DISEGNO DI LEGGE N. 445

D'INIZIATIVA DELLE SENATRICI BRUNO, GANERI ED ALTRI

Art. 1.
1. L'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, é sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. Il minore che sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo ha diritto ad un'adeguata assistenza morale e materiale garantita dal servizio sociale.
2. Il servizio sociale, attraverso provvidenze economiche di sostegno, tende a rimuovere la situazione di difficoltà temporanea in cui versa il nucleo familiare di origine.
3. Se l'inidoneità dell'ambiente familiare, nonostante l'erogazione delle provvidenze economiche di sostegno di cui al comma 2, persiste, il minore puó essere affidato ad un'altra famiglia, possibilmente con figli minori, che non sia peró tra quelle in attesa di un provvedimento di adozione, o ad una persona singola, preferibilmente vivente nella stessa regione della famiglia d'origine, ovvero ad una comunità di tipo familiare, al fine di assicurargli il mantenimento, l'educazione e l'istruzione.
4. Ove non sia possibile un conveniente affidamento familiare, é consentito il ricovero del minore in un istituto di assistenza, pubblico o privato, da realizzarsi di preferenza nell'ambito della regione di residenza del minore stesso".
Art. 2.
1. Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1993, n. 184, é sostituito dai seguenti:
"L'adozione é altresí permessa a persone conviventi stabilmente da almeno tre anni o a persone singole la cui idoneità personale e patrimoniale, volta all'educazione all'istruzione e al mantenimento del minore é accertata dal tribunale.
L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto anni l'età dell'adottando e l'età del piú giovane dei coniugi non deve superarla piú di quaranta.
Nel caso che uno dei coniugi abbia superato l'età di quarant'anni l'adozione e consentita se la differenza di età tra i coniugi non supera i dieci anni".
Art. 3.
1. Il primo comma dell'articolo 8 della legge 4 maggio 1983, n. 184, é sostituito dal seguente:
"Sono dichiarati d'ufficio in stato di adottabilità, dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori che siano in stato di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale a causa della condotta volontaria dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a forza maggiore o a impossibilità temporanea non imputabile".
Art. 4.
1. Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 4 maggio 1983, n. 184, é sostituito dal seguente:
"I pubblici ufficiali gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità debbono riferire al piú presto al tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengono a conoscenza in ragione del proprio ufficio, salvo che l'omissione di referto non costituisca esercizio del diritto di difesa ai sensi dell'articolo 51 del codice penale".
Art. 5.
1. Dopo il quinto comma dell'articolo 9 della legge 4 maggio 1983, n. 184, é inserito il seguente:
"Il presidente del tribunale per i minorenni promuove a scadenza trimestrale apposite riunioni con il procuratore della Repubblica presso il suddetto tribunale ed i giudici tutelari del distretto per esaminare congiuntamente le risultanze emerse dalle ispezioni, dalle segnalazioni e dalle relazioni di cui ai commi precedenti, allo scopo di coordinare nell'ambito delle rispettive competenze gli interventi da compiere a favore dei minori che si trovano in situazione di abbandono o che comunque versano in gravi difficoltà familiari".
Art. 6.
1. Dopo il primo comma dell'articolo 10 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono inseriti i seguenti:
"All'atto dell'apertura del procedimento per verificare se sussista lo stato di abbandono, devono essere immediatamente avvertiti i genitori o in mancanza i parenti entro il quarto grado i quali devono partecipare attraverso un loro difensore a tutti gli accertamenti compiuti e possono presentare istanze anche istruttorie.
Qualora essi non provvedano a nominare un difensore questo é nominato d'ufficio dal tribunale dei minorenni".
Art. 7.
1. Dopo il quarto comma dell'articolo 10 della legge 4 maggio 1983, n. 184, é inserito il seguente:
"Qualora non si provveda nel termine anzidetto gli stessi perdono efficacia allo scadere del trentesimo giorno. In ogni caso, entro dieci giorni dalla loro emissione, essi possono formare oggetto di reclamo con ricorso alla Sezione per i minorenni della Corte d'appello che pronuncia con decreto in camera di consiglio".
Art. 8.
1. All'articolo 11 della legge 4 maggio 1983, n. 184, é aggiunto il seguente comma:
"Se il riconoscimento sia avvenuto dopo l'intervenuta dichiarazione di adottabilità ma prima dell'affidamento preadottivo, o comunque quando il precedente affidamento preadottivo sia stato revocato o sia cessato, il tribunale per i minorenni su istanza del genitore che ha riconosciuto deciderà se revocare o meno lo stato di adottabilità valutandone la mutata situazione sulla base del preminente interesse del minore".
