13 LEGISLATURA
DISEGNO DI LEGGE N. 2963
d'iniziativa dei senatori DIANA Lino, RONCONI, NAVA, COVIELLO, ZECCHINO, MONTICONE,
MONTAGNINO, RESCAGLIO, ROBOL, ZILIO, FOLLIERI e ANDREOLLI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 DICEMBRE 1997
Fecondazione medicalmente assistita
(testo presentato) (testo elettronico non revisisionato)
Relazione di presentazione in calce
Art. 1. - (Finalità)
1. La presente legge disciplina la fecondazione medicalmente assistita. Ai fini di questa legge, con "fecondazione assistita" si intende una fecondazione ottenuta con modalità diverse dal rapporto sessuale. La presente legge ammette esclusivamente la fecondazione omologa, ottenuta utilizzando cellule germinali provenienti dalla coppia di coniugi che ne fa richiesta.
Art. 2. - (Sterilità)
1. La fecondazione medicalmente assistita é consentita qualora risulti preventivamente
accertata l'impossibilità di superare la sterilità con altre tecniche.
2. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, previo parere dell'Istituto superiore
di sanità e del Comitato per la fecondazione assistita di cui al comma 1 dell'articolo 6,
definisce i criteri e le modalità della diagnosi di sterilità e individua le strutture
abilitate a praticare la fecondazione medicalmente assistita.
3. Il Ministero della sanità e le regioni favoriscono la ricerca scientifica e gli
interventi per la prevenzione e la cura della sterilità della coppia.
Art. 3. - (Tutela dell'embrione)
1. Per "embrione" si intende la cellula uovo fecondata, a partire dalla
penetrazione dello spermatozoo nella cellula uovo.
2. Sono vietate le sperimentazioni sull'embrione che non siano direttamente finalizzate
alla tutela della salute e della vita dell'embrione stesso. A tal fine é vietata ogni
forma di selezione, sperimentazione, manipolazione genetica, clonazione, fissione
gemellare, sfruttamento commerciale o industriale di gameti, embrioni, tessuti e cellule
embrionali e fetali.
3. Ogni embrione deve essere destinato alla nascita. É vietata la produzione di piú
embrioni di quanti siano trasferibili in utero durante un singolo ciclo di trattamento, in
modo da escludere l'esistenza di embrioni residui. É vietato l'aborto selettivo di
gravidanze plurigemellari.
4. A tal fine la crioconservazione di embrioni é consentita solo nel caso, non
precedentemente previsto, in cui le condizioni fisiche della madre non ne consentano
l'immediato trasferimento in utero.
Art. 4. - (Criteri di accesso)
1. Il nascituro ha diritto alla propria famiglia biologica, al mantenimento,
all'educazione e all'assistenza.
2. A tal fine la fecondazione medicalmente assistita é consentita solo a coppie di
persone di sesso diverso, entrambe viventi e unite in matrimonio, nelle quali la donna non
abbia superato il quarantaseiesimo anno di età.
3. É vietata ogni forma di maternità surrogata o portante.
Art. 5. - (Consenso, disconoscimento)
1. La fecondazione medicalmente assistita é praticata su richiesta scritta di entrambi
i coniugi presentata al direttore della struttura sanitaria di cui all'articolo 7, il
quale ne dà comunicazione, entro otto giorni, al giudice tutelare competente. Essa
vincola il direttore della struttura all'adeguata informazione dei richiedenti su tutti
gli aspetti - sanitari, compresi gli eventuali insuccessi e rischi delle metodiche
utilizzate, psicologici, giuridici ed economici - della fecondazione medicalmente
assistita. Prima dell'inizio del trattamento il consenso puó essere revocato e cessa di
produrre i suoi effetti in caso di presentazione della domanda di divorzio o di
separazione personale.
2. Alla coppia deve essere prospettata la possibilità di ricorrere a procedure di
adozione o affidamento.
3. Non é ammessa l'azione di disconoscimento di paternità.
Art. 6. - (Comitato per la fecondazione medicalmente assistita)
1. Il Ministro della sanità, di concerto col Ministro di grazia e giustizia e col Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nomina un Comitato per la fecondazione assistita. Esso é composto da cinque esperti nel campo scientifico, giuridico, etico, due dei quali nominati dal Ministro della sanità, uno dal Ministro di grazia e giustizia, uno dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, uno dal Comitato nazionale di bioetica. Tali esperti durano in carica tre anni.
