il Governo é altresí delegato:
a) ad adeguare l'importo minimo di cui all'articolo 10 della legge 24 novembre 1981, n.
689, prevedendone l'aumento ed a prescrivere eventuali limitazioni alla facoltà di
pagamento in misura ridotta, in ragione della gravità dell'illecito;
b) ad emanare le norme di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 della presente legge, le norme di coordinamento con tutte le
altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio;
c) ad individuare l'autorità competente ad irrogare le sanzioni amministrative inerenti
agli illeciti depenalizzati, tenendo conto della natura delle violazioni e delle
attribuzioni delle amministrazioni interessate.
2. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1 é adottato nel rispetto dell'articolo 14,
commi 1, 2 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 16. - (Sanzioni alternative alla detenzione)
1. Il Governo é delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, un decreto legislativo in materia di sanzioni alternative alla
detenzione, secondo i seguenti princípi e criteri direttivi:
a) per i reati di cui al libro terzo del codice penale nonché per le altre
contravvenzioni previste da leggi speciali, non trasformate in illeciti amministrativi ai
sensi della presente legge, previsione di sanzioni alternative alla detenzione o
sostitutive della medesima detenzione, quali la prestazione di attività non retribuita a
favore della collettività o di altre forme di lavoro sostitutivo, l'obbligo di permanenza
in casa, la libertà controllata o misure prescrittive specifiche;
b) individuazione dei diversi tipi di sanzioni di cui alla lettera a) in relazione alle
diverse fattispecie di reato, con attribuzione al giudice del potere di decidere circa
l'applicazione delle sanzioni alternative e circa l'individuazione degli obblighi
specifici del condannato relativi all'applicazione delle suddette sanzioni;
c) previsione di uno specifico delitto punito con pena detentiva, in caso di inosservanza
o di violazione reiterata degli obblighi connessi alle sanzioni alternative alla
detenzione o sostitutive della medesima detenzione.
Art. 17. - (Esercizio delle deleghe)
1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 11 e 16 sono trasmessi alla
Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica almeno quaranta giorni prima della
scadenza prevista per l'esercizio delle deleghe. Le Commissioni parlamentari competenti
per materia esprimono il loro parere entro quindici giorni dalla data di trasmissione
degli schemi medesimi.
Art. 18. - (Abrogazioni)
1. Sono abrogati gli articoli 275, 297, 298, 303, 327, 332, 341, 344, 345, 394, 395, 396,
397, 398, 399, 400, 401, 657, 692, secondo comma, 710, 711, 726, secondo comma, e 732 del
codice penale.
2. É abrogato l'articolo 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.
3. Sono abrogati il secondo, il terzo ed il quarto comma dell'articolo 5 e l'articolo 7
della legge 20 febbraio 1958, n. 75.
4. É abrogato l'articolo 293 del testo unico delle disposizioni legislative in materia
doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
Copyright © 1996 - 2009 "Diritto & Famiglia". Tutti i diritti riservati. Proprieta' intellettuali riservate.