Per Diritto & Famiglia risponde l'avv. Cinzia Petitti
Gentile signora, cercherò di risponderLe in base alle informazioni che lei mi ha fornito. In primo luogo, qualora dovesse avviarsi per la strada della separazione giudiziale, già con l'udienza presidenziale, nella quale vengono adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti, le verrebbe assegnata la casa coniugale, di proprietà di suo marito, nella quale continuerà ad abitare con sua figlia, non ancora economicamente autosufficiente. Fino a quando non lo diverrà potrà contare su tale provedimento di assegnazione. Successivamente suo marito, in considerazione dei suoi redditi (proprietaria di due locali, pensione di un milione al mese), potrebbe riottenerne la restituzione.
Nella stessa presidenziale, sulla base delle informazioni che fornirà sul reddito di suo marito, potrà ottenere senza dubbio un assegno di mantenimento per sua figlia e, dimostrando l'esistenza in costanza di matrimonio di un certo tenore di vita, anche un'assegno per lei.
In corso di istruttoria, in base alle prove acquisite l'ammontare dell'assegno potrà variare. E' importante dimostrare l'ammontare(cospicuo pare) dei redditi di suo marito ed il tenore di vita goduto o che avrebbe potuto godere durante il matrimonio, altrimenti il giudice, in considerazione delle sue risorse (proventi della locazione, pensione) dei locali, potrebbe escludere o ridurre di molto per lei l'assegno di mantenimento. Per quanto riguarda i canoni di locazione dei locali in comproprietà, ben può chiedere la restituzione (con apposita azione..non può farlo nel giudizio di separazione) del 50% di essi (ovvero di quelli relativi agli anni che non le sono stati da suo marito versati).
Altri diritti, poi, le provengono dal lavoro prestato nell'impresa familiare dal 1963 al 1999 . Nel suo caso, infatti, le vengono riconosciute una serie di prerogative. In particolare, l'art. 230 bis del codice civile stabilisce che "il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nell'impresa familiare..ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia (cosa che in costanza di matrimonio suo marito dovrebbe aver fatto) e partecipa agli utili..ed ai beni acquistati con essi nonchè agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento..in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato". Anche questi diritti devono essere fatti valere in apposita sede giudiziaria (giudice del lavoro). E' logico che gli esiti dipendono dalla considerazione di tutte le circostanze del suo caso.
Con i nostri migliori saluti.
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Avv. Enrico Franceschetti (per Diritto & Famiglia)
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