Disposizioni per il diritto allo studio e per l' espansione, la diversificazione e l' integrazione dell' offerta formativa nel sistema pubblico dell' istruzione e della formazione
Informazioni sul progetto di legge
Situazione del progetto di legge:
Senato: Alla data del 3 Giugno 1998 in corso di esame da parte della
Commissione Istruzione pubblica, beni culturali in sede referente
Numeri assunti dal progetto di legge nel suo iter parlamentare (S=Senato,
C=Camera): S. 2741 .
DISEGNO DI LEGGE N. 2741
Art. 1. - (Offerta di istruzione e formazione)
1. La Repubblica individua come obiettivi prioritari la generalizzazione della domanda
di istruzione dalla prima infanzia lungo tutto l'arco della vita e la corrispondente
espansione dell'offerta formativa e, in relazione a tali obiettivi, riconosce il valore e
il carattere di servizio pubblico delle iniziative di istruzione e formazione, promosse da
enti e privati, che corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione e della
formazione e sono coerenti con la domanda formativa.
2. Entrano a far parte del sistema pubblico dell'istruzione e della formazione e si
definiscono scuole pubbliche paritarie, con conseguente idoneitą a rilasciare titoli di
studio aventi valore legale e attestati di qualifica professionale, le istituzioni
scolastiche e formative non statali, comprese quelle degli enti locali, la cui offerta
formativa é caratterizzata dai livelli di qualitą ed efficacia di cui all'articolo 2.
3. Gli oneri connessi con l'attuazione della complessiva offerta formativa sono sostenuti
dalle istituzioni scolastiche e formative con risorse proprie, con le risorse iscritte nel
bilancio dello Stato e con risorse comunitarie.
Art. 2. - (Requisiti dell'offerta formativa)
1. L'offerta formativa di cui all'articolo 1, coerente con i valori della Costituzione,
é caratterizzata, nel quadro dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, da livelli di
qualitą ed efficacia adeguati al conseguimento del successo formativo.
2. Nelle istituzioni di cui all'articolo 1, comma 2, l'offerta formativa si attua
garantendo, in un processo di gradualitą da verificare anche con strumenti convenzionali
e secondo gli standard stabiliti per le corrispondenti istituzioni pubbliche statali e
regionali: spazi, sedi, strutture e attrezzature adeguati, fini e ordinamenti didattici
conformi a quelli delle corrispondenti istituzioni pubbliche statali; l'accoglienza di
chiunque richiede di iscriversi accettando il progetto educativo, ivi compresi gli alunni
e gli studenti con handicap ; idonea qualificazione professionale dei dirigenti, dei
docenti e dei formatori, nel rispetto della identitą culturale dell'istituzione;
organizzazione improntata ai principi della democrazia e della partecipazione;
disponibilitą a possibili collaborazioni a progetti per l'integrazione dell'offerta
formativa sul territorio; trasparenza e pubblicitą di gestione e di bilancio garantiti
anche mediante controlli amministrativi.
3. Le istituzioni di cui all'articolo 1, comma 2, sono soggette alla valutazione dei
processi e degli esiti da parte del servizio nazionale per la qualitą dell'istruzione e
delle apposite strutture per la certificazione e l'accreditamento degli enti di formazione
professionale, secondo gli standard stabiliti dagli ordinamenti vigenti per le scuole
statali, e sono tenute al rispetto dei contratti collettivi di lavoro di diritto privato
del settore. Tali istituzioni, in misura non superiore ad un quarto delle prestazioni
complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente fornito di
titoli scientifici o professionali adeguati ai compiti affidati, ovvero ricorrere anche a
contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei necessari requisiti.
4. Lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono con
appositi regolamenti le modalitą per l'accertamento dell'originario possesso e della
permanenza dei requisiti di cui al comma 2, ai fini dell'inserimento e del mantenimento
nel sistema pubblico dell'istruzione e della formazione. I regolamenti prevedono tempi di
attuazione rapportati alla definizione e all'attuazione degli interventi di cui
all'articolo 3.
Art. 3. - (Diritto allo studio e incentivazione della scolarizzazione e della formazione)
1. Lo Stato predispone e attua, tenendo conto degli stanziamenti previsti negli attuali
capitoli di bilancio per la scuola non statale, interventi in favore dei genitori dei
bambini e dei giovani in etą scolare, a partire dal terzo anno di etą, ivi compresi i
genitori degli alunni che abbiano completato la scuola dell'obbligo e intendano proseguire
negli studi o nella formazione degli istituti statali o paritari.
2. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore della
presente legge, gli interventi di cui al comma 1 sono determinati ai sensi dell'articolo
11, comma 3, lettera c) , della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed
integrazioni, nel rispetto degli obblighi di copertura di cui ai commi 5 e 6 del medesimo
articolo 11. Tali interventi sono volti ad alleggerire, anche mediante sgravi fiscali, gli
oneri sostenuti dai genitori per il costo dei libri di testo, dei sussidi didattici di uso
personale e per le rette, nonché a sostenere gli alunni in condizioni economiche
disagiate.
3. Le somme destinate agli alunni delle scuole paritarie sono accreditate presso le scuole
stesse, che attestano la frequenza degli alunni.
4. Lo Stato assicura gli interventi di sostegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n.
104, nelle istituzioni scolastiche paritarie che accolgono alunni con handicap.
Art. 4. - (Interventi per il diritto allo studio, l'istruzione e la formazione degli adulti )
1. La scolarizzazione e la formazione sono incentivate, nei limiti degli ordinari stan
ziamenti regionali per il diritto allo studio, anche mediante la corresponsione, agli
alunni capaci e meritevoli o che versano in disagiate condizioni economiche, che abbiano
completato la scuola dell'obbligo, di borse di studio, contributi o altre provvidenze per
consentire la prosecuzione degli studi o della formazione anche negli istituti di cui
all'articolo 1, comma 2.
2. I criteri di erogazione delle borse di studio, contributi e altre provvidenze sono
stabiliti dalle regioni anche in riferimento alla programmazione dell'offerta formativa
territoriale.
3. Le regioni possono istituire borse di studio anche per l'istruzione e formazione degli
adulti.
4. É data prioritą alle iniziative volte all'acquisizione da parte degli adulti delle
competenze di base e alle iniziative a forte contenuto specialistico nei settori trainanti
dell'economia nazionale e nei settori di nuova espansione, nei quali si prevede una
crescita dell'occupazione e un forte fabbisogno di quadri tecnici, anche attraverso
l'istituzione di scuole tecniche superiori.
5. Al fine di sostenere la crescita di una cultura europea del lavoro, sono favorite le
esperienze di formazione professionale in istituti di formazione professionale o in
imprese della Comunitą europea di accertata idoneitą. Tali esperienze possono essere
realizzate anche mediante scambio temporaneo di maestranze, di quadri e di dirigenti.
Relazione (testo presentato)
ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge sottoposto alla Vostra
attenzione si propone di dare attuazione ad un impegno assunto di programma di Governo.
Tale impegno, piś volte ribadito in sede politica e parlamentare, non puó piś essere
rinviato nel momento in cui il Governo si é dato carico di porre al centro della propria
azione il potenziamento e la valorizzazione della persona umana nell'intero sistema
formativo ed ha avviato un complessivo riordino del sistema dell'istruzione incentrato
sulla valorizzazione e sul miglior utilizzo delle risorse esistenti sul territorio e
sull'apertura della scuola statale ai rapporti con il mondo del lavoro, delle professioni,
della formazione professionale.
Le "Disposizioni per il diritto allo studio e per l'espansione, la diversificazione e
l'integrazione dell'offerta formativa nel sistema pubblico dell'istruzione e della
formazione" si propongono come obiettivo prioritario quello di favorire la
generalizzazione della domanda di istruzione a partire dalla prima infanzia lungo tutto
l'arco della vita, riconoscendo anche il valore delle iniziative di formazione e
istruzione, da chiunque promosse, che siano coerenti con gli ordinamenti generali ed
abbiano livelli di qualitą e di efficacia adeguati al conseguimento del successo
formativo.
Si tratta di un'affermazione di grande rilievo perché sposta il giudizio sulla bontą
delle iniziative da una mera corrispondenza formale degli ordinamenti (ció che accade
attualmente nel sistema del riconoscimento legale) ad una verifica sull'efficacia
dell'azione formativa, verifica che é affidata allo Stato attraverso il controllo
dell'esistenza e della permanenza dei requisiti e la valutazione degli esiti.
Il riconoscimento del valore di iniziative diverse da quelle statali non é peraltro una
novitą assoluta. In Italia tutto il sistema della formazione professionale e quello
dell'educazione degli adulti sono affidati in larga misura all'iniziativa di enti di
formazione professionale non statali, che accedono a finanziamenti regionali e comunitari;
esiste inoltre almeno un grado dell'istruzione, la scuola materna, nel quale tale processo
si é gią ampiamente realizzato, con il coinvolgimento degli enti locali e di soggetti
privati nella realizzazione di un'offerta formativa che copre complessivamente circa l'80
per cento delle esigenze nazionali (articolo 339 e 340 del testo unico approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297): al punto che, nelle passate legislature, si
era arrivati alla formulazione di un testo di riforma della scuola dell'infanzia,
condiviso dalla maggior parte delle forze politiche, nel quale l'integrazione delle
risorse statali, degli enti locali e dei privati costituiva la base per l'attuazione di un
sistema complessivo che, nel rispetto di regole e standard generali, rispettava e
sosteneva le libere iniziative mediante l'instaurazione di un sistema di convenzioni.