Art. 7. - (Strutture sanitarie autorizzate)
1. Il Ministro della sanità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il parere dell'Istituto superiore di sanità e quello del Comitato per la fecondazione assistita di cui al comma 1 dell'articolo 1, emana le norme e detta i requisiti per l'autorizzazione, l'accreditamento e il controllo periodico delle strut ture sanitarie pubbliche e private autorizzate alla pratica della fecondazione medicalmente assistita. L'autorizzazione dura cinque anni ed é revocata qualora vengano a mancare in tutto o in parte le condizioni per il suo rilascio.
Art. 8. - (Registro nazionale e controlli)
1. Con decreto del Ministro della sanità é istituito il registro nazionale delle
strutture che praticano le metodiche di procreazione medicalmente assistita, la cui
operatività é subordinata alla previa iscrizione al registro.
2. L'Istituto superiore di sanità predispone e conserva il registro nazionale e redige
annualmente una relazione che illustra in dettaglio tutti gli aspetti dell'attività
svolta dalle singole strutture pubbliche e private. 3. Le strutture autorizzate ai sensi
dell'articolo 7 sono tenute a trasmettere all'Istituto superiore di sanità i dati
riguardanti l'attività, i risultati ottenuti e le ricerche intraprese.
4. L'Istituto superiore di sanità raccoglie le istanze delle associazioni scientifiche e
degli utenti, riguardanti la procreazione medicalmente assistita.
Art. 9. - (Protocollo delle procedure)
1. La struttura deve predisporre un protocollo dettagliato, sulla base del quale verranno effettuate le procedure di fecondazione assistita. Tale protocollo deve prevedere tutte le fasi della procedura inclusi gli interventi, i trattamenti e gli esami precedenti all'effettiva fecondazione ma ad essa diretti e indicare le modalità per minimizzare il rischio a carico della donna e dell'embrione. Tale protocollo deve essere approvato dal Comitato per la fecondazione assistita.
Art. 10. - (Obiezione di coscienza)
1. Chiunque avanza obiezione di coscienza non puó essere obbligato a partecipare ad attività dirette ad una fecondazione assistita.
Art. 11. - (Sanzioni penali)
1. Chiunque viola la norma di cui all'articolo 2, comma 1, é punito con la reclusione
fino a un anno e l'interdizione dall'esercizio della professione per un periodo non
inferiore a due anni.
2. Chiunque viola le norme di cui agli articoli 3 (commi 2, 3 e 4) e 4 (commi 2 e 3) é
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, con la multa da 10 a 100 milioni di lire
e con l'interdizione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a un
anno.
3. Chiunque viola le norme di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, é punito con la reclusione
fino a un anno e l'interdizione dall'esercizio della professione per un periodo non
inferiore a due anni.
4. Chiunque effettua le pratiche di procreazione assistita al di fuori delle strutture
autorizzate ai sensi dell'articolo 7 é punito con la reclusione da sei mesi a tre anni,
con la multa da 50 a 200 milioni di lire e con l'interdizione dall'esercizio della
professione per un periodo non inferiore a due anni. Alla stessa pena soggiace il
direttore sanitario o il responsabile della struttura.
ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge qui illustrato presenta una particolarità:
é frutto di un prolungato confronto tra parlamentari di ben sette diverse formazioni
politiche, é sostenuto da 55 associazioni raggruppate nel Forum della
associazioni familiari e nel Forum degli operatori sanitari; é stato promosso
dalla "Fondazione Nuovo Millennio", che organizza in Italia 14 scuole di
formazione sociale e politica. Esso, perció, indica un metodo di lavoro adatto alla
materia trattata: il superamento delle barriere partitiche e il coinvolgimento della
società.
Il desiderio di avere un figlio é profondamente radicato nell'animo umano e la
sterilità, che vari studi dicono oggi essere in espansione per vari fattori, é spesso
causa di sofferenze non piccole. Perció é positivo il progresso della scienza medica che
si impegna a vincere la sterilità. Tuttavia l'applicazione all'uomo di tecniche già
usate nel campo animale e soprattutto la raggiunta possibilità di produrre embrioni in
vitro suscitano un groviglio di problemi e di preoccupazioni per uscire dai quali é
necessario individuare un criterio che sia eticamente e giuridicamente solido e che sia,
possibilmente, molto condiviso. In realtà non é molto difficile trovare un tale
criterio. La difficoltà é di utilizzarlo in modo coerente nel trarne tutte le
conseguenze, senza lasciarsi deviare da interessi particolari di varia natura, da
pregiudizi o da condizionamenti di contingenza pratica. La proposta qui presentata
intende, appunto, suggerire soluzioni coerenti con un principio eticamente valido,
giuridicamente solidissimo e, riteniamo, largamente condiviso. Si tratta del principio
della prevalenza degli interessi e diritti del bambino rispetto agli interessi e diritti
dell'adulto. Bisogna perció essere rigorosi nell'ispirarsi a questo principio anche
quando si tratta di soddisfare il pur lodevole desiderio di un adulto di avere un figlio.
