MINORE (Tutela del) - Asili nido condominiali - DDL approvato dal consiglio dei Ministri 9 marzo 1999
NORME PER LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE DI UN SITEMA DI SERVIZI PER I BAMBINI DI ETA' INFERIORE AI 3 ANNI E PER LE LORO FAMIGLIE
Articolo 1
(Finalità)
1. La Repubblica riconosce il diritto alla formazione di ogni persona a partire dai
primi anni di età e, nel quadro delle azioni di sostegno alle famiglie nella cura ed
educazione dei figli, Istruisce i servizi per la prima infanzia.
2. La presente legge, nel rispetto delle competenze delle regioni e degli enti locali
in materia, detta norme di principio per la realizzazione, lo sviluppo, la qualificazione e la gestione di un sistema generale di servizi per i bambini di età
inferiore ai 3 anni e per le loro famiglie, e in particolare dei nidi dinfanzia e
dei servizi integrativi.
3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali
contenute nella presente legge secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle
relative norme di attuazione.
Articolo 2
(obiettivi e caratteristiche dei nidi dinfanzia)
1. Il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico che
accoglie i bambini e le bambine in età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni.
2. Gli obiettivi e le caratteristiche del nido dinfanzia sono i seguenti:
a) offrire ai bambini un luogo di formazione, di cura e di socializzazione nella
prospettiva del loro benessere psico-fisico e dello sviluppo delle loro potenzialità
affettive e sociali;
b) consentire alle famiglie modalità di cura dei figli in un contesto esterno a quello
familiare attraverso un loro affidamento quotidiano e continuativo a figure dotate
di specifica competenza professionale, diverse da quelle parentali
c) sostenere le famiglie, con particolare attenzione a quelle monoparentali, nella
cura dei figli e nelle scelte educative, anche ai fini di facilitare 1'accesso delle
donne al lavoro e per promuovere la conciliazione delle scelte professionali e
familiari di entrambi i genitori in un quadro di pari opportunità tra i sessi.
3. Il nido d'infanzia, in collaborazione con i competenti servizi comunali e delle
aziende sanitarie locali, svolge unazione di prevenzione contro ogni forma di
emarginazione derivante da svantaggio psico-fisico e sociale, tutelando e
garantendo, in particolare il diritto allinserimento e allintegrazione dei
bambini
disabili o in situazioni di disagio relazionale e socio-culturale e dei bambini
stranieri.
Articolo 3
(Obiettivi e caratteristiche dei servizi integrativi)
1. I servizi integrativi, che si configurano come luoghi con caratteristiche
educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale, hanno come obiettivo
quello di ampliare lazione dei nidi d'infanzia, garantendo risposte flessibili e
differenziate alle esigenze delle famiglie e dei bambini attraverso soluzioni
diversificate sul piano strutturale ed organizzativo.
2. Più specificamente essi possano prevedere:
a) centri per bambini e genitori nei quali l'accoglienza dei bambini, dei loro
genitori o degli adulti accompagnatori, si realizza in un contesto che garantisce
occasioni di socialità e di gioco per i bambini, e di incontro e comunicazione per
gli adulti, in spazi opportunamente attrezzati ed organizzati, secondo modalità che
garantiscano la corresponsabilità tra adulti genitori e educatori;
b) spazi di accoglienza giornaliera dei bambini in età 18-36 mesi, ove i bambini
sono accolti per un tempo massimo di 5 ore. L'accoglienza è articolata in modo
da consentire una frequenza diversificata, anche in modo continuativo, in
rapporto alle esigenze dell'utenza. Tali servizi garantiscono la disponibilità di un
luogo di cura per i bambini, organizzato e attrezzato per consentire loro
opportunità educative, di socialità e comunicazione con i propri coetanei e si
differenziano dai nidi a tempo parziale in quanto privi di servizi di mensa e di
riposo pomeridiano e più complessivamente in quanto garantiscono tempi e
modalità di funzionamento più ridotti;
c) servizi che offrono entrambe le soluzioni indicate alle precedenti lettere a) e b)
in modo da prevedere un ampliamento delle opportunità offerte ai bambini e alle
famiglie all'interno della medesima struttura e consentire un pieno utilizzo della
stessa.
