PROGETTI DI LEGGE ALLA CAMERA

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ESTREMI: Progetto di legge Camera n. 79 - testo presentato -   (DDL13-79)
TIT BREVE   ...C79.
TITOLO
RELAZIONE
TESTO 
            Onorevoli Colleghi - Tredici anni sono trascorsi
            dall'entrata in vigore della legge 4 maggio 1983, n. 184,
            durante i quali  stato possibile osservare lo stato della
            condizione dei minori in Italia, fare confronti con altri
            Paesi e verificare su alcuni punti la necessità di un
            aggiornamento della legge.
                I criteri che avevano ispirato i legislatori di allora
            erano l'adeguamento della normativa nazionale alle direttive
            contenute nella Convenzione di Strasburgo del 1967, lo
            snellimento delle procedure, ma soprattutto la necessità di
	    due innovazioni: l'introduzione dell'istituto dell'affidamento
            e la regolamentazione dell'adozione internazionale che
            iniziava in quel periodo a divenire fenomeno diffuso.  I
            risultati ottenuti dalla legge sono senz'altro positivi, basta
            un dato estremamente eloquente per darne il senso: dal 1967
            circa 70.000 bambini hanno trovato una famiglia.  Oggi però
            alcune modifiche si rendono necessarie sia per le esperienze
            compiute, sia per i continui mutamenti che caratterizzano la
            società.  E l'adozione come pochi altri istituti giuridici 
            densa di contenuti sociali.
                Troppo spesso una parte della stampa, attraverso un taglio
            semplificatorio, "filmografico" e disinformante, si pone di
            fronte al problema in modo sbagliato.  Con molta frequenza
            questo viene affrontato dal versante, distorto, di desideri di
            maternità o paternità frustrati o impossibilitati a
            realizzarsi.  Sempre pi` l'assenza di certezza di regole a
            livello internazionale rischia di consegnare alla criminalità
            organizzata il futuro di tanti minori.  E' bene quindi ribadire
  	    innanzi tutto la prospettiva nella quale ci si deve porre
            nell'affrontare il perseguimento dell'interesse del minore,
            del suo diritto ad affetti stabili ed alla serenità.
                Questa proposta di legge fa propri molti dei suggerimenti
            avanzati dalla relazione conclusiva dell'  Indagine
            conoscitiva sull'adozione,   della Commissione giustizia
            della Camera dei deputati nella X Legislatura, proposta
            dall'onorevole Bianca Guidetti Serra.  Prima della stesura di
            questo progetto di riforma, si e’ ritenuto inoltre opportuno
            consultare alcuni operatori ed esperti della materia sotto i
            diversi profili, giudici del tribunale dei minori, assistenti
            sociali e associazioni delle famiglie.
                La prima domanda che sorge e’: per quali ragioni 40.000
            minori oggi restano in istituto malgrado la legge n. 184 del
            1983 abbia regolato l'affidamento e l'adozione?  Il fenomeno
            dell'istituzionalizzazione e’ troppo spesso ignorato.  Esso
            dev'essere considerato un abuso sul minore poiché la mancanza,
            o la sola insufficienza, di rapporti stabili e personalizzati
            provoca carenze affettive che arrecano effetti negativi tali
 	    pregiudicare, in modo spesso irrimediabile l'evoluzione
            psichica e spesso anche fisica del bambino.  Primo compito deve
            essere quindi quello di fare cessare tale stato di fatto.
                Ma perché questo sia veramente possibile e’ indispensabile
            che il Parlamento approvi al piu’ presto un'organica riforma
            del settore assistenziale.  Infatti, gli strumenti che a questo
            fine la legge n.  184 offre sono molto spesso inutilizzabili,
            sia per la insufficienza e l'inefficienza dei servizi e,
            talvolta, perfino per la loro totale mancanza in alcune
            regioni.
                Il carattere di fondo della legge n.  184 e’ definito dal
            suo primo articolo che stabilisce il diritto del minore ad
            essere educato nell'ambito della propria famiglia.  Ma troppo
            spesso, per carenze nei servizi e negli enti che devono
            applicarla e per il disordine del settore assistenziale, tale
            principio viene disatteso.  E' questo il caso dei numerosissimi
            minori istituzionalizzati o affidati che provengono da
            famiglie in disagiate condizioni economiche.  Con gli articoli
            1, 2, 3 e 4 della presente proposta si vogliono pertanto
            indicare soluzioni ed affrontare problematiche su cui la legge
 	    n.  184 si e’ rivelata carente.