La solidità del principio della prevalenza degli interessi e diritti del figlio a livello
etico e giuridico non ha bisogno di una lunga dimostrazione. La solidarietà, che dovrebbe
essere l'elemento portante dell'etica della società civile, esige che i piú deboli
debbano avere una particolare protezione. Per quanto riguarda i bambini é esattamente
quanto si legge nella Dichiarazione dei diritti del bambino adottata nel 1959
dall'Assemblea generale dalle Nazioni Unite e nel preambolo della Convenzione sui diritti
del fanciullo del 1989 (di cui alla legge 27 maggio 1991, n. 176) "il fanciullo, a
causa della sua mancanza di maturità fisica ed intellettuale, necessita di una protezione
e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima che dopo
la nascita". Il nostro ordinamento interno ripete continuamente che nel caso di
contrasto tra adulto e minori sono i secondi a dover essere preferiti: si vedano, a titolo
di esempio, gli articoli 155, 158, secondo comma, 251, secondo comma, 252, secondo comma,
268, 243, primo comma, 249, 219, 284, 316, 317- bis , 320, sesto comma, 322, 332,
333 del codice civile. L'evoluzione culturale in questa direzione é resa manifesta in
particolare dalla legge sull'adozione e sull'affidamento familiare (legge 5 giugno 1983,
n. 184) che ha capovolto il fondamento dell'istituto: non si tratta di dare un figlio a
chi non ne ha, ma - al contrario - di dare dei genitori a un minore che non ne ha. Sembra
poi avere una particolarissima rilevanza ai fini di una corretta disciplina della
procreazione artificiale umana l'articolo 3, primo comma, della Convenzione dei diritti
del fanciullo. Vi si legge: "In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di
competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali,
delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del
fanciullo deve essere una considerazione preminente". La prevalenza degli interessi
del minore rispetto a quelli dell'adulto non é soltanto marginale. Deve essere una
prevalenza molto decisa e molto forte. Esige qualcosa di piú di un semplice uso della
bilancia. Non é soltanto un criterio per risolvere conflitti di interessi, perché
domanda anche comportamenti attivi e preventivi di solidarietà. Ció é ben espresso
nella Dichiarazione dei diritti del bambino del 1959: "l'umanità ha il dovere di
dare al fanciullo il meglio di se stessa". Non dubitiamo che il principio ora
enunciato sia largamente condiviso. Non puó perció essere rifiutato neppure da chi -
sottolineando il pluralismo della società - pretenda che nella nostra materia la legge si
limiti a recepire solo limiti accolti da tutti.
Per quanto sia discutibile che la norma giuridica debba astenersi dalla scelta sui
problemi di fondo che dividono la società e debba essere concepita solo come una
fotografia di ció che tutti pensano, tuttavia non abbiamo bisogno di introdurre questa
discussione perché, appunto, siamo convinti che il principio della prevalenza
dell'interesse del minore é generalmente accettato.
A questa soltanto ci ispiriamo pur sapendo bene che nella società non mancano altri
criteri di valutazione che potrebbero condurre ad un sospetto piú radicale nei confronti
della procreazione artificiale umana come tale. Ad esempio, la meditazione cristiana sul
mistero della vita umana, sul suo significato di "dono", sul valore profondo del
gesto sessuale cui il Creatore ha attribuito il compito di esprimere la forza generante
dell'amore, ha condotto il Magistero della Chiesa a giudicare negativamente ogni scissione
tra il fine unitivo ed il fine procreativo della sessualità. Ma bisogna distinguere, come
sembra suggerire la stessa istruzione pastorale Donum vitae, ció che appartiene
al "minimo etico", e che dunque é compito anche dello Stato promuovere e
difendere, e ció che ne é estraneo e che perció consente la distinzione tra sfera
dell'etica e sfera del diritto. Riserve di fondo contro la procreazione artificiale sono a
volte manifestate anche da aree ecologiste e da quanti temono che un intervento della
tecnica su processi vitali di straordinaria importanza possano determinare eventi dannosi
imprevedibili e un dominio discriminatore dell'uomo sull'uomo. Tali riserve meritano di
essere ascoltate. I timori possono, peró essere in gran parte fugati se viene adottata
una disciplina, che pur non contrastando alla radice la Federazione medicalmente assistita
(FMA), applica in modo rigoroso il principio sopra ricordato. La priorità dell'interesse
del figlio ad ogni costo. É per questo che, giustamente, la legge punisce la
compravendita di bambini anche se a fini adottivi. A maggior ragione bisogna evitare che
il lodevole desiderio di un figlio calpesti i diritti del figlio sia prima che dopo la
nascita.