3. Al fine di realizzare l'obiettivo di cui al comma 1, le regioni e i comuni,
avvalendosi di personale in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo
13 nelle forme di cui all'articolo 5, comma 3, possono sperimentare, nel rispetto
delle leggi regionali attuative della presente legge quadro, i seguenti servizi
educativi e di cura a domicilio:
a) servizi presso il domicilio di famiglie con bambini di età inferiore ai 3 anni
disponibili ad aggregarsi e a mettere a disposizione gli spazi domestici per
l'affidamento in modo stabile e continuativo, della cura dei figli;
b) servizi presso il domicilio degli educatori, che garantiscano la stabilità e la
continuità degli interventi, sulla base di standard strutturali ed organizzativi
individuati dalle regioni.
Articolo 4
(Accesso e modalità organizzative dei nidi dinfanzia)
l. Laccesso ai nidi dinfanzia e ai servizi integrativi pubblici e a
finanziamento
pubblico è aperto ai bambini e alle bambine fino ai tre anni di età, senza
distinzione di sesso, razza, condizioni personali, religione, etnia e gruppo sociale,
cittadinanza. Esso è aperto anche ai bambini non stabilmente residenti o apolidi.
2. In rapporto alle scelte educative e alle condizioni dei genitori e alle esigenze
locali, i nidi dinfanzia possono prevedere modalità organizzative e di
funzionamento diversificate sia rispetto ai tempi di apertura dei servizi, sia rispetto
alla loro ricettività, ferma restando lelaborazione di progetti pedagogici
specifici
in corrispondenza dei diversi moduli organizzativi. I nidi dinfanzia a tempo
parziale garantiscono comunque i servizi di mensa e di riposo pomeridiano.
3. A fronte di particolari esigenze sociali e organizzative possono essere istituiti
micro-nidi dinfanzia che prevedano l'accoglienza di un numero ridotto di
bambini, anche quali servizi aggregati ad altri servizi per l'infanzia già funzionanti.
La ricettività minima dei micro-nidi non può comunque essere inferiore a sei
bambini.
4. Per le finalità educative e sociali di cui al presente articolo, i nidi d'infanzia non
rientrano tra i servizi pubblici a domanda individuale di cui all'art. 6 del decreto
legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
aprile 1983, n. 131. La partecipazione ai costi di gestione è disciplinata secondo
i principi di cui all'art. 7.
Articolo 5
(Sistema territoriale dei servizi per la prima infanzia)
1. I nidi dinfanzia e i sevizi integrativi costituiscono il sistema dei servizi
educativi
per la prima infanzia e si configurano come centri educativi territoriali in grado di
garantire una pluralità di offerte, nonché sede di confronto per i genitori e di
elaborazione e promozione di una cultura dell'infanzia anche attraverso il
coinvolgimento della comunità locale.
2. Alla gestione e all'offerta dei servizi provvedono gli enti locali, nonché gli
organismi di utilità sociale non lucrativi, gli organismi della cooperazione sociale,
le associazioni di educatori, le associazioni delle famiglie e soggetti privati aventi i
requisiti previsti dalle leggi regionali attuative della presente legge.
3. Le forme di concessione in gestione dei servizi dall'ente locale ai soggetti di cui
al comma 2 devono fondarsi su criteri che tengano conto della qualità della
progettazione e delle prestazioni offerte, oltre che della economicità della spesa.
4. Sono elementi peculiari e unificanti del sistema territoriale dei servizi educativi
per linfanzia: a) lintegrazione tra le diverse tipologie di servizi e la
collaborazione
tra gli enti e i soggetti gestori; b) laccessibilità per tutti i bambini e le
bambine e
la partecipazione delle famiglie alle scelte educative; c) l'omogeneità dei titoli di
studio del personale addetto, così come specificato all'articolo 14.
5. Al fine di conseguire la massima integrazione degli interventi, i servizi di cui alla
presente legge realizzano la continuità con gli altri servizi educativi , in particolare
con la scuola dellinfanzia, e con i servizi sociali e sanitari, in una logica di
raccordo e interazione tra le diverse competenze.
