CAMERA DEI DEPUTATI
PROGETTO DI LEGGE - N. 3549
Presentata il 9 aprile 1997
d'iniziativa dei deputati PROCACCI, GALLETTI
Disciplina degli interventi medici sulla sterilità umana
Art. 1.- (Princìpi generali e campo di applicazione).
1. La presente legge disciplina gli interventi medici finalizzati alla soluzione dei
problemi di sterilità, di infecondità o di infertilità che si manifestano sia nell'uomo
che nella donna.
2. Per la soluzione dei problemi di cui al comma 1 lo Stato interviene promuovendo
ricerche, attraverso le strutture del Servizio sanitario nazionale, sulle cause
fisiologiche, patologiche, psicologiche, ambientali e sociali della crescente diffusione
del fenomeno di sterilità, di infecondità o di infertilità, mettendo in atto gli
interventi necessari per rimuoverle e, ove possibile, per prevenirne l'insorgenza.
3. Il ricorso a tecniche di procreazione artificiale è, di regola, limitato ai casi di
sterilità provata ed irreversibile.
In attesa del conseguimento degli obiettivi di rimozione delle cause di sterilità, di
infecondità e di infertilità di cui al comma 2, le tecniche di procreazione artificiale
sono considerate come surrogato dell'atto naturale e ammesse in via transitoria per il
superamento dei problemi di cui al comma 1.
4. E' vietata qualsiasi pubblicizzazione o promozione delle tecniche di procreazione
artificiale tendente a presentarle come metodi di cura della sterilità.
Art. 2. - (Definizioni).
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) tecniche di procreazione artificiale (TPA): qualsiasi intervento finalizzato alla
procreazione attraverso inseminazione artificiale con fecondazione in vivo o in vitro;
b) padre genetico: persona che fornisce il materiale genetico maschile;
c) madre genetica: persona che fornisce il materiale genetico femminile;
d) padre giuridico: persona che assume ruolo, responsabilità, doveri e diritti di padre
di fronte alla legge nei confronti del nato in seguito ad interventi con TPA; qualora
l'intervento non comporti il ricorso al donatore di cui alla lettera f), la figura di
padre giuridico coincide con quella di padre genetico di cui alla lettera b);
e) madre giuridica: persona che porta a termine la gravidanza e partorisce in seguito ad
interventi con TPA; qualora l'intervento non comporti il ricorso alla donatrice di cui
alla lettera g), la figura di madre giuridica coincide con quella di madre genetica;
f) donatore: persona che fornisce il materiale genetico maschile necessario per interventi
con TPA in cui non sia possibile utilizzare gameti del padre giuridico;
g) donatrice: persona che fornisce il materiale genetico femminile necessario per
interventi con TPA in cui non sia possibile utilizzare gameti della madre giuridica.
Art. 3. - (Origini e patrimonio genetico).
1. Ciascun individuo gode del diritto inalienabile alla conoscenza delle proprie origini
genetiche.
2. Non è consentito il trasferimento del patrimonio genetico, di carattere
personalissimo, da un soggetto donatore o donatrice a coloro che assumono il ruolo
giuridico di genitori nei confronti del nato in seguito ad interventi con TPA per
consentire loro di attribuirsi come biologicamente proprio il figlio ottenuto con il
patrimonio genetico altrui.
3. Il diritto di cui al comma 1 non può essere soggetto a restrizione o limitazione
alcuna.
4. Il divieto di cui al comma 2 non può essere oggetto di deroghe o di eccezioni di alcun
genere comunque motivate.
Art. 4. - (Diritti dei nascituri).
1. Il genitore che con azioni incontrovertibili abbia consentito al ricorso a tecniche di
procreazione assistita, non può disconoscere la paternità del nato.
2. Ai nati da tecniche di procreazione assistita si applicano gli stessi diritti
riconosciuti ai figli legittimi, legittimati e adottati.
Art. 5.- (Cessioni di materiale genetico).