Come applicare alla FMA "l'invito secondo cui l'umanità deve dare ai bambini il
meglio di se stessa"? Che cosa é "il meglio" per un figlio?
Anche quando una nuova vita inizia in conseguenza di un normale atto sessuale l'interesse
prioritario del figlio dovrebbe essere tenuto presente dai genitori. Una procreazione
cosciente e responsabile deve tendere anche al benessere del figlio. Ma é largamente
impossibile per la legge orientare la volontà individuale, specie in un campo cosí
intimo e cosí dominato dalla libertà. Tuttavia le disposizioni generali, anche di ordine
costituzionale, mostrano preferenza per la filiazione legittima piuttosto che per quella
naturale. La ragione é che il matrimonio, sebbene siano di tutti i giorni gli esempi di
rotture e insufficienze, costituisce la garanzia maggiore di una stabilità familiare, di
una complementarietà di ruoli educativi, di una certezza di rapporto, che sono
assolutamente necessarie per una crescita armonica dei figli. Non intendiamo dire che le
coppie che convivono stabilmente di fatto non siano in grado di allevare ed educare bene i
loro figli. Vogliamo soltanto segnalare ció che é meglio per i figli, perlomeno
nell'ordine medio delle cose.
Questo spiega la scelta operata dall'articolo 1 della nostra proposta di considerare la
FMA un rimedio contro la sterilità di una coppia di coniugi.
Che cosa si puó obiettare a una tale scelta? Che é contro la libertà di procreare degli
adulti, quando e come vogliono? Che di fatto molti figli sono concepiti per caso, che
esistono gli orfani, che ci sono i figli illegittimi?
Si risponde che vi é una grande differenza tra la FMA e la generazione che avviene per un
atto naturale. Nel secondo caso é pressocché impossibile portare la responsabilità
individuale al di fuori dell'ambito della individuale coscienza. Eppure - come si é visto
- anche in quel caso le norme sulla famiglia, sul matrimonio ed altre sui servizi sanitari
cercano di orientare la volontà individuale. Ma nessuna coppia é in grado, da sola, di
generare un embrione in provetta. É necessario un complesso di strutture, una
specializzata èquipe di medici, la disponibilità di risorse economiche. É la
società nel suo complesso che interviene. E la società non puó organizzare e realizzare
le cose in modo estemporaneo o maldestro. Ció vale anche per i progetti materiali. Talora
gli edifici crollano, ma non é una buona ragione per accettare che vengano progettati e
realizzati edifici che possano facilmente crollare. A maggior ragione la società deve
porre in essere con il massimo scrupolo ogni cautela affinché nel momento in cui essa
stessa si impegna a far nascere un bimbo, questi possa avere le maggiori garanzie di
accoglienza e di armonica crescita per tutta la vita. "L'umanità deve dare al
fanciullo il meglio di se stessa". Ci sono bambini orfani, abbandonati, illegittimi,
che non conoscono neppure i loro genitori o uno di essi, che divengono territorio di
battaglia degli adulti, ma non é certo tutto questo "il meglio" per loro.
Nel nostro ordinamento c'é un istituto, già ricordato, che sostiene la soluzione
proposta. É l'adozione. La legge n. 184 del 1983 comincia riconoscendo il diritto del
minore alla famiglia e come rimedio al suo eventuale abbandono propone l'accoglienza da
parte di una coppia sposata largamente referenziale rispetto alle eccezioni dell'articolo
44 (che pur deve ispirarsi al prevalente interesse dell'adottando). E l'adozione, insieme
alla attenta riflessione sul "meglio" per il figlio, costituisce argomento anche
a favore dell'altra scelta operata dall' articolo 1 della proposta qui in esame, quella
che non accetta la FMA eterologa.