Articolo 6
(Partecipazione delle famiglie)
Gli enti e i soggetti gestori dei nidi d'infanzia e dei servizi integrativi valorizzano il
ruolo attivo delle. Famiglie; garantiscono loro la massima informazione sulla
gestione dei servizi e la più ampia partecipazione, quale strumento di condivisione
delle scelte educative e di verifica delle attività, anche attraverso l'istituzione di
organismi specifici, assicurando modalità articolate e flessibili di incontro e di
collaborazione.
Articolo 7
(Contribuzione degli utenti ai costi dei servizi)
1. Gli enti e i soggetti che gestiscono nidi d'infanzia e servizi integrativi pubblici,
destinatari di finanziamento pubblico, definiscono i criteri per la partecipazione
degli utenti alle spese di gestione, prevedendo una contribuzione economica
differenziata in relazione alle condizioni socio-economiche delle famiglie e la
tutela delle fasce sociali meno abbienti. La verifica delle condizioni reddituali è
effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 109 [1].
2. Ai fini di garantire equità di trattamento di tutti i cittadini sul territorio
nazionale,
la contribuzione delle famiglie alle spese di gestione dei servizi pubblici e a
finanziamento pubblico non può essere complessivamente superiore al 30% dei
costi di gestione degli stessi servizi rilevati a livello comunale, escluse le eventuali
spese per costi di ammortamento dei mutui per la realizzazione delle strutture.
Articolo 8
(Funzioni degli enti locali, delle regioni e dello Stato)
1. Il governo dei servizi per la prima infanzia è affidato agli enti locali, alle regioni
e allo Stato, che esercitano le rispettive competenze a norma della legislazione
vigente e in particolare della legge 15 marzo 1997, n. 59 [2], del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 [3], nonché dei principi stabiliti dalla presente
legge,
Articolo 9
(Funzione dei Comuni)
1. I comuni, singoli o associati, ai sensi dell'art. 131, comma 2 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, esercitano le seguenti funzioni:
a) autorizzazione al funzionamento, vigilanza e controllo sulle strutture e sui servizi
pubblici per l'infanzia di cui alla presente legge, nonché accreditamento delle
strutture pubbliche e private, in possesso dei requisiti strutturali ed organizzativi
stabiliti nelle norme regionali;
b) localizzazione e realizzazione dei servizi per l'infanzia pubblici, favorendo la
loro integrazione nel contesto urbano e micro-urbano, anche al fine di facilitarne
l'accesso e la fruizione da parte delle famiglie;
c) gestione dei servizi nelle forme di cui allart. 5, comma 2, o tramite strutture
accreditate, secondo quanto previsto dalla presente legge e dalle norme attuative
regionali;
d) rea1izzazione, in attuazione della legislazione regionale, delle iniziative
finalizzate alla qualificazione del sistema dei servizi, ivi comprese le attività di
formazione permanente degli operatori e dei coordinatori pedagogici di cui all'art.
15.
Articolo 10
(Autorizzazione al funzionamento e accreditamento)
1. Lapertura. e la gestione dei servizi per l'infanzia di cui alla presente legge, e
di
eventuali altri servizi che prevedano l'affidamento di bambini di età inferiore ai 3
anni, in un contesto diverso da quello familiare e a fronte di un compenso
economico, sono soggette allautorizzazione al funzionamento da parte dell'ente
locale nel cui territorio sono ubicati i servizi, indipendentemente dalla loro
denominazione e dalla loro localizzazione sulla base degli standard strutturali e
organizzativi definiti dalle norme regionali.
2. I soggetti gestori di servizi autorizzati possono ottenerne l'accreditamento alle
condizioni stabilite dalle leggi regionali. Laccreditamento del servizio costituisce
titolo per l'accesso ai finanziamenti pubblici da parte dei soggetti privati che lo
gestiscono.