Art. 9.
1. Dopo il terzo comma dell'articolo 12 della legge 4 maggio 1983, n. 184, é inserito il seguente:
"Nel decreto che fissa la comparizione i genitori o i parenti di cui al primo comma sono informati che é loro facoltà presentarsi con l'assistenza di un difensore e che in difetto saranno assistiti da un difensore d'ufficio nominato dal tribunale e di cui sono indicati nel decreto il nominativo ed il recapito. Almeno dieci giorni prima dell'udienza il difensore é avvisato dell'intervenuta nomina e della facoltà di partecipare a tutte le fasi del procedimento presentando memorie ed istanze".
Art. 10.
1. Il secondo comma dell'articolo 15 della legge 4 maggio 1983, n. 184, é sostituito dal seguente:
"La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore e disposta con decreto moti vato dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero, i genitori o in mancanza i parenti entro il quarto grado, e i loro difensori, nonché il rappresentante dell'istituto presso cui il minore é ricoverato o la persona cui egli é affidato. Devono essere parimenti sentiti il tutore ove esista nonché il minore che abbia compiuto i dodici anni e, se opportuno, anche il minore di età inferiore".
Art. 11.
1. Il terzo comma dell'articolo 15 della legge 4 maggio 1983, n. 184, é sostituito dal seguente:
"Il decreto é notificato per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell'articolo 12, al tutore, con contestuale avviso agli stessi a pena di nullità del loro diritto di proporre opposizione nelle forme e nei termini di cui all'articolo 17".
Art. 12.
1. Dopo il primo comma dell'articolo 22, della legge 4 maggio 1983, n. 184, é inserito il seguente:
"I coniugi hanno il diritto di richiedere al tribunale notizie aggiornate sullo stato e sull'esito della domanda".
Art. 13.
1. L'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, é sostituito dal seguente:
"Art. 28. - 1. Con la dichiarazione di adozione di cui all'articolo 25, l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, conservando comunque il diritto di essere informato sul rapporto di adozione e sulle proprie origini familiari. L'adottato maggiorenne ha diritto di acquisire dall'ufficiale di stato civile e dall'ufficiale di anagrafe notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie, che attestino il rapporto di adozione e l'identità dei genitori di origine. Su istanza del minore che abbia compiuto i quattordici anni il tribunale per i minorenni, sentiti il minore e i genitori adottivi, puó autorizzare l'ufficiale di stato civile e l'ufficiale di anagrafe a fornire al minore stesso notizie sullo stato di adozione e sulla famiglia di origine".
Art. 14.
1. Il secondo comma dell'articolo 29 della legge 4 maggio 1983, n. 184, é sostituito dal seguente:
"Nel caso di cittadini italiani residenti nello Stato straniero é competente il tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo del loro ultimo domicilio; in mancanza di precedente domicilio é competente il tribunale per i minorenni di Roma".
Art. 15.
1. L'articolo 30 della legge 4 maggio 1983, n. 184, é sostituito dal seguente:
"Art. 30. - 1. Coloro che in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 6, commi 1 e 2, intendano adottare un minore straniero debbono richiedere al tribunale per i minorenni del distretto la dichiarazione di idoneità all'adozione.
2. Il tribunale, previe adeguate indagini, accerta la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 6. Nel caso di cittadini italiani residenti nello Stato straniero il tribunale potrà avvalersi delle autorità diplomatiche o consolari e dei servizi locali delle località dove gli adottanti sono vissuti in Italia.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono emessi in camera di consiglio con decreto motivato, sentito il pubblico ministero, e sono impugnabili ai sensi degli articoli 739 e 740 del codice di procedura civile.
4. Coloro che hanno ottenuto la dichiarazione di idoneità all'adozione debbono, pena di scadenza, dare inizio alla procedura di adozione entro un anno dalla comunicazione del provvedimento. La dichiarazione di idoneità si intende prorogata fino all'esaurimento della procedura".
Art. 16.
1. L'articolo 31 della legge 4 maggio 1983, n. 184, é sostituito dal seguente:
"Art. 31. - 1. L'ingresso in Italia a scopo di adozione di un minore straniero é consentito soltanto quando sia stato emanato, dalle autorità dello Stato di provenienza del minore, un provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo o altro provvedimento in materia di tutela o di protezione dell'infanzia nei confronti di cittadini italiani, residenti in Italia o nello Stato straniero, già dichiarati idonei dal tribunale per i minorenni. L'autorità consolare del luogo ove il provvedimento é stato emesso dichiara che questo é conforme alla legislazione di quello Stato.