1. La cessione di materiale genetico maschile o femminile utilizzabile direttamente o
indirettamente a fini di procreazione è consentita esclusivamente nelle forme e con i
limiti stabiliti dai commi 3 e 4 del presente articolo e dall'articolo 6.
Sono vietate le importazioni e le esportazioni, a titolo oneroso ovvero a titolo gratuito,
di materiale genetico destinato alla riproduzione della specie umana.
3. La cessione del materiale genetico di cui al comma 1 è consentita soltanto nella forma
della donazione.
4. E' vietata ogni forma di remunerazione, diretta o indiretta, immediata o differita, in
denaro o in natura, per le cessioni di cui al comma 3. Sono altresì vietate ogni forma di
commercializzazione del materiale genetico di cui al comma 1 e ogni forma di
intermediazione finalizzata alle cessioni di cui al comma 3.
Art. 6. - (Donazione di materiale genetico).
1. La donazione di materiale genetico maschile o femminile utilizzabile a fini
riproduttivi è consentita esclusivamente in centri pubblici o convenzionati, dotati di
personale medico e tecnico specializzato e di idonee attrezzature, nonché muniti
dell'autorizzazione del Ministero della sanità di cui all'articolo 11 che assumono la
denominazione e svolgono la funzione di "banca dei gameti".
2. L'attività delle banche dei gameti di cui al comma 1 è sottoposta al controllo delle
autorità sanitarie.
3. Gli interventi con TPA sono consentiti esclusivamente in centri pubblici o
convenzionati, dotati di personale specializzato e di idonee attrezzature nonché muniti
dell'autorizzazione del Ministero della sanità di cui all'articolo 11, che assumono la
denominazione e svolgono la funzione di "centri per gli interventi con TPA".
4. L'attività dei centri per gli interventi con TPA è sottoposta al controllo delle
autorità sanitarie.
5. La donazione di materiale genetico è consentita alle persone, di età compresa fra i
diciotto e i quarantacinque anni, non appartenenti a gruppi a rischio di malattie a
trasmissione sessuale e per cui sia stata riscontrata l'assenza di anomalie genetiche,
malattie o affezioni trasmissibili o comunque pericolose per la salute e l'integrità
della donna o dell'eventuale nato in seguito ad interventi con TPA. I gameti provenienti
da donatore o donatrice che abbiano già partecipato a due interventi con TPA conclusi con
il parto-nascita non possono essere utilizzati per ulteriori interventi.
6. L'impiego di gameti maschili per gli interventi con TPA è consentito soltanto dopo un
periodo di congelamento di almeno centottanta giorni e previo ulteriore controllo della
situazione sierologica del donatore.
Art. 7. - (Conservazione di materiale genetico).
1. La conservazione, da parte della banca dei gameti, del materiale genetico donato deve
avvenire secondo modalità tali da consentire in ogni momento, e senza possibilità di
equivoco ovvero di errore, l'identificazione del donatore o della donatrice di ciascun
gamete.
2. Presso ciascuna banca dei gameti è istituito e costantemente aggiornato un registro
delle donazioni di materiale genetico ricevute e delle consegne effettuate ai centri per
gli interventi con TPA.
3. Presso ciascun centro per interventi con TPA è istituito e costantemente aggiornato un
registro delle acquisizioni di materiale genetico, degli interventi effettuati e del
rispettivo esito.
4. La struttura sanitaria che riceve i gameti in vista di interventi mediante TPA deve
procedere alle idonee ricerche e agli esami medici al fine di prevenire la trasmissione di
malattie ereditarie, affezioni contagiose o altri fattori nocivi all'integrità e alla
salute della donna o dell'eventuale nato in seguito ad interventi con TPA.
5. I dati risultanti dai registri di cui ai commi 3 e 4 sono trasmessi con periodicità
trimestrale al Ministero della sanità, anche al fine di verificare che i gameti di
ciascun donatore o di ciascuna donatrice non siano utilizzati per più di due interventi
con TPA conclusi con il parto-nascita.
6. Il Ministro della sanità provvede ad istituire una banca-dati contenente tutte le
informazioni di cui al presente articolo.
