From: "XXxxxxxi" <xxxxxx@xxx.xxx>
To: <direzione@dirittoefamiglia.it>
Date: Tue, 7 Apr 1998 02:04:32 +0200

Ho trovato questo sito molto interessante e volevo pogerVi questo quesito:
Il Signor Xxxxxx Xxxxxx, di anni 19, ha intrapreso una causa di riconoscimento di paternità nei confronti del "presunto padre" Zzzzzz zz Zzzzzz. Il Sig. zz Zzzzzz, dal primo matrimonio ha due figlie: Prima e Seconda. Si separa dalla moglie ma non divorzia.
Da una successiva relazione con la Sig.na Xxxxxx nasce il sig Xxxxxx Xxxxxx che non riconosce. Da una ulteriore e successiva relazione nasce una figlia che lui riconosce (fuori dal matrimonio): Quarta. All'età di 19 anni il Sig. Xxxxxx Xxxxxx intenta una causa per ottenere il riconoscimento. Il Sig. zz Zzzzzz dopo un primo assenso si rifiuta di sottoporsi all'esame del DNA. Purtroppo durante la causa il Sig. zz Zzzzzz muore. Il Sig. Xxxxxx Xxxxxx riapre quindi la causa nei confronti degli eredi del de cuius. Questi si sottopongono all'esame del DNA e l'esito è che vi è il 99,1 % di probabilità minima di affinità genotipica, cioè dalle mie nozioni di biogenetica la certezza "teologica".
Da quanto sono riuscito a sapere la legge prevede che gli eredi al momento dell'apertura del testamento non possano ereditare se è pendente una causa di riconoscimento. Gli eredi però alienano l'asse spartendosi i patrimoni ereditari: cosa succede ? Il Tribunale sequestra? Vi ringrazierei se potreste darmi una risposta, ormai il Sig. Xxxxxx Xxxxxx ha 26 anni, ma non molla.
Cordiali saluti,

Xxxxxx Xxxxxx

Risponde la Redazione:

Il riconoscimento di paternità ha effetto retroattivo facendo risalire i suoi effetti al momento della nascita del soggetto riconosciuto giudizialmente.
L'art. 230 Legge 151/75 (c.d. riforma del diritto di famiglia) ha disposto inoltre che il figlio giudizialmente riconosciuto, anche se concepito o nato anterioremente all'entrata in vigore della legge -come nel caso di specie-, partecipa alla successione del genitore naturale senza che gli possa venire eccepita la decorrenza del termine per l'accettazione dell'eredità.
E' evidente, pertanto, che al momento dell'apertura della successione gli eredi legittimi acquistano il titolo di erede ma, conoscendo la pendenza di un giudizio di riconoscimento giudiziale di paternità da parte di un presunto figlio naturale -stante la riassunzione della causa nei loro confronti -, non possono compiere atti di alienazione o, in genere, atti pregiudizievoli del patrimonio ereditario.
Nel caso in cui il figlio naturale intenda salvaguardare il patrimonio può richiedere il sequestro giudiziario dei beni ed in caso di alineazione può esercitare il retratto successorio o richiedere i danni agli eredi legittimi.

Cordiali saluti.


[Redazion/problemi/return.htm]