L'adozione di un rimedio contro un male: l'abbandono. E l'abbandono é il fatto di due
adulti che, avendo biologicamente generato un figlio, se ne disinteressano. Non sembra che
sia particolarmente meritevole di lode provocare la generazione biologica di un figlio con
il premeditato disegno di disinteressarsene. Eppure questo é esattamente quanto avviene
nella FMA eterologa. Inoltre se ci mettiamo dal punto di vista del figlio, delle maggiori
possibili garanzie per il suo futuro, dobbiamo riconoscere che per lui il meglio é che
genitorialità biologica, degli affetti e legale coincidano. Qualche volta si ha una
scissione tra questi tre aspetti, ma la situazione ottimale é la loro sovrapponibilità.
Anche se sono ancora pochi gli studi a riguardo, basta un minimo di esperienza per
immaginare i rischi psicologici che possono collegarsi ad una genitorialità biologica
zoppicante all'interno di una famiglia.
Lo sguardo rivolto al figlio deve estendersi anche alla fase che precede la nascita. Dare
preferenza all'interesse del minore, decidere di dare il meglio ai figli, significa anche
interrogarsi sui diritti del concepito, cioé sullo statuto dell'embrione umano. Si tratta
di dare una risposta a preoccupazioni manifestate anche dal Consiglio di Europa nella
raccomandazione n. 1046 del 1986, al cui punto 5 si legge che "si rivela necessaria
una definizione dello statuto giuridico non é attualmente stabilito dalla legge."
D'altra parte il Parlamento Europeo in una risoluzione del 16 marzo 1989 ha esortato gli
Stati membri dell'Unione europea a disciplinare ai FMA nel rispetto dei tre diritti
embrionali: "alla vita, alla famiglia, alla identità". Lo stesso Parlamento ne
ha tratto conseguenze pratiche esortando a vietare "metodi che comportano lo spreco
di embrioni", la sperimentazione embrionale e il congelamento, salvo che quest'ultimo
risulti indispensabile per salvare la vita dell'embrione messa a repentaglio da fatti
sopravvenuti e imprevedibili al momento della fecondazione.
Questo sguardo al "prima della nascita" inevitabile quando si discute di FMA
rischia di far apparire meno condiviso il principio a cui abbiamo fatto appello. Infatti
le polemiche sulla legge che ha legalizzato l'interruzione volontaria di gravidanza (IVG),
possono condizionare una riflessione serena sullo statuto dell'embrione umano. Giova
allora ricordare che il modo in cui si pone la tutela dell'embrione nella FMA é
completamente diverso da quello che riguarda l'aborto. Essenzialmente la disciplina della
IVG non suppone di necessità la negazione della dignità umana del concepito e del suo
conseguente diritto alla vita, invece lo "spreco" di embrioni che ha luogo in
certe forme e per certe conseguenze della FMA, ha come logico presupposto la esplicita
negazione della identità umana dell'embrione. In altri termini: se, almeno nello sforzo
intellettuale di molti la legalizzazione a certe condizioni dell'aborto volontario
consente di lasciare nell'ombra la definizione dello statuto giuridico dell'embrione
umano, questo non é assolutamente possibile quando si deve regolare la FMA.
Quali sono, infatti, gli argomenti piú ripetuti per giustificare la vigente legge sulla
IVG? La necessità di combattere l'aborto illegale; l'inefficacia della sanzione penale;
la situazione particolarissima della gravidanza nella quale il figlio vive nel corpo
materno, sicché di fatto esso é protetto soprattutto dalla mente e dal cuore della
madre. Nessuno di questi argomenti ha bisogno di negare l'umanità del concepito.
Nella giurisprudenza costituzionale, non solo italiana, quando si tratta di valutare la
legge che consente la IVG mai la si é giustificata negando al concepito qualità di
essere umano o il suo diritto alla vita. Anzi: talvolta lo si é esplicitamente e
fortemente affermato. Esemplari sono, a riguardo, le decisioni tedesche del 22 febbraio
1995, 4 agosto 1992, 28 maggio 1993, per le quali la depenalizzazione dell'aborto deve
essere intesa, in rapporto ad una serie di accorgimenti e iniziative, come un modo di
difendere piú efficacemente il diritto alla vita del concepito.