7. E' vietata qualsiasi diffusione di informazione atta ad individuare i donatori di
gameti.
8. Il nato con l'ausilio di TPA, che abbia compiuto la maggiore età e che ne faccia
esplicita richiesta, può accedere alla documentazione che lo riguarda.
Art. 8. - (Soggetti del trattamento).
1. Possono fare ricorso a TPA le persone che:
a) hanno compiuto il trentesimo anno di età e non hanno superato il cinquantesimo;
b) si sono sottoposte ad adeguate cure per sterilità, come attestato da un centro
specialistico pubblico sulla base di congrua documentazione, per un periodo non inferiore
a tre anni, avendo ricevuto conferma dell'irreversibilità della sterilità.
2. Il ricorso a TPA ha carattere volontario, con esclusione di qualsiasi forma di
coercizione, diretta o indiretta.
Art. 9. - (Procedure).
1. L'attivazione della procedura per il ricorso a TPA avviene su richiesta scritta della
donna che intende sottoporsi al trattamento. La richiesta, presentata ad uno dei centri di
cui all'articolo 5, comma 3, deve di norma essere controfirmata dalla persona che intende
assumere il ruolo di padre giuridico, indipendentemente dal fatto
che tale persona sia anche il fornitore dei gameti.
2. Il medico responsabile del centro di cui al comma 1, informa i richiedenti l'intervento
con TPA circa la legislazione vigente in materia, le tecniche utilizzabili, le possibili
alternative, i rischi per la donna e per l'eventuale nato in seguito a TPA, le
probabilità di successo e i tempi medi che intercorrono, in caso di successo, tra
l'inizio del trattamento e il parto, nonché circa le eventuali conseguenze di ordine
emozionale e psicologico. Trascorsi trenta giorni da tale informazione, i richiedenti
possono sottoscrivere una dichiarazione di consenso all'intervento.
3. Qualora, dopo accurate analisi per verificare la fertilità dei richiedenti, a giudizio
dei sanitari del centro di cui al comma 1 si rendesse necessario l'impiego di gameti
provenienti da un donatore o da una donatrice, la richiesta di cui al comma 1 viene
trasmessa alla banca dei gameti di cui all'articolo 5, comma 1, insieme alla
documentazione sanitaria e ad una dichiarazione di volontà di procedere, firmata dai
richiedenti, da cui risulti inequivocabilmente che, oltre ad avere ricevuto l'informazione
di cui al comma 2 del presente articolo, essi sono stati informati chiaramente delle norme
che regolano il rapporto con il donatore o la donatrice e sulla necessità di un rapporto
con il nato improntato alla franchezza circa le sue origini genetiche.
4. L'individuazione dei gameti da utilizzare in ciascun intervento di fecondazione con TPA
è di esclusiva competenza dei responsabili della banca dei gameti. I richiedenti il
trattamento possono essere consultati in relazione alla tipologia delle richieste di cui
all'articolo 6, comma 2, presentate dal donatore o dalla donatrice.
Art. 10. - (Successione).
1. La quota disponibile pari ad un quarto dei beni del donatore o della donatrice può
essere dagli stessi destinata mediante testamento al nato di cui sono rispettivamente
padre genetico o madre genetica. In tal caso la tassa di successione dovuta è calcolata
secondo le stesse modalità di quella dovuta dai figli legittimi.
Art. 11. - (Divieti).
1. Sono vietate:
a) qualsiasi forma di surrogazione della madre, di prestito o di affitto dell'utero, ivi
comprese eventuali gestazioni animali o artificiali e l'impianto di embrioni ottenuti con
lavaggio uterino o tecniche analoghe. La donna che porta a compimento la gravidanza e
partorisce in seguito a TPA è a tutti gli effetti e in ogni caso madre giuridica e
legittima del nato, indipendentemente dall'origine dell'ovulo fecondato;
b) le manipolazioni del patrimonio genetico dei gameti, le clonazioni, le ibridazioni, le
mescolanze di sperma di più persone;
c) la conservazione mediante congelamento, ovvero mediante altre tecniche atte a
consentire il successivo impianto di embrioni in soprannumero risultanti da un intervento
con TPA per un periodo superiore a tre mesi;
d) qualsiasi tipo di manipolazione o sperimentazione a fini eugenetici.
