Subject: Re: richiesta di consulenza sulla comunione convenzionale dei coniugi.

Se due coniugi adottano il regime della separazione dei beni, possono costituire una"comunione convenzionale " ex art.210cod.civ, avente ad oggetto l'immobile acquistato dal marito precedentemente al matrimonio, e che sarà adibito a residenza familiare? Il bene in questione, non rientra nel divieto di cui all'art.    art.210 II comma , che riguarda le lettere C) D) E)
dell'art,179. La realizzazione della suddetta convenzione può essere anche successiva al matrimonio e richiede la forma dell'atto pubblico, oppure in sede di celebrazione del matrimonio,  essa va indicata nell'atto di matrimonio, a cura del pubblico ufficiale.
Vorrei essere confortata dal vostro autorevole parere.
Grazie per la cortese attenzione .



Risponde l'avv. Cinzia Petitti per Diritto & Famiglia

I coniugi che hanno optato, in sede di celebrazione matrimoniale o successivamente, per il regime della separazione dei beni, possono in qualsiasi tempo modificare il regime prescelto, nel rispetto delle forme e dei limiti posti dalla legge (la norma di cui all' art. 210 c.c., indicata dalla signora Maria Pia ne individua alcuni)
Nel caso specifico, i coniugi dovrebbero modificare il regime di separazione dei beni prescelto precedentemente e adottare un regime convenzionale nel quale si convengano regole proprie della separazione per tutti i beni presenti e futuri, eccezione fatta per l'immobile de quo che verrà appositamente fatto oggetto di comunione c.d.convenzionale, con la conseguente applicazione per esso, solo, delle norme in tema di comunione dei beni.
Invero, un regime misto (separazione di beni e comunione) è di fatto realizzabile nell'ambito del sistema comunitario convenzionale e nel rispetto delle regole di questo. Si richiama la norma di cui all'art. 210 c.c. (norma che, come ben individuato, pone dei casi-limite alla modifica della comunione dei beni, nel quale non rientra il bene in questione) e soprattutto la norma di cui all'art. 211 c.c.
La stessa, invero, prevede che :"i beni della comunione-nel nostro caso l'immobile acquistato dal marito prima del matrimonio- rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio limitatamente al valore dei beni di proprietà del coniuge stesso prima del matrimonio che, in base a convenzione stipulata a norma dell'art. 162 c.c., sono entrati a far parte della comunione dei beni " .
Le convenzioni matrimoniali, si ripete, possono essere stipulate e modificate in ogni tempo e richiedono sempre la forma dell'atto pubblico. Solo il regime di separazione, infatti, e non il regime convenzionale può anche essere dichiarato al momento del matrimonio.
Indispensabile,poi, ai fini della opponibilità nei confronti dei terzi, è l'annotazione della convenzione ai margini dell'atto di matrimonio.

Cordiali saluti.
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