Disegno di legge Senato 3142
Disposizioni per facilitare la locazione o l'acquisto dell' abitazione da
parte delle giovani coppie e delle famiglie monoparentali ( Ai sensi dell' articolo 35,
comma 2, del Regolamento il disegno di legge e' stato rimesso all' Assemblea nella seduta
del 7 aprile 1998 )
Informazioni sul progetto di legge
Presentato da:
Dep. PEPE ANTONIO (AN)
Situazione del progetto di legge:
Senato: Alla data del 13 Maggio 1998 in corso di esame da parte della
Commissione Finanze e tesoro in sede referente
Numeri assunti dal progetto di legge nel suo iter parlamentare (S=Senato,
C=Camera):
C. 2427 (T.U. con C. 2601 , C. 2981 ) / S. 3142 .
Disposizioni per facilitare la locazione o l'acquisto dell'abitazione da parte delle giovani coppie e delle famiglie monoparentali
Art. 1. - (Finalità)
1. Al fine di agevolare la formazione di nuclei familiari, i soggetti di cui
all'articolo 2 possono fruire dei benefíci previsti dalla presente legge per la locazione
o l'acquisto in proprietà di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale.
2. Ai fini della presente legge l'unità immobiliare deve avere i requisiti di edilizia
economica e popolare di cui all'articolo 48 del testo unico approvato con regio decreto 28
aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni, e deve essere ubicata nei comuni
capoluogo di provincia o in altri comuni con popolazione residente non inferiore a 50 mila
abitanti, secondo i dati risultanti dall'ultimo censimento dell'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT), ovvero nei comuni compresi nelle aree metropolitane di cui
all'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. Le regioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
possono individuare, ai fini della presente legge, ulteriori comuni che, pur non
rientrando nelle fattispecie di cui al comma 2, presentino gravi problematiche abitative.
In ogni caso la popolazione dei comuni cosí individuati non deve superare il 5 per cento
della popolazione residente nella regione.
Art. 2. - (Requisiti per l'accesso ai benefíci)
1. Possono accedere ai benefíci di cui alla presente legge i soggetti:
a) che contraggono matrimonio civile o concordatario entro sei mesi dalla data di
presentazione della domanda di cui all'articolo 4, comma 9, o della stipula del contratto
di locazione di cui all'articolo 3; l'erogazione del mutuo é subordinata all'effettiva
registrazione del matrimonio;
b) celibi o nubili, separati legalmente, divorziati, vedovi, con uno o piú figli a
carico;
c) che abbiano già contratto matrimonio alla data di entrata in vigore della presente
legge, in caso di nascita di un figlio ovvero nel caso in cui abbiano ottenuto
l'affidamento preadottivo anche se relativo all'adozione internazionale.
2. Per fruire dei benefíci di cui alla presente legge i soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) non avere superato, alla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 4,
comma 9, o della stipula del contratto di locazione di cui all'articolo 3, il
trentaduesimo anno di età;
b) non essere proprietari di altro immobile sull'intero territorio nazionale;
c) non fruire di agevolazioni previste da leggi regionali o da provvedimenti di enti
locali per l'acquisizione della medesima abitazione;
d) non avere percepito, singolarmente o cumulativamente, nel periodo di imposta precedente
a quello in corso alla data di concessione del beneficio, un reddito complessivo annuo
imponibile ai fini IRPEF superiore a 36 milioni di lire per il beneficio di cui
all'articolo 3, e a 48 milioni di lire per il beneficio di cui all'articolo 4.
3. I limiti di reddito di cui al comma 2, lettera d), sono aumentati di 2,5 milioni di
lire per ciascun figlio a carico alla data di presentazione della domanda di cui
all'articolo 4, comma 9, o della stipula del contratto di locazione di cui all'articolo 3.
Detto ammontare é aumentato a 5 milioni di lire qualora il figlio si trovi nelle
condizioni di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri delle
finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la solidarietà
sociale, possono essere adeguati annualmente i limiti di reddito di cui alla lettera d)
del comma 2.
Art. 3. - (Benefíci in caso di locazione)
1. I soggetti di cui all'articolo 2 che stipulino, nei diciotto mesi successivi alla
data di entrata in vigore della presente legge, un contratto di locazione per unità
immobiliari da adibire ad abitazione principale hanno diritto a portare in deduzione dal
reddito imponibile ai fini IRPEF l'ammontare del canone annuo di locazione, in misura
comunque non superiore a 5 milioni di lire.
2. Il reddito derivante dai contratti stipulati ai sensi del comma 1 é soggetto ad una
riduzione per un ammontare pari al 25 per cento ai soli fini delle imposte sui redditi.
Tale riduzione é cumulabile con quelle previste ad altro titolo.
3. I benefíci di cui ai commi 1 e 2 si applicano per quattro periodi di imposta a
decorrere da quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri delle
finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la solidarietà
sociale, potranno essere prorogati i termini di cui ai commi 1 e 3.
Art. 4. - (Benefíci in caso di acquisto di unità abitative)
1. É istituito presso la Cassa depositi e prestiti un fondo speciale con gestione
autonoma e dotazione di 1.500 miliardi di lire, per consentire la concessione di mutui ai
soggetti di cui all'articolo 2 per l'acquisto in proprietà di unità immobiliari da
adibire ad abitazione principale.
2. Le banche, avvalendosi delle disponibilità del fondo di cui al comma 1, possono
concedere i mutui di cui al medesimo comma previa adesione ad apposita convenzione
predisposta dalla Cassa depositi e prestiti ed approvata dal Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.
3. Nella convenzione di cui al comma 2 sono stabiliti le modalità e i termini per il
rimborso alla Cassa depositi e prestiti, da parte della banca mutuante, delle somme del
fondo speciale utilizzate per l'erogazione di mutui.
4. I mutui di cui al comma 1 sono concessi alle seguenti condizioni:
a) durata massima ventennale;
b) tasso di ammortamento applicato alla data di entrata in vigore della presente legge sui
mutui ordinari della Cassa depositi e prestiti maggiorato dagli oneri di commissione a
favore delle banche eroganti;
c) contributo statale in conto interessi pari all'1,50 per cento; tale contributo puó
essere annualmente modificato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
5. L'importo dei mutui non puó essere superiore al 70 per cento del prezzo di acquisto
dell'unità immobiliare e comunque a 105 milioni di lire. Tale importo puó essere
annualmente modificato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
6. Le spese complessive di accensione del mutuo e gli oneri di preammortamento sono posti
ad esclusivo carico del mutuatario.
7. I mutui sono garantiti da ipoteca di primo grado sull'immobile a favore delle banche
mutuanti. La garanzia puó essere costituita da ipoteca anche di grado successivo quando
il valore dell'immobile assicuri comunque il soddisfacimento del credito.
8. La parte mutuataria puó estinguere il mutuo di cui al presente articolo versando il
capitale residuo e gli interessi maturati, nonché le penalità per l'anticipata
estinzione previsti nel contratto di mutuo. La estin zione non puó comunque avvenire se
non dopo cinque anni dalla data di contrazione del mutuo stesso. L'immobile ipotecato non
puó essere alienato prima dell'integrale estinzione del mutuo, pena la risoluzione dello
stesso.
9. Le domande per la concessione dei mutui di cui al presente articolo sono presentate dai
soggetti interessati alle banche, corredate da idonea documentazione attestante il
possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.
Art. 5. - (Norme regolamentari)
1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b) , della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, delle finanze e per la solidarietà sociale, sono adottate le
disposizioni di attuazione della presente legge.
Art. 6. - (Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in lire 30
miliardi per l'anno 1999 e in lire 100 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per il 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica é autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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