2. Gli embrioni congelati eventualmente esistenti al momento della data di entrata in
vigore della presente legge possono essere conservati, per un periodo non superiore a sei
mesi, esclusivamente in vista di un possibile impianto nell'utero della donna che ha
richiesto l'intervento con TPA.
Art. 12. - (Norme di attuazione).
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro
della sanità, attraverso i suoi organi tecnico-scientifici, promuove ricerche sulle cause
della sterilità e ne pubblicizza i risultati ancheattraverso periodiche relazioni al
Parlamento.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro
della sanità dispone, con proprio decreto, il censimento dei centri che hanno svolto o
che intendono svolgere attività di banca dei gameti e che, a tal fine, richiedono
l'autorizzazione. Lo stesso decreto stabilisce i requisiti, i criteri e le modalità per
la concessione dell'autorizzazione allo svolgimento di tale attività.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro
della sanità dispone, con proprio decreto, il censimento dei centri che hanno attuato o
che intendono attuare interventi con TPA e che, a tal fine, richiedono l'autorizzazione.
Lo stesso decreto stabilisce i requisiti, i criteri e le modalità per la
concessione dell'autorizzazione all'attuazione di interventi con TPA.
Art. 13. - (Norme transitorie).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al rilascio
delle autorizzazioni di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, sono sospesi tutti gli
interventi con TPA, con esclusione di quelli già in corso.
2. I gameti di provenienza anonima donati prima della data di entrata in vigore della
presente legge non possono essere utilizzati per interventi con TPA.
Art. 14. - (Sanzioni).
1. Chiunque commetta violazione delle norme stabilite dai commi 3 e 4 dell'articolo 4 è
punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da due a cinque
anni. Qualora la violazione sia commessa da personale medico, si applica anche
l'interdizione dalla professione per tre anni. Qualora la violazione sia commessa dai
responsabili di banche dei gameti o di centri per interventi con TPA, il Ministro della
sanità dispone per la revoca immediata dell'autorizzazione di cui all'articolo 12, commi
2 e 3.
2. Chiunque, in violazione degli articoli 3 e 7, comma 1, occulti l'identità del donatore
o della donatrice o effettui interventi con gameti di provenienza anonima è punito con la
reclusione da due a cinque anni, ove il fatto non costituisca più grave reato. Qualora la
violazione sia commessa da personale medico, si applica anche l'interdizione dalla
professione per tre anni. Qualora la violazione sia commessa dai responsabili di banche
dei gameti o di centri per interventi con TPA, il Ministro della sanità dispone per la
revoca immediata dell'autorizzazione di cui all'articolo 12, commi 2 e 3.
3. Chiunque non osservi i divieti previsti dall'articolo 11 è punito con la reclusione da
cinque a dieci anni, ove il fatto non costituisca più grave reato. Qualora la violazione
sia commessa da personale medico, si applica anche l'interdizione dalla professione per
tre anni. Qualora la violazione sia commessa dai responsabili di banche dei gameti o di
centri per interventi con TPA, il Ministro della sanità dispone per la revoca immediata
dell'autorizzazione di cui all'articolo 12, commi 2 e .
4. La banca dei gameti o il centro per interventi con TPA che non rispettino le regole
igienico-sanitarie o gli dempimenti previsti in relazione all'identità del donatore o
della donatrice sono soggetti a revoca immediata ell'autorizzazione allo svolgimento della
loro attività di cui all'articolo 12, commi 2 e 3.
5. Chiunque non osservi i divieti previsti dall'articolo 7, comma 7, è punito, ove il
fatto non costituisca più rave reato, con la reclusione da cinque a dieci anni. Qualora
la violazione sia commessa dai responsabili di anche dei gameti o di centri per interventi
con TPA, il Ministro della sanità dispone la revoca immediata dell'autorizzazione di cui
all'articolo 12, commi 2 e 3.
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