2. Se l'ingresso in Italia di un minore straniero a scopo di adozione é avvenuto al di fuori dei casi consentiti dal comma 1, il tribunale per i minorenni del distretto ove il minore era diretto, o il tribunale per i minorenni di Roma qualora ne sia ignota la destinazione, ne dà urgente comunicazione allo Stato di appartenenza del minore tramite gli organi di rappresentanza diplomatica o consolare disponendo ogni opportuno provvedimento temporaneo nell'interesse del minore, ivi compresa la nomina di un tutore provvisorio. Se lo Stato di appartenenza non ne ha chiesto il rimpatrio entro un mese dalla comunicazione nei confronti del minore é aperta d'ufficio la procedura di affidamento o di adozione ai sensi della presente legge".
Art. 17.
1. Il terzo comma dell'articolo 33 della legge 4 maggio 1983, n. 184, é sostituito dal seguente:
"L'affidamento preadottivo del minore straniero é revocato nei casi previsti dall'articolo 23 e con le modalità ivi descritte".
Art. 18.
1. Dopo il terzo comma dell'articolo 33 della legge 4 maggio 1983, n. 184, é aggiunto il seguente:
"Quando l'affidamento preadottivo deve essere revocato il tribunale per i minorenni informa l'autorità estera che ha emesso i provvedimenti di cui al primo e al secondo comma e assunte le iniziative urgenti per la sua tutela dispone ai sensi dell'articolo 22 l'affidamento preadottivo del minore ad altra coppia dichiarata idonea, scegliendo quella maggiormente in grado di corrispondere alle sue esigenze".
Art. 19.
1. L'articolo 35 della legge 4 maggio 1983, n. 184, é sostituito dal seguente:
"Art. 35. - 1. É fatto divieto alle autorità consolari italiane di concedere il visto per l'ingresso nello Stato e agli ufficiali di polizia di consentire l'introduzione di minori stranieri a scopo di adozione al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 31.
2. Coloro che hanno accompagnato in Italia un minore straniero al quale non puó essere consentito l'ingresso nello Stato per l'insussistenza delle condizioni di cui all'articolo 31, provvedono a proprie spese al rimpatrio del minore, ove questo sia richiesto dallo Stato di provenienza dello stesso".
Art. 20.
1. L'articolo 37 della legge 4 maggio 1983, n. 184, é sostituito dal seguente:
"Art. 37. - 1. Al minore straniero che si trovi nello Stato in situazione di abbandono si applica il secondo comma dell'articolo 31".
Art. 21.
1. All'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono aggiunti i seguenti commi:
"Coloro i quali intendano adottare un minore straniero debbono rivolgersi agli enti pubblici e alle organizzazioni all'uopo autorizzate dal primo comma.
Nell'esercizio del suo dovere di vigilanza il Ministro degli affari esteri ordina la cessazione dell'attività a quelle organizzazioni che operino senza aver richiesto l'autorizzazione ed a quelle che non rispettino i criteri loro impartiti all'atto dell'autorizzazione o che operino con modalità incompatibili con i criteri della presente legge o con i princípi che regolano nello stato il diritto di famiglia e dei minori".
Art. 22.
1. L'articolo 75 della legge 4 maggio 1983, n. 184, é sostituito dal seguente:
"Art. 75. - 1. Nelle procedure previste nella presente legge e in quelle di cui agli articoli 330 e 333 del codice civile é obbligatoria l'assistenza legale per i genitori del minore a pena di nullità.
2. Nelle procedure indicate nel comma 1 é ammesso il patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti secondo i termini previsti nella legge 30 luglio 1990, n. 217.
3. Gli atti i documenti e i provvedimenti relativi alle suddette procedure sono esenti dall'imposta di bollo di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura".
Art. 23.
1. Il Ministro per gli affari sociali, sentiti i Ministri di grazia e giustizia e dell'interno, tramite il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, promuove campagne informative sull'istituto dell'affidamento dei minori di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184.
2. Le campagne informative sono realizzate attraverso i mezzi di comunicazione radiotelevisivi pubblici e privati attraverso la stampa quotidiana e periodica nonché attraverso pubbliche affissioni.
3. Le campagne informative sono indirizzate a valorizzare il significato dell'accoglienza dei minori in temporanea difficoltà in ambienti familiari idonei a favorire la loro maturazione in vista del ritorno nella famiglia d'origine.
Art. 24.
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 4.500 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e in lire 1.500 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale dello Stato 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla rubrica "Presidenza del Consiglio dei ministri".
2. Il Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Copyright © 1996 - 2009 "Diritto & Famiglia". Tutti i diritti riservati. Proprieta' intellettuali riservate.