                Proponiamo innanzitutto con l'articolo 1 di affermare,
            accanto al diritto del minore ad essere educato nella propria
            famiglia, il corrispondente diritto della famiglia che
            incontra difficoltà economiche nell'educazione dei propri
            figli, ad essere aiutata dalle istituzioni e dalla
            collettività.  In particolare abbiamo voluto specificare che
            soltanto ove il minore risulti privo della necessaria
            assistenza, nonostante gli interventi di sostegno alla sua
            famiglia da parte dello Stato, dell'ente locale e di singoli
            cittadini, esso possa essere affidato, in via temporanea, ad
            altra famiglia o singole persone.
                In particolare si prevede un aiuto alle famiglie con i
            seguenti interventi (articolo 3):
                    a)   un assegno familiare speciale da parte della
            Cassa unica assegni familiari (CUAF);
                    b)   un contributo dell'ente locale;
                    c)   la priorità{ per l'assegnazione di alloggio da
            parte di enti pubblici o privati;
                    d)   l'inclusione nella riserva del 12 per cento di
	    assunzioni di lavoratori appartenenti a categorie "deboli",
            dei genitori del minore;
                    e)   l'elevazione del limite di eta’ per i concorsi
            pubblici.
                Si tenga presente che nel 1992 soltanto 5.000 dei 17.000
            miliardi di contributi versati all'INPS per gli assegni
            familiari sono stati poi erogati ai beneficiari.
                Con la presente proposta di legge si prevede inoltre una
            responsabilizzazione degli enti locali relativamente
            all'erogazione di un contributo alle famiglie, alla quale e’
            subordinata l'erogazione dell'assegno familiare speciale
            (articolo 3, comma 4).
                E' altresì necessaria la creazione di una figura di
            "assistente domiciliare" (articolo 2).  Tale forma di aiuto e’
            stata realizzata in varie città italiane con il conseguimento
            di ottimi risultati: l'idea-base e’ di inserire per alcune ore
            del giorno nella famiglia che abbia difficoltà nella guida dei
 	    figli una persona con compiti di aiuto negli impegni
            casalinghi e nella cura dei minori anche sotto il profilo
            scolastico.
                Il numero di famiglie e di singole persone disposte ad
            accogliere un minore in affidamento familiare e’ purtroppo
            ancora scarso rispetto alla effettiva necessità.  Per questo
            con l'articolo 7 della presente proposta di legge, si cerca di
            individuare una nuova modalità di aiuto ai minori in
            difficoltà.  Si tratta di una sorta di "madrinaggio" o
            "padrinaggio" che non sottragga il minore alla propria
            famiglia.  I cittadini che vogliono aiutare un bambino
            bisognoso possono, sotto garanzia e sorveglianza delle
            istituzioni competenti in materia, stabilire un rapporto di
            "complementarità" con i genitori aiutandoli economicamente e
            stabilendo una relazione con il minore stesso.  E' una forma di
            "affidamento parziale" che si colloca nell'ambito del mutuo
            aiuto tra famiglie, della solidarietà, del volontariato
            micro-comunitario, e pertanto gia’ possibile e silenziosamente
            esistente, ma sancirla per legge con la campagna di
            informazione che ne conseguirebbe, significherebbe
	    sensibilizzare i cittadini, offrire una formula anche a chi
            non può impegnarsi in un affidamento, e un'ulteriore
            possibilità di scelta ai genitori in difficoltà.  Il controllo
            delle istituzioni e’ indispensabile per garantire il minore da
            eventuali forme di sfruttamento.
                Possiamo fare l'esempio dei genitori tossicodipendenti o
            detenuti, delle ragazze madri sole, che rappresentano alcuni
            dei principali casi sociali di provenienza dei bambini in
            adozione o in affidamento e che, a causa della loro
            condizione, non possono prendersi cura dei figli per tutto il
            tempo necessario, ma non per questo devono essere considerati
            genitori di "serie B" passibili di facili giudizi o
            provvedimenti.  L'istituzionalizzazione sarebbe in questo caso
            del tutto dannosa e l'affidamento, che per definizione prevede
            la residenza presso gli affidatari, risulterebbe invece un
            provvedimento eccessivo.
                L'articolo 6 della legge n. 184 del 1983 stabilisce
            l’idoneità all'adozione soltanto per le coppie sposate,
            presupponendo così un modello di famiglia esclusivamente
            limitato a quello tradizionale.  Durante i trascorsi tredici
	    anni dalla data dell'entrata in vigore della legge n. 184
            molte abitudini e costumi sociali si sono modificati ed e’
            notevolmente aumentato il numero delle coppie conviventi che
            non contraggono matrimonio.