La nostra Corte costituzionale ha precisato che la legalizzazione dell'aborto si fonda su
uno stato di necessità, cioé sull'esistenza di un conflitto tra diritti opposti.
Chiarissima in questo senso é la recente decisione n. 35 del 30 gennaio-10 febbraio 1997
nella quale piú volte é affermato il diritto alla vita del concepito come appartenente
"all'essenza dei valori supremi su cui si fonda la Costituzione italiana" e si
afferma che nell'articolo 1 della stessa legge sull'aborto "é ribadito il diritto
del concepito alla vita".
Nel caso dell'embrione umano in provetta non si verifica nessuna delle circostanze che
vengono dedotte come giustificazione dell'aborto e i princípi costituzionali devono
essere applicati in modo trasparente. Di piú. Se proprio si volesse fare un confronto con
il tema dell'aborto si potrebbe ricordare che secondo la logica della legge n. 194 del
1978 la prevenzione dell'IVG, cioé la tutela dell'embrione, consiste anche nella
contraccezione, cioé nella prevenzione del concepimento. Normalmente, infatti la
gravidanza viene interrotta perché non era voluta. Viceversa un embrione umano puó
esistere in una provetta solo se si vuole che ci sia, cioé se il concepimento é deciso.
Se si intende impedire il rischio della sua morte, basta "prevenire il
concepimento", cioé evitare che vi siano embrioni in soprannumero, ció che la legge
puó stabilire con facilità ed efficacia. Se non lo fa vuol dire che essa nega il diritto
alla vita. Perció le disposizioni sulla possibilità o meno di compiere sperimentazioni
sull'embrione, inevitabilmente letali, sulla crioconservazione, sul numero degli embrioni
generabili, suppongono necessariamente una decisione sullo statuto dell'embrione stesso.
L'articolo 3 del disegno di legge qui illustrato prende una chiara posizione illuminata
dal principio della priorità dei diritti del figlio, tra i quali quello alla vita é il
piú fondamentale. Il divieto di sperimentazioni che non siano direttamente finalizzate
alla tutela della vita e della salute dell'embrione stesso, raccomandati già dalla
risoluzione del Parlamento europeo del 1989; la destinazione alla nascita di ogni
embrione; il divieto di crioconservazione, salvo il caso in cui le condizioni della madre
non ne consentano l'immediato trasferimento in utero per cause sopravvenute alla
fecondazione e non precedentemente prevedibili; sono tutte disposizioni volte ad evitare
lo "spreco" di embrioni. Va aggiunto che non basterebbe il solo divieto di
produrre embrioni a scopo sperimentale. Nessuna donna, infatti, é disposta a farsi
prelevare ovociti se non in vista della nascita di un figlio. Invece embrioni in surplus
derivati dalla fecondazione di ovociti ricavati da una procedura di FMA potrebbero
egualmente essere destinati a scopi sperimentali.
Si dice che la crioconservazione degli embrioni sarebbe oggi opportuna per non dover
ricorrere ad una molteplicità di interventi invasivi sul corpo della donna. Ma questo
discorso, già di per sé scorretto rispetto al valore della vita che viene sacrificata,
potrebbe perdere ogni significato se fosse possibile congelare anche l'ovocellula, come é
già possibile per il gamete maschile. É noto che sono in corso promettenti ricerche. Una
legge che non consenta la crioconservazione degli embrioni sarebbe perció non solo
eticamente meno censurabile, ma incentiverebbe la ricerca circa la nuova metodica capace
di ridurre il ischio per la vita dei concepiti.
L'articolo 3 del disegno di legge definisce l'embrione come "la cellula uovo
fecondata dalla penetrazione dello spermatozoo nella cellula uovo" viene in sostanza
rifiutata la inaccettabile distinzione tra pre-embrione ed embrione, la cui finalità di
eliminare ogni preoccupazione etica per la morte di embrioni non impiantati é del tutto
scoperta. Non ci sembra necessario addentrarci in discussioni tecniche. Ci sembra
sufficiente ricordare che il Consiglio d'Europa e il Parlamento europeo hanno
ripetutamente evitato di accogliere la teoria del pre-embrione ed hanno, invece,
sottolineato la continuità del processo di sviluppo che inizia con la fecondazione e la
impossibilità, se non con una operazione arbitraria, di individuare un salto di qualità.
D'altronde il principio della tutela prevalente del figlio rafforza la regola giuridica
che nel dubbio si deve scegliere la soluzione che non lede i diritti fondamentali,
piuttosto che quella opposta.
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