Articolo 11
(Funzioni delle Regioni)
Le regioni, nell'ambito delle funzioni loro attribuite, provvedono a:
a) la definizione delle linee di indirizzo e dei criteri generali di programmazione
per lo sviluppo del sistema dei servizi sul territorio regionale;
b) la definizione degli standard strutturali, qualitativi, organizzativi e gestionali che
connotano i servizi, nonché dei criteri per la costruzione degli immobili;
c) la definizione di criteri per il controllo della qualità e della gestione dei servizi
nonché la definizione, in accordo con gli enti locali, di modalità e strumenti
omogenei per il monitoraggio della qualità e per la valutazione dei servizi e delle
attività sul territorio regionale;
d) la definizione dei requisiti per ottenere lautorizzazione al funzionamento delle
strutture e dei servizi da parte degli enti e dei soggetti gestori;
e) la definizione di una procedura di accreditamento per servizi pubblici e privati
in possesso di requisiti qualitativi uniformi e aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti per
lautorizzazione al funzionamento;
f) l'individuazione, in accordo con gli enti locali, degli ambiti territoriali e dei
soggetti attuatori dei piani di sviluppo di nuovi servizi, nonché delle forme e delle
modalità per la qualificazione del sistema e per l'integrazione tra i servizi
educativi, sociali e sanitari rivolti all'infanzia;
g) la promozione di iniziative di sperimentazione e volte al miglioramento della
qualità del sistema dei servizi.
Articolo 12
(Funzioni dello Stato)
1. L'esercizio delle funzioni di competenza statale spetta al Ministro della
pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro per la solidarietà sociale e con il
Ministro della sanità.
2. I poteri sostitutivi sono esercitati, secondo le modalità di cui allart.5 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, su proposta del Ministro per la
pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri per la solidarietà sociale e della sanità.
3. Le funzioni indicate [4] dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 129 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, riferibili ai servizi per l'infanzia, sono
assicurate dal Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia di cui
allart. 3 della legge 23 dicembre 1997, n. 451 [5].
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta
del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro per la solidarietà
sociale e con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza Stato, regioni, città e
autonomie locali, secondo le modalità di cui allart. 8 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono adottati uno o più atti
di indirizzo e coordinamento al fine di indicare i criteri generali per la
programmazione dei servizi per la prima infanzia, nonché gli orientamenti
nazionali sul piano educativo e gli indicatori di qualità relativi all'attività dei
servizi
per la prima infanzia.
Articolo 13
(Compiti delle Aziende Sanitarie Locali)
1. Le Aziende Sanitarie Locali esercitano la tutela e la vigilanza igienico sanitaria
sulle strutture e sui servizi educativi per la prima infanzia.
2. Le Aziende Sanitarie Locali, con le modalità fissate dalle regioni ed in
collaborazione con i comuni e con gli enti ed i soggetti gestori dei servizi
educativi, garantiscono a livello dei distretti appartenenti alle zone in cui insistono
le strutture ed i servizi per la prima infanzia, adeguati interventi preventivi di
ordine sanitario individuano altresì strumenti per garantire la piena integrazione
dei bambini disabili e con disagio socio-culturale, e realizzano interventi di
educazione alla salute.
Articolo 14
(Educatori e personale addetto ai servizi generali)
1. Il funzionamento dei servizi per l'infanzia di cui alla presente legge è assicurato,
secondo i principi della metodologia del lavoro di gruppo e della collegialità, da
personale educatore con competenze psico-pedagogiche e, per i servizi di cui
allarticolo 2 e allart, 3, comma 2, lettere a) e b), anche da personale
addetto ai
servizi generali, in rapporto alle specificità dei singoli servizi e ai diversi moduli
organizzativi.
2. Gli educatori hanno competenze relative alleducazione e alla cura dei bambini
e alla relazione con le famiglie e svolgono funzioni connesse all'organizzazione e al
funzionamento del servizio. In particolare per quanto riguarda i servizi di cui
all'art. 3, comma 2, lettera a) gli educatori svolgono anche un ruolo di facilitatori
della comunicazione tra i genitori e di promozione di un loro protagonismo attivo.
3. Gli addetti ai servizi generali svolgono compiti di assistenza e vigilanza dei
bambini, di pulizia e riordino degli ambienti e dei materiali e collaborano con il
personale educativo alla manutenzione e preparazione dei materiali didattici e al
buon funzionamento dellattività del servizio. Nei nidi d'infanzia gli addetti ai
servizi generali svolgono anche i compiti relativi alla predisposizione e alla
distribuzione del vitto.
4. Per l'accesso il posti di educatore è previsto il titolo universitario di primo
livello di durata triennale, il cui ordinamento didattico è definito al sensi della
normativa vigente. In via transitoria e fino al termine del terzo anno di rilascio dei
titoli universitari gli educatori debbono essere in possesso di un diploma di scuola
media superiore ad indirizzo socio-psico-pedagogico.