                E' necessario quindi che anche questa proposta di legge
            prenda atto del modificarsi del concetto di famiglia.
            Attualmente in Italia non esiste una regolamentazione del
            rapporto   more uxorio,   che e’ urgente approvare, ma le
            indagini effettuate dagli assistenti sociali prima di
            deliberare la capacità{ di una coppia ad adottare sono
            sicuramente una garanzia ben maggiore di un certificato di
            matrimonio.
                E' cambiata inoltre negli individui la percezione di se’, e
            molti sono coloro che scelgono di vivere da soli.  Non per
            questo però sono da considerarsi impossibilitati o incapaci di
            creare attorno ad un bambino quella situazione di affetti ed
            attenzioni di cui ha bisogno.  Si deve quindi prevedere la
            possibilità di adozione da parte di singole persone anche
            nell'articolo in cui vengono definiti i soggetti che possono
            averne l’idoneità (articolo 8).
	    D’parte, la stessa legge n. 184, con l'articolo 44,
            rende possibile questo tipo di adozione in casi particolari, e
            in altri articoli ritiene altrettanto validi ed importanti i
            legami che si possono stabilire con un solo genitore.
            All'articolo 25 afferma:
                "4.  Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante
            l'affidamento preadottivo, l'adozione nell'interesse del
            minore, può essere ugualmente disposta ad istanza dell'altro
            coniuge nei confronti di entrambi, con effetto per il coniuge
            deceduto dalla data della morte.
                5.  Se nel corso dell'affidamento preadottivo interviene
            separazione tra i coniugi affidatari, l'adozione può essere
            disposta nei confronti di uno solo o di entrambi,
            nell'esclusivo interesse del minore qualora i coniugi ne
            facciano richiesta".
 	    E ugualmente tali legami si ritengono importanti
            nell'articolo 27 dove si legge:
	    "2.  Se l'adozione e’  disposta nei confronti della moglie
            separata, ai sensi dell'articolo 25, l'adottato assume il
            cognome della famiglia di lei".
                E' bene segnalare inoltre che, nell'ambito dei Paesi
            dell'Unione europea, l'adozione da parte di singoli e’
            espressamente consentita in tutti i Paesi, eccetto in
            Danimarca, Italia e Paesi Bassi.
                Occorre sottolineare che e’ importante cambiare la legge
            per adeguarla a costumi sociali che si modificano, ma per
            evitare inutili ideologismi e’ bene chiarire che essendo molte
            le coppie che richiedono l'adozione mentre pochi sono i
            bambini da adottare, il giudice, che si muove nell'esclusivo
            interesse del minore e decide per il medesimo la situazione
            che offre le migliori condizioni di completezza degli affetti,
            sarà portato quasi inevitabilmente a scegliere piu’ spesso una
            coppia che un   single.
                L'articolo 6 deve essere modificato anche per quanto
            riguarda i limiti di eta’.  Oggi i percorsi di formazione e i
            processi di inserimento nel mondo del lavoro sono pi` lunghi,
            si sceglie una vita di coppia e si decide di avere figli piu’
 	    tardi, si vive mediamente piu’ a lungo, si andrà in pensione
            piu` tardi, i moderni mezzi di comunicazione rendono piu’
            omogeneo il livello di partecipazione alla vita sociale.  Si
            rende quindi necessaria una modifica dei limiti di eta’ nel
            modo indicato dalla presente proposta di legge per adeguare la
            legge, anche su questo aspetto, alle trasformazioni sociali in
            atto.
                Il numero di bambini aventi i requisiti di eta’ richiesti
            da chi vuole adottare in Italia e’ in continua diminuzione.  Ciò
            avviene non solo per il basso tasso di natalità ma anche per
            l'aumento del controllo delle nascite anche nei ceti pi`
            poveri, sicuramente segno di progresso civile del nostro
            Paese.  Questi fenomeni comportano che il desiderio di
            maternità{ o paternità{ si indirizzi verso i Paesi del terzo
            mondo ove } possibile ottenere bambini molto piccoli ed in
            tempi brevi.  Troppo spesso però si sono verificati casi di
            "commercio" di bambini attraverso la falsificazione dei
            documenti.
                Quando la legge n. 184 del 1983 e’ stata approvata il
            problema non aveva l'attuale rilevanza e pertanto gli
            strumenti allora previsti risultano assai deboli rispetto alla
            realtà odierna.
                Innanzi tutto l'attuale normativa non afferma un principio
            imprescindibile: il diritto del minore a crescere e ad essere
            pertanto adottato nel suo Paese natale (articolo 10).  Il
            grande sviluppo nell'ultimo decennio dell'adozione
            internazionale non fa che riflettere il grande squilibrio
            sociale ed economico del mondo e per questo } destinato ad
            aumentare nei prossimi anni.
