SENATO DELLA REPUBBLICA

Disegno di legge Senato 3142
Disposizioni per facilitare la locazione o l'acquisto dell' abitazione da parte delle giovani coppie e delle famiglie monoparentali ( Ai sensi dell' articolo 35, comma 2, del Regolamento il disegno di legge e' stato rimesso all' Assemblea nella seduta del 7 aprile 1998 )

Informazioni sul progetto di legge

Presentato da:
Dep. PEPE ANTONIO (AN)

Situazione del progetto di legge:
Senato: Alla data del 13 Maggio 1998 in corso di esame da parte della Commissione Finanze e tesoro in sede referente

Numeri assunti dal progetto di legge nel suo iter parlamentare (S=Senato, C=Camera):
C. 2427 (T.U. con C. 2601 , C. 2981 ) / S. 3142 .

Disposizioni per facilitare la locazione o l'acquisto dell'abitazione da parte delle giovani coppie e delle famiglie monoparentali

Art. 1. - (Finalità)

1. Al fine di agevolare la formazione di nuclei familiari, i soggetti di cui all'articolo 2 possono fruire dei benefíci previsti dalla presente legge per la locazione o l'acquisto in proprietà di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale.
2. Ai fini della presente legge l'unità immobiliare deve avere i requisiti di edilizia economica e popolare di cui all'articolo 48 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni, e deve essere ubicata nei comuni capoluogo di provincia o in altri comuni con popolazione residente non inferiore a 50 mila abitanti, secondo i dati risultanti dall'ultimo censimento dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero nei comuni compresi nelle aree metropolitane di cui all'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. Le regioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono individuare, ai fini della presente legge, ulteriori comuni che, pur non rientrando nelle fattispecie di cui al comma 2, presentino gravi problematiche abitative. In ogni caso la popolazione dei comuni cosí individuati non deve superare il 5 per cento della popolazione residente nella regione.

Art. 2. - (Requisiti per l'accesso ai benefíci)

1. Possono accedere ai benefíci di cui alla presente legge i soggetti:

a) che contraggono matrimonio civile o concordatario entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 4, comma 9, o della stipula del contratto di locazione di cui all'articolo 3; l'erogazione del mutuo é subordinata all'effettiva registrazione del matrimonio;
b) celibi o nubili, separati legalmente, divorziati, vedovi, con uno o piú figli a carico;
c) che abbiano già contratto matrimonio alla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di nascita di un figlio ovvero nel caso in cui abbiano ottenuto l'affidamento preadottivo anche se relativo all'adozione internazionale.

2. Per fruire dei benefíci di cui alla presente legge i soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) non avere superato, alla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 4, comma 9, o della stipula del contratto di locazione di cui all'articolo 3, il trentaduesimo anno di età;
b) non essere proprietari di altro immobile sull'intero territorio nazionale;
c) non fruire di agevolazioni previste da leggi regionali o da provvedimenti di enti locali per l'acquisizione della medesima abitazione;
d) non avere percepito, singolarmente o cumulativamente, nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di concessione del beneficio, un reddito complessivo annuo imponibile ai fini IRPEF superiore a 36 milioni di lire per il beneficio di cui all'articolo 3, e a 48 milioni di lire per il beneficio di cui all'articolo 4.

3. I limiti di reddito di cui al comma 2, lettera d), sono aumentati di 2,5 milioni di lire per ciascun figlio a carico alla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 4, comma 9, o della stipula del contratto di locazione di cui all'articolo 3. Detto ammontare é aumentato a 5 milioni di lire qualora il figlio si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la solidarietà sociale, possono essere adeguati annualmente i limiti di reddito di cui alla lettera d) del comma 2.

Art. 3. - (Benefíci in caso di locazione)

1. I soggetti di cui all'articolo 2 che stipulino, nei diciotto mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, un contratto di locazione per unità immobiliari da adibire ad abitazione principale hanno diritto a portare in deduzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF l'ammontare del canone annuo di locazione, in misura comunque non superiore a 5 milioni di lire.
2. Il reddito derivante dai contratti stipulati ai sensi del comma 1 é soggetto ad una riduzione per un ammontare pari al 25 per cento ai soli fini delle imposte sui redditi. Tale riduzione é cumulabile con quelle previste ad altro titolo.
3. I benefíci di cui ai commi 1 e 2 si applicano per quattro periodi di imposta a decorrere da quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la solidarietà sociale, potranno essere prorogati i termini di cui ai commi 1 e 3.

Art. 4. - (Benefíci in caso di acquisto di unità abitative)

1. É istituito presso la Cassa depositi e prestiti un fondo speciale con gestione autonoma e dotazione di 1.500 miliardi di lire, per consentire la concessione di mutui ai soggetti di cui all'articolo 2 per l'acquisto in proprietà di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale.
2. Le banche, avvalendosi delle disponibilità del fondo di cui al comma 1, possono concedere i mutui di cui al medesimo comma previa adesione ad apposita convenzione predisposta dalla Cassa depositi e prestiti ed approvata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
3. Nella convenzione di cui al comma 2 sono stabiliti le modalità e i termini per il rimborso alla Cassa depositi e prestiti, da parte della banca mutuante, delle somme del fondo speciale utilizzate per l'erogazione di mutui.
4. I mutui di cui al comma 1 sono concessi alle seguenti condizioni:

a) durata massima ventennale;
b) tasso di ammortamento applicato alla data di entrata in vigore della presente legge sui mutui ordinari della Cassa depositi e prestiti maggiorato dagli oneri di commissione a favore delle banche eroganti;
c) contributo statale in conto interessi pari all'1,50 per cento; tale contributo puó essere annualmente modificato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

5. L'importo dei mutui non puó essere superiore al 70 per cento del prezzo di acquisto dell'unità immobiliare e comunque a 105 milioni di lire. Tale importo puó essere annualmente modificato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
6. Le spese complessive di accensione del mutuo e gli oneri di preammortamento sono posti ad esclusivo carico del mutuatario.
7. I mutui sono garantiti da ipoteca di primo grado sull'immobile a favore delle banche mutuanti. La garanzia puó essere costituita da ipoteca anche di grado successivo quando il valore dell'immobile assicuri comunque il soddisfacimento del credito.
8. La parte mutuataria puó estinguere il mutuo di cui al presente articolo versando il capitale residuo e gli interessi maturati, nonché le penalità per l'anticipata estinzione previsti nel contratto di mutuo. La estin zione non puó comunque avvenire se non dopo cinque anni dalla data di contrazione del mutuo stesso. L'immobile ipotecato non puó essere alienato prima dell'integrale estinzione del mutuo, pena la risoluzione dello stesso.
9. Le domande per la concessione dei mutui di cui al presente articolo sono presentate dai soggetti interessati alle banche, corredate da idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

Art. 5. - (Norme regolamentari)

1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b) , della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e per la solidarietà sociale, sono adottate le disposizioni di attuazione della presente legge.

Art. 6. - (Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in lire 30 miliardi per l'anno 1999 e in lire 100 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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