From: "xxxxxxxxxxxxxx"
<xxxxxxxxxx>
Subject: Questioni riguardanti l'eredita'
Date: Mon, xxxxxxxxxx 15:14:58 +0200
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1
Content-Transfer-Encoding: 7bit
Io e mia moglie sposati in regime di
comunione dei beni siamo cointestatari di un appartamento,
premesso che non abbiamo figli, vorremmo sapere a chi và la
metà dell'appartamento in caso di morte di uno dei due?
La logica ci porterebbe a pensare che andrebbe al coniuge
sopravissuto, però abbiamo sentito anche opinioni diverse,
quindi se possibile vorremmo un chiarimento.
Occorre premettere che la legge definisce una sorta
"privilegio di garanzia" a favore di alcuni componenti
della famiglia. L'elencazione di questi soggetti è nell'art. 536
c.c., che recita:
"Le persone a favore delle quali la legge riserva una
quota di eredità o altri diritti nella successione sono il
coniuge, i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti
legittimi.
Ai figli legittimi sono equiparati i figli legittimati e gli
adottivi.
A favore dei discendenti dei figli legittimi o naturali, i quali
vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli
stessi diritti che sono riservati ai figli legittimi e naturali".
Come avrà notato, quindi, il nostro ordinamento giuridico
assegna "ex lege" quote sul patrimonio ereditario a
figli, coniugi ed ascendenti (cioè i genitori del defunto);
questi ultimi, in particolare, acquisiscono tale diritto solo in
mancanza di figli e/o di coniuge, come vedremo in seguito.
Cosa comporta tale "privilegio"?
In caso di successione ab intestato, ovvero senza un testamento
valido, ai legittimari vanno quote ereditarie così come
stabilite dagli artt. 565 e ss. del c.c.; in particolare in
assenza di figli e di ascendenti ma in presenza di un coniuge,
l'intera eredità sarà a favore di quest'ultimo.
Se invece dovesse esserci un concorso fra coniuge ed ascendenti
legittimi (e/o fratelli e sorelle del defunto), al coniuge sono
devoluti i due terzi dell'eredità e per la restante parte si
applica la prescrizione dell'art. 571 c.c. che disciplina
l'ulteriore divisione delle quote fra ascendenti e fratelli.
Inoltre nell'eventualità di un testamento fatto da uno dei coniugi all'insaputa dell'altro a favore di un nipote, vorremmo sapere se tale documento è valido?
Come già detto, la legge non consente di devolvere per
intero, nemmeno in presenza di una precisa volontà
testamentaria, l'eredità a soggetti che non siano ricompresi
nell'elenco citato sopra, senza che venga riservata loro una
quota prestabilita e "minima".
In particolare al coniuge, in assenza di figli ed ascendenti, è
riservata (almeno) la metà del patrimonio ereditario. che in
nessun caso potra' essere ridotta.
Se dovesse verificarsi un concorso fra coniuge ed ascendenti,
al primo sarebbe riservata sempre la metà del patrimonio mentre
ai secondi spetterebbe almeno un quarto dell'eredità.
In caso di diverse disposizioni testamentarie il coniuge
superstite potrà impugnare il documento giudizialmente,
chiedendo il rispetto della "quota di legittima" a
proprio favore.
Perciò al nipote potrà essere devoluta (a seconda del
verificarsi di uno dei casi sopra accennati) non più della metà
o di un quarto del patrimonio ereditario.