                Pochissimo si e’ fatto però nel nostro Paese.  Come bene
            esprime la relazione conclusiva dell'  Indagine conoscitiva
            sull'adozione   del 1992 gia’ citata: "negli anni passati sia
            il Ministero degli esteri che il Ministero dell'interno si
            sono mossi con incertezza e difficoltà{ nelle operazioni di
            verifica della regolarità delle procedure adottate nel Paese
            straniero e della posizione del minore al momento dell'entrata
            in Italia, nonché! in riferimento ai servizi e l'assistenza
            offerti alla coppia italiana che si reca all'estero".  E' la
            comunità internazionale tutta che deve affrontare con
            responsabilità tale argomento, iniziando a creare una minima
            cornice normativa di riferimento e di garanzie per difendere i
            minori abbandonati dei Paesi sottosviluppati, offrendo loro la
            possibilità di un futuro migliore.  E' infatti solo con
            provvedimenti e norme stabilite di concerto tra pi` Paesi, con
            una rete normativa ben salda a livello mondiale che si può
            affrontare concretamente il problema del mercato dei minori e
            operare per smascherare le organizzazioni illegali che
            sottraggono figli a famiglie povere del terzo mondo per poi
            rivenderli a coppie di Paesi ricchi, oppure, nella peggiore
            delle ipotesi, per alimentare il mercato degli organi
            espiantati.  Il recepimento, anche da parte del nostro Paese,
            della "Convenzione per la tutela dei bambini e la cooperazione
            nell'adozione internazionale", predisposta dalla Conferenza de
            L'Aja in data 29 maggio 1993, può segnare l'inizio di un nuovo
            rigore e di una piu` completa articolazione delle leggi
            internazionali.  Anche la Convenzione ONU sui diritti del
            fanciullo firmata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata
            dall'Italia il 27 maggio 1991, può essere un efficace
            strumento di riferimento comune.  E' urgente inoltre che il
            Governo italiano si adoperi per stipulare convenzioni
            bilaterali con i Paesi dai quali proviene il maggior numero di
            bambini adottati al fine di garantire, in particolare,
            l’omogeneità delle rispettive regolamentazioni e lo scambio di
            informazioni fra le diverse autorità competenti.
                La Convenzione de L'Aja fornisce importanti indicazioni
            sulla necessità di trasparenza dei percorsi e delle pratiche
            attraverso le quali si giunge all'adozione di un minore e che
            oggi, di fatto, sono i pi` disparati e inaffidabili; soltanto
            una assoluta minoranza ricorre infatti ad associazioni
            autorizzate, mentre la maggior parte si serve di missionari o
            avvocati nonché! di equivoche figure di mediatori.  Seguendo le
            indicazioni della Convenzione la presente proposta di legge
            offre garanzie in tal senso, stabilendo il ricorso
            obbligatorio ad enti autorizzati (articolo 14), e stabilisce
            con precisione gli accertamenti da svolgere (articoli 11 e
            12).
                Ma il punto piu` importante della Convenzione de L'Aja e'
            l'istituzione, in ogni Stato, di autorità centrale in
            materia che viene prevista dall'articolo 16 della presente
            proposta di legge con la denominazione di "Comitato
            interministeriale per l'affidamento e l'adozione dei minori".
            A tale autorità competono responsabilità che riguardano sia
            l'affidamento e l'adozione nazionale che l'adozione
            internazionale.  Si verrebbe a creare così un organismo
            centrale altamente competente in materia che, attraverso i
            suoi compiti di supervisione e coordinamento, ma anche di
            informazione e di ricerca, sarebbe in grado di contribuire ad
            un profondo miglioramento dell'attuale, difficile,
            situazione.
                Da piu` parti infine viene sollecitata una precisazione
            circa la durata del decreto di idoneità all'adozione
            internazionale.  Infatti, la situazione degli aspiranti
            genitori adottivi può cambiare, ci possono essere mutamenti
            delle condizioni di salute, di lavoro o nel rapporto di
            coppia.  Per questo } necessario stabilire un limite massimo di
            durata idoneità{, come pure, per le stesse ragioni, }
            necessario stabilire il decadimento di esso dopo una prima
 	    adozione (articolo 12).
                La presente proposta di legge vuole essere aperta a tutti
            i contributi degli operatori sociali e del diritto e delle
            associazioni, per ottenere dal Parlamento con l'apporto di
            tutti i gruppi politici una legge migliore "nell'esclusivo
            interesse dei minori".

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