Comunicato n. 115 - 13/02/98
La Presidenza del Consiglio dei Ministri
comunica:
il Consiglio dei Ministri si e' riunito oggi, alle ore 10.15 a
Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio
dei Ministri, Romano Prodi: segretario, il Sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Enrico Micheli.
(omissis)
Su proposta del Presidente del Consiglio, Prodi, e del
Ministro per la Solidarieta' Sociale, Turco:
un disegno di legge recante disposizioni per sostenere
la maternita' e la paternita' e per armonizzare i tempi di
lavoro, di cura e della famiglia, anche in attuazione della
direttiva comunitaria n.96/34/CE del Consiglio del 3 giugno 1996.
Sono introdotte innovazioni di grande importanza finalizzate a
rendere piu' agevole il rapporto tra tempi della vita e tempi del
lavoro ed a migliorare la ripartizione, tra i due sessi, del
lavoro di cura della famiglia.
Il provvedimento intende inoltre favorire la crescita
professionale dei lavoratori e delle lavoratrici, introducendo lo
strumento del congedo di formazione.
Le novita' piu' significative concernono:
- - il riconoscimento sia alla madre che al padre, dopo il
periodo di astensione obbligatoria, del diritto di
assentarsi dal lavoro nei primi otto anni di vita del
bambino per un periodo cumulativo di dieci mesi. Al fine
di incentivare i padri ad usufruire del congedo, il
relativo periodo aumenta di un mese, qualora il padre
lavoratore abbia effettuato almeno tre mesi di astensione
dal lavoro. L'indennita' prevista per tali congedi e'
pari al 30% della retribuzione fino al compimento del
terzo anno di vita del bambino, per un periodo di congedo
non superiore a sei mesi, con contribuzione figurativa.
L'entita' e' prevista fino all'ottavo anno per coloro che
hanno redditi inferiori a 2,5 volte il trattamento minimo
di pensione previsto per l'assicurazione generale
obbligatoria. Viene inoltre introdotta la contribuzione
figurativa per i periodi di assenza per malattia del
bambino (gia' previsti dalla legge n.1204 del 1971) fino
al terzo anno di vita, e per i genitori con figli
portatori di handicap gravi relativamente ai permessi
gia' previsti in materia;
- - incentivi per l'assunzione di lavoratori a tempo
determinato in sostituzione di lavoratori-genitori in
astensione obbligatoria e facoltativa, estesi anche ai
lavoratori autonomi;
- - incentivi per le aziende finanziati con quote del Fondo
per l'occupazione (fino a 40 miliardi a decorrere dal
1999) per promuovere ed incentivare un'articolazione
della prestazione lavorativa volta a conciliare vita e
lavoro.
- In particolare sono incentivate le imprese che attuano
progetti articolati quali part-time reversibile,
telelavoro, banca delle ore, con priorita' per i genitori
con bambini fino ad otto anni di eta';
- - ulteriori congedi possono riguardare astensioni dal
lavoro per gravi e documentati motivi familiari e per
accrescere la formazione personale e professionale;
per facilitare la fruizione dei congedi parentali e di quelli
per altre cause particolari e' prevista la possibilita' di
chiedere un'anticipazione del trattamento di fine rapporto, oltre
ai casi gia' previsti dalla legge.
(omissis)
La seduta ha avuto termine alle ore 13.00.
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