Subject: Re: richiesta di consulenza sulla comunione convenzionale dei coniugi.
Se due coniugi adottano il regime della separazione dei beni, possono costituire una"comunione convenzionale " ex art.210cod.civ, avente ad oggetto l'immobile acquistato dal marito precedentemente al matrimonio, e che sarà adibito a residenza familiare? Il bene in questione, non rientra nel divieto di cui all'art. art.210 II comma , che riguarda le lettere C) D) E)
dell'art,179. La realizzazione della suddetta convenzione può essere anche successiva al matrimonio e richiede la forma dell'atto pubblico, oppure in sede di celebrazione del matrimonio, essa va indicata nell'atto di matrimonio, a cura del pubblico ufficiale.
Vorrei essere confortata dal vostro autorevole parere.
Grazie per la cortese attenzione .