CAMERA DEI DEPUTATI
PROGETTO DI LEGGE - N. 414
Presentato il 9 maggio 1996
d'iniziativa dei deputati Scoca, Giovanardi, Lucchese, Peretti, Baccini, Fronzuti, Fabris, Nocera, Sanza, Martinat, Caccavari, Baiamonte, Colombini, Del Barone, Valpiana, Pozza Tasca, Piva, Menia, Fragala', Crema, Frattini, Cola, Alberto Giorgetti, Calderoli, Stagno D'alcontres, Serafini, Filocamo, Giacco, Novelli, Armaroli, Orlando, Massidda, Manca, Boato, Scantamburlo, Frau, Rebuffa, Parenti, Ce', Maselli, Polenta, Giacalone, Jannelli, Saia, Simeone, Fontan, Dalla Rosa, Serra, Carmelo Carrara
Introduzione dell'articolo 235-bis del codice civile in materia di inseminazione artificiale
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 235 del codice civile è inserito il seguente:
"Art. 235-bis. (Inseminazione artificiale). - L'ipotesi prevista nel primo comma, n.
2, dell'articolo 235 non si applica nel caso di inseminazione artificiale quando il
donatore è persona diversa dal marito e questi ha prestato il suo consenso".
Relazione introduttiva
Onorevoli Colleghi! - Le cause di disconoscimento di paternità, nel vigente codice
civile, sono riportate esclusivamente ad un fattore biologico.
Il coniuge, per superare la presunzione legale di paternità prevista nell'articolo 231
del codice civile, può agire in tre ipotesi contemplate nell'articolo 235 del codice
civile: l'impossibilità di avere rapporti sessuali nel periodo di concepimento per
mancata coabitazione; l'impotentia generandi; la possibilità che la moglie abbia commesso
adulterio.
Tali casi sono indici per escludere il rapporto di filiazione o, come accade nella terza
ipotesi, per essere ammessi a provare la mancanza del rapporto di filiazione.
Tale disposizione, ovviamente, non tiene conto della possibilità di ricorrere a nuove
tecniche di procreazione artificiale.
In questo caso si può verificare una situazione in cui la norma obsoleta causa una
violazione dei diritti umani per quanto riguarda la tutela del bambino.
Infatti, nell'ipotesi in cui il marito coscientemente ed inequivocabilmente abbia
autorizzato la moglie a sottoporsi alla inseminazione artificiale eterologa (con
l'utilizzo del seme di una terza persona), necessaria proprio per superare la sua
incapacità a generare, questo può poi liberarsi dalle responsabilità di padre,
deducendo la propria impotentia generandi ai sensi dell'articolo 235, primo comma n. 2,
del codice civile
La contraddizione di questa situazione è stata individuata subito dagli interpreti e
.ciò è dimostrato dall'aspra critica che parte della dottrina ha apportato alla sentenza
del tribunale di Roma del 30 aprile 1956 (in Giurisprudenza italiana 1957, I, 2, 217, con
nota di Trabucchi). Per la dottrina l'azione di disconoscimento di paternità dovrebbe
essere paralizzata nel caso di fecondazione artificiale con il consenso del marito perché
il presupposto dell'azione sarebbe da ricollegare alla violazione del dovere di fedeltà
coniugale. Pertanto la prova dell' altrui concepimento non sarebbe in questi casi
determinante. La dottrina argomenta osservando l'ipotesi della donna che ha subìto
violenza dove al marito è preclusa l'azione di disconoscimento nonostante la possibilità
di provare l'altrui concepimento.
Condividendo o meno la posizione di questa dottrina, è evidente l'enorme ritardo di un
intervento legislativo, in quanto il numero dei casi di ricorso all'inseminazione
eterologa dal 1956 ad oggi è enormemente aumentato. Le tecniche si sono raffinate, è
stata istituita la "banca del seme", sono aumentati i casi di sterilità.
La cronaca recente ha evidenziato il grave problema e la stessa opinione pubblica è oggi
allarmata dalla consapevolezza che nessun limite normativo è previsto per l'adozione di
queste tecniche che consentono la procreazione senza sessualità e che dovranno essere
affrontate e regolamentate compiutamente.
Intanto, la presente proposta di legge consente un intervento normativo tempestivo e al
tempo stesso indefettibile per la tutela del minore.
Il problema infatti non è tra quelli controversi nelle commissioni di studio, che a
livello nazionale ed europeo si stanno occupando della procreazione artificiale.
L'indefettibilità dipende dal fatto che tale intervento risolve situazioni che si sono
già presentate e che possono ripresentarsi.
Si eviterà così che colui il quale, a causa della propria impotenza, induce o acconsente
inequivocabilmente a che la moglie ricorra a questa tecnica per procreare, utilizzi poi
proprio la sua impotenza per disconoscere il bambino nato a seguito della inseminazione
eterologa.
E' chiaro che l'ordinamento giuridico non può assolutamente prescindere da una maggiore
responsabilizzazione di chi opera una scelta del genere e dal garantire la tutela
giuridica del bambino.
La disposizione in oggetto, nel considerare normativamente il fenomeno che deriva dalla
procreazione artificiale, si pone in una prospettiva orientata al riconoscimento
dell'interesse del minore.
Tale orientamento dovrà, in seguito, costituire il principio informatore di una
disciplina organica di tutte le tecniche di riproduzione assistita.
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