From: "XXxxxxxi" <xxxxxx@xxx.xxx>
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Date: Tue, 7 Apr 1998 02:04:32 +0200
Risponde la Redazione:
Il riconoscimento di paternità ha effetto retroattivo facendo risalire i suoi effetti
al momento della nascita del soggetto riconosciuto giudizialmente.
L'art. 230 Legge 151/75 (c.d. riforma del diritto di famiglia) ha disposto inoltre che il
figlio giudizialmente riconosciuto, anche se concepito o nato anterioremente all'entrata
in vigore della legge -come nel caso di specie-, partecipa alla successione del genitore
naturale senza che gli possa venire eccepita la decorrenza del termine per l'accettazione
dell'eredità.
E' evidente, pertanto, che al momento dell'apertura della successione gli eredi legittimi
acquistano il titolo di erede ma, conoscendo la pendenza di un giudizio di riconoscimento
giudiziale di paternità da parte di un presunto figlio naturale -stante la riassunzione
della causa nei loro confronti -, non possono compiere atti di alienazione o, in genere,
atti pregiudizievoli del patrimonio ereditario.
Nel caso in cui il figlio naturale intenda salvaguardare il patrimonio può richiedere il
sequestro giudiziario dei beni ed in caso di alineazione può esercitare il retratto
successorio o richiedere i danni agli eredi legittimi.
Cordiali saluti.