From: Pxxxxx Axxxxx <xxxxxxxxxxxx>
>To: "devivo@dirittoefamiglia.it"
>Subject: Due quesiti:
>Date: Wed, 7 Jan 1998 10:11:21 +0100
>Return-Receipt-To: xxxxxxxxxxxxxxxx

> Soggetto A vive in casa di riposo e affida chiavi di casa a soggetto B, che ne cura di fatto la gestione.
> Soggetto A defunge senza redigere testamento e le chiavi restano al soggetto B, il quale sollecita i parenti
> (nessuno in linea diretta) ad attivarsi per l'apertura della successione. Tutti rifiutano dicendosi non interessati.
> Se il soggetto B (pur essendo egli stesso parente non in linea diretta) non intende a sua volta attivarsi
> per l'apertura della successione o far valere il possesso di fatto dell'appartamento, a quale Autorità dovrà
> consegnare le chiavi?

Le informazioni che ci ha fornito sono alquanto insufficienti per una risposta del tutto compiuta, alla luce delle possibili implicazioni che la situazione di fatto da Lei descritta puo' avere.
Tentero' comunque di tratteggiare un quadro generale, necessariamente sommario data la vastita' e la complessita' dell'argomento, da cui  Lei potra' poi desumere le informazioni che piu' le interessano.
Innanzi tutto occorre chiarire che, in base all'art. 77 del nostro codice civile, "la legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado". Inoltre, l'art. 572 aggiunge che "la successione non ha luogo tra parenti oltre il sesto grado".
Andra' poi anche premesso che successibili sono solo i parenti del defunto, ovvero coloro che con lui erano legati da vincoli di sangue; in altri termini la parentela sussiste laddove si basi su un rapporto, o naturalmente su una catena di rapporti, genitore-figlio.
Cosi', calcolando il numero di "tratti", cioe' di legami genitore-figlio, si potra' risalire al grado di parentela lega il parente successibile al defunto.
Non si considerano successibili i cosiddetti "parenti d'acquisto", diventati tali cioe' per effetto di un matrimonio; tutti i membri della "famiglia acquisita" non vengono definiti parenti in senso tecnico-giuridico e restano quindi del tutto estranei alla successione, con l'unica eccezione costituita, ovviamente, dal solo coniuge (cioe' dalla moglie o dal marito del defunto).

Per venire all'apertura della successione, essa avviene al momento stesso della morte del de cuius.
L'art. 456 c.c. recita: "La successione si apre al momento della morte nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto".
Affinche' un parente successibile possa acquisire il patrimonio ereditario deve accettarlo, in modo espresso o tacito, oppure con beneficio di inventario (della cui procedura non scrivero' perche' credo non sia attinente al caso).
L'accettazione espressa puo' essere compiuta con atto pubblico o con scrittura privata mentre quella tacita viene dedotta da un qualunque atto di disposizione di un bene ereditario che non si sarebbe potuto porre in essere diversamente (si pensi ad una donazione, o ad una vendita, quale esempio).
I termini di prescrizione del diritto di accettare una eredita' sono decennali e decorrono dal giorno dell'apertura della successione.

Nel Suo caso forse e' bene focalizzare meglio il concetto di accettazione tacita: abbiamo gia' detto che atti di disposizione quali vendita del bene ereditario o donazione costituiscono lampante caso di accettazione tacita. Cosi' anche per la costituzione di ipoteche o la dazione in pegno e cosi' via.
Non costituiscono invece accettazione tacita quei comportamenti che il chiamato all'eredita' compia per la conservazione e la tutela del bene di cui e'  in possesso; possono quindi essere compiuti atti di  conservazione, vigilanza ed amministrazione temporanea.

Tutto cio' detto, se e' Sua intenzione non acquisire l'appartamento di cui ha le chiavi, semprecche' Lei sia un parente successibile, occorrera' recarsi da un notaio o presso la Pretura del luogo in cui Lei vive per rinunziare espressamente all'eredita' (sempre che Lei rientri fra i parenti successibili) e cosi' dovranno fare tutti gli eredi esistenti. Il bene o i beni passeranno quindi allo Stato.

In caso contrario, cioe' nell'inerzia di tutti gli eredi, si incorrera' nella prescrizione (o meglio, dal punto di vista tecnico, nella decadenza) decennale di cui sopra.


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