5. L'accesso ai posti di educatore è comunque consentito con il possesso delle
lauree in pedagogia, in scienze dell'educazione e in scienze della formazione.
6. Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge
valgono i titoli di studio riconosciuti dalla normativa vigente al momento
dellassunzione in servizio.
7. I requisiti culturali e professionali degli addetti ai servizi generali sono definiti
in
sede di contrattazione collettiva del comparto degli enti locali.
Articolo 15
(Requisiti e profili professionali dei coordinatori pedagogici)
1. I comuni, in forma singola o associata, e gli altri enti o soggetti gestori dei
servizi per linfanzia pubblici o a finanziamento pubblico, assicurano le funzioni di
coordinamento pedagogico dei nidi d'infanzia e dei servizi integrativi tramite
specifiche figure professionali, denominate coordinatori pedagogici, con compiti
di:
a) indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche attraverso
lorganizzazione e la conduzione di iniziative di formazione permanente;
b) elaborazione e verifica del progetto educativo, organizzativo e, gestionale dei
servizi in collaborazione con gli operatori, e coordinamento delle attività
c) iniziative di raccordo con le famiglie e con gli altri servizi educativi, sociali e
sanitari;
d) promozione e monitoraggio della qualità dei servizi e sostegno alla crescita di
una cultura dell'infanzia all'interno della comunità locale.
2. I. coordinatori pedagogici devono essere in possesso della laurea in
pedagogia, o di scienza delleducazione, o in scienze della formazione, o in
psicologia. Per i coordinatori pedagogici in servizio al momento dell'entrata in
vigore della presente legge sono ritenuti validi i titoli di studio e professionali di
cui sono in possesso.
3. Le qualifiche, e i profili professionali dei coordinatori pedagogici, nonché il
loro trattamento economico, sono disciplinati in sede di contrattazione collettiva
del comparto degli enti locali.
Articolo 16
(Formazione permanente)
1. Al fine di garantire una adeguata professionalità del personale educatore e dei
coordinatori pedagogici, in attuazione della legislazione regionale, gli enti e i
soggetti gestori, anche in collaborazione tra loro, realizzano in loro favore
iniziative di formazione prima dellimmissione in servizio e iniziative di
aggiornamento annuale in una logica di formazione permanente.
2. Le regioni e gli enti locali promuovono e attuano inoltre iniziative di
formazione, ricerca, documentazione e informazione sullattività dei servizi per
linfanzia e le condizioni di vita dei bambini.
Articolo 17
(Requisiti minimi organizzativi dei servizi per la prima infanzia)
1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro
per la solidarietà sociale e il Ministro della sanità, al fine di garantire uniformità
di
prestazioni che consentano la necessaria qualità degli interventi sul piano
educativo e criteri di progressiva perequazione della spesa sul territorio
nazionale, è individuato, sentita la Conferenza unificata Stato, regioni, città e
autonomie, il rapporto numerico minimo tra educatori e bambini allinterno dei
servizi per linfanzia di cui alla presente legge, tenendo presenti: a) il numero
complessivo dei bambini iscritti e la loro età; b) Il numero dei bambini di età
inferiore a 12 mesi; c) l'eventuale presenza di bambini con handicap; d) l'orario
giornaliere di apertura del servizio; e) le caratteristiche dei nidi dinfanzia che
prevedono la presenza esclusiva di sezioni di bambini di età superiore ai due
anni.
2. Il decreto di cui al comma 1 individua altresì il rapporto numerico tra educatori
e bambini nei servizi integrativi di cui allart. 3, commi 2 e 3.
Articolo 18
(Copertura finanziaria)
1. Allonere derivante dalla presente legge, pari a 300 miliardi a decorrere
dallanno 2000, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto
nellambito dellunità previsionale di base "Fondo nazionale per le
politiche
sociali" di cui allart. 59, comma 44, della legge 2 dicembre 1997, n. 449 e
successive integrazioni.
Articolo 19
(Abrogazioni)
1. E abrogata la legge 6 dicembre 1971, n. 1044.
2. Allart. 6, comma 1, del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito
dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, sono soppresse le parole "per gli asili
nido".
3. E abrogato l'art. 5 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.
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