CAMERA DEI DEPUTATI
PROGETTO DI LEGGE - N. 991
Presentato il 16 maggio 1996
d'iniziativa dei deputati POLI BORTONE, NAPOLI, FINI, TATARELLA, ALBONI, ALEMANNO, ALOI, AMORUSO, ANEDDA, ANGELONI, ARMANI, ARMAROLI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, BOCCHINO, BONO, BUONTEMPO, BUTTI, CARDIELLO, CARLESI, NUCCIO CARRARA, CARUSO, COLA, COLONNA, COLUCCI, CONTENTO, CONTI, CUSCUNA', DELMASTRO DELLE VEDOVE, FEI, FINO, FIORI, FOTI, FRAGALA', FRANZ, GALEAZZI, GASPARRI, ALBERTO GIORGETTI, GISSI, GRAMAZIO, IACOBELLIS, LANDI, LANDOLFI, LA RUSSA, LO PORTO, LO PRESTI, LOSURDO, MALGIERI, MANTOVANO, MANZONI, MARENGO, MARINO, MARTINAT, MARTINI, MATTEOLI, MAZZOCCHI, MENIA, MESSA, MIGLIORI, MIRAGLIA DEL GIUDICE, MITOLO, MORSELLI, NANIA, NERI, CARLO PACE, GIOVANNI PACE, PAGLIUZZI, PAMPO, PAOLONE, NICOLA PASETTO, ANTONIO PEPE, PEZZOLI, POLIZZI, PORCU, PROIETTI, RALLO, RASI, RICCIO, SELVA, SIMEONE, SOSPIRI, STORACE, TOSOLINI, TRANTINO, TREMAGLIA, TRINGALI, URSO, VALENSISE, ZACCHEO, ZACCHERA
Norme per la tutela dell'embrione e della dignità della procreazione assistita
Art. 1. - (Principi generali).
1. La Repubblica tutela la persona umana fin dal momento della fecondazione e cioè fin
dalla penetrazione dello spermatozoo nella cellula uovo, e garantisce la dignità della
procreazione.
2. Il ricorso alle tecniche di procreazione assistita, secondo quanto previsto dalla
presente legge, è praticabile esclusivamente come rimedio per la infertilità delle
coppie viventi legate da vincolo coniugale da almeno tre anni, previo accertamento medico
del carattere patologico dell'infertilità, purché il marito non abbia oltrepassato i 55
anni e la moglie i 48 anni di età.
3. La fecondazione assistita disciplinata dalla presente legge riguarda la fecondazione
ottenuta con modalità diverse dal rapporto sessuale, utilizzando cellule germinali
provenienti dalla coppia di coniugi che ne fa richiesta.
Essa comprende l'AIH (artificial insemination husband), consistente nell'introduzione di
spermatozoi del marito nelle vie genitali della moglie, e la GIFT (gamets into Follop's
tubes), consistente nel trasferimento contemporaneo, ma separato, di cellule uovo della
moglie e di spermatozoi del marito nelle tube della moglie.
4. Il numero degli ovuli da trasferire deve essere tale da contenere in limiti naturali il
rischio di abortività.
5. E' vietato il ricorso a qualsiasi altra tecnica di procreazione assistita, o da parte
di soggetti che non abbiano i requisiti di cui al comma 2.
Art. 2. - (Strutture autorizzate).
1. La procreazione assistita è praticata in strutture, pubbliche o private, autorizzate
con decreto del Ministro della sanità.
2. L'autorizzazione è rilasciata previa istruttoria operata da apposita commissione,
istituita presso il Ministero della sanità, che valuta la sussistenza delle attrezzature,
nonché l'adeguatezza e la preparazione del personale addetto alla struttura.
3. La commissione di cui al comma 2 è costituita nella composizione e nelle forme che
saranno fissate da apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n.400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
4. La commissione di cui al comma 2 redige, entro due mesi dalla sua costituzione, un
protocollo contenente l'indicazione analitica delle procedure di procreazione assistita.
5. Il protocollo di cui al comma 4, approvato e pubblicato con decreto del Ministro della
sanità, è vincolante per tutte le strutture autorizzate alla pratica della procreazione
assistita.
6. Entro lo stesso termine di cui al comma 4 la commissione di cui al comma 2 redige un
protocollo
contenente l'indicazione analitica delle procedure di impianto dell'embrione di cui
all'articolo 5.
Art. 3. - (Procedimento).
1. I coniugi che intendono ricorrere alla procreazione assistita presentano richiesta
scritta congiunta al direttore della struttura sanitaria abilitata di cui all'articolo 2.
2. Il direttore, valendosi dell'ausilio di due esperti, che abbiano i medesimi requisiti
richiesti per l'esercizio della funzione di componente onorario del tribunale per i
minorenni, prospetta alla coppia la possibilità - dell'adozione, quale alternativa alla
procreazione assistita, sottopone all'attenzione dei coniugi il protocollo di cui
all'articolo 2, e fornisce loro le informazioni relative alle tecniche di procreazione
assistita, ai rischi e alle sofferenze dalla stessa derivanti.