L'ordinamento vigente offre altri esempi di riconoscimento del valore delle iniziative di
enti e privati e di efficace integrazione. Si ricordano: le scuole elementari parificate,
che mediante il sistema delle convenzioni, sono parzialmente finanziate dallo Stato
(articolo 344 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297);
le scuole elementari sussidiate, che svolgono funzione sostitutiva delle scuole statali e
sono mantenute parzialmente col sussidio dello Stato (articolo 348 del medesimo testo
unico), le scuole pareggiate, nelle quali la costituzione delle cattedre e il reclutamento
e il trattamento economico degli insegnanti sono sottoposti ad un regime analogo a quello
delle scuole statali (articolo 356 del testo unico); i licei linguistici
"storici", nati come istituzioni private, assunti dalla legge a parametri per la
conformitą degli ordinamenti di altre istituzioni consimili (articolo 363 del testo
unico).
Il disegno di legge si propone di superare la frammentarietą dell'attuale ordinamento per
individuare caratteristiche dell'offerta formativa degli enti locali e dei privati che
consentano di dettare regole generali ed uniformi, in un quadro che dia garanzie di
stabilitą e di qualitą e consenta di dare attuazione ai precetti costituzionali che
impongono:
a) di garantire agli alunni delle scuole che ottengono la paritą un trattamento
scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali (articolo 33 della
Costituzione);
b) di agevolare con misure economiche ed altre provvidenze la formazione della
famiglia e l'adempimento dei compiti relativi (articolo 31 della Costituzione), tra i
quali rientra il dovere-diritto (articolo 30 della Costituzione), dei genitori di
mantenere, istruire ed educare i figli;
c) di rendere effettivo il diritto all'istruzione dei capaci e meritevoli, anche
se privi di mezzi, con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze
(articolo 34 della Costituzione).
In sintesi il provvedimento si propone di raggiungere il risultato di
incoraggiare la scolarizzazione pre-obbligo e post-obbligo, fornendo alle famiglie di
tutti gli alunni (delle scuole statali e paritarie) un sostegno concreto (articolo 3) e,
al tempo stesso, si propone di sostenere la libertą educativa delle famiglie nel quadro
di regole che garantiscano il livello e la qualitą dell'istruzione (articoli 1 e 2).
Autorizza inoltre le Regioni (articolo 4) ad intervenire in favore di tutti gli alunni
capaci e meritevoli o che versano in condizioni economiche disagiate, qualsiasi sia il
percorso che intendono seguire (in scuole statali o paritarie).
L'attuale situazione finanziaria non consente peraltro di quantificare fin d'ora gli oneri
che lo Stato potrą assumere e tale determinazione é pertanto rimessa alle successive
leggi finanziarie, che li determineranno nel quadro delle compatibilitą possibili e
tenendo presente il dovere prioritario dello Stato di istituire scuole di ogni ordine e
grado su tutto il territorio nazionale.
Il precetto costituzionale, in base al quale le scuole non statali possono essere
istituite senza oneri a carico dello Stato, appare peraltro pienamente rispettato, in
quanto l'intervento é volto a sostenere i genitori e gli alunni, ció che la Corte
Costituzionale ha gią ritenuto legittimo in alcune pronunce, delle quali particolarmente
significativa é quella in materia di fornitura gratuita dei libri di testo (sentenza n.
454 del 15-30 dicembre 1994), nella quale si afferma che la natura dell'istituto di
istruzione non puó impedire la corresponsione di aiuti agli alunni, anche nel caso si
tratti di istituzione meramente privata.
L'impianto di tutto il provvedimento é peraltro incentrato sulla scuola statale, che é
parametro di riferimento organizzativo e ordinamentale per tutte le iniziative
complementari affidate alla libera iniziativa di enti e privati. Il Governo intende con
ció ribadire che la scuola statale é e resta la struttura portante del sistema di
istruzione del Paese, e che il riconoscimento delle scuole paritarie non incide
sull'obbligo della Repubblica di istituire scuole statali per ogni ordine e grado su tutto
il territorio nazionale.
Non contenendo il disegno di legge un'indicazione degli oneri finanziari, rimessa alla
legge finanziaria, il provvedimento non é accompagnato da relazione tecnica.
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