3. Il direttore della struttura sanitaria rigetta la richiesta, con provvedimento scritto
motivato:
a) se uno o entrambi i coniugi non esprimano il consenso scritto al protocollo di cui
all'articolo 2, con firma autenticata;
b) se i coniugi si rivelino inidonei all'adempimento dei doveri di cui all'articolo 147
del codice civile;
c) se, all'esito degli accertamenti medici, i coniugi non si trovino nelle condizioni di
cui all'articolo 1, comma 2;
d) se, all'esito degli accertamenti medici, la gravidanza comporti un grave rischio per la
salute della
donna;
e) se, all'atto degli accertamenti medici, vi è il rischio di gravi malattie per il
nascituro, derivanti dal
corredo genetico di uno o entrambi i genitori.
4. La richiesta di procreazione assistita o il consenso al protocollo di cui all'articolo
2 sono revocabili, anche dopo gli esami medici, fino al compimento del primo atto di
procreazione assistita.
Art. 4. - (Presunzione di genitorialità).
1. E' figlio della coppia il bambino che sia nato con le tecniche di procreazione
assistita di cui alla presente legge, quando siano decorsi non meno di 150 giorni e non
più di 300 dalla data dell'intervento.
Art. 5. - (Destinazione degli embrioni esistenti).
1. E' vietata qualsiasi forma di manipolazione a scopo non terapeutico degli embrioni
esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e crioconservati, nonché
ogni attività di commercio o di studio su di essi.
2. La coppia di coniugi che ha commissionato l'embrione prima della data di entrata in
vigore della presente legge ha facoltà di chiedere l'impianto al direttore della
struttura di cui all'articolo 2, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
della legge medesima.
3. La richiesta si impianto segue la procedura di cui all'articolo 3.
4. Decorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli
embrioni sono ritenuti adottabili. Gli embrioni sono altresì adottabili nell'ipotesi di
rinuncia scritta di chi li ha commissionati, presentata al direttore della struttura di
cui all'articolo 2 prima del decorso del termine di ventiquattro mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge; la rinuncia è irrevocabile.
5. In deroga alle norme di cui alla legge 4 maggio 1983, n.184, la coppia che si trovi
nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, presenta richiesta di impianto di
embrione adottabile, nelle forme di cui all'articolo 3.
6. Il bambino che sia nato a seguito del procedimento disciplinato dai commi da 2 a 5 è
figlio legittimo della coppia richiedente.
7. L'identità del bambino è tutelata ai sensi delle norme sull'adozione speciale, di cui
alla legge 4 maggio 1983, n.184.
Art. 6. - (Sanzioni penali).
1. E' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 20.000.000 a
lire 50.000.000 chiunque:
a) esegua tecniche di procreazione assistita su soggetti privi dei requisiti di cui
all'articolo 1, comma 2;
b) esegua tecniche di procreazione assistita diverse da quelle previste dall'articolo 1,
comma 3;
c) esegua tecniche di procreazione assistita senza l'autorizzazione di cui all'articolo 2;
d) esegua l'impianto di embrione al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 5.
2. E' punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da lire 30.000.000 a lire
100.000.000 chiunque:
a) cagiona la morte di un embrione;
b) esegue ricerche o sperimentazioni su embrioni per fini non terapeutici;
c) aliena o cede a qualsiasi titolo embrioni;
d) modifica artificialmente l'informazione genetica contenuta in un embrione.
3. E' punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire 5.000.000 a
lire 10.000.000 chiunque cagiona per colpa la morte di un embrione.
Art. 7. - (Pene accessorie).
1. Alla condanna per uno dei reati previsti dall'articolo 6 consegue l'interdizione dai
pubblici uffici per la durata della pena principale e l'interdizione in perpetuo
dall'esercizio di una professione sanitaria.
Art. 8. - (Sanzioni civili).
1. Sono nulli i contratti aventi per oggetto l'esecuzione di tecniche di procreazione
assistita, la cessione a qualsiasi titolo di gameti e di embrioni o l'utilizzazione a
qualsiasi titolo di parte del corpo umano per la procreazione assistita.
Art. 9. - (Revoca dell'autorizzazione).
1. Alla violazione, da parte delle strutture autorizzate di cui all'articolo 2, dei
procedimenti di cui allo stesso articolo nonché all'articolo 3, consegue la revoca
dell'autorizzazione per un periodo da uno a cinque anni, commisurato alla gravità della
violazione.
Art. 10. - (Relazione annuale).
1. Il Ministro della sanità presenta ogni anno al Parlamento, entro il 31 dicembre, una
relazione sullo stato di attuazione della presente legge.
Art. 11. - (Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Ultimo aggiornamento: 24/03/98 ore: 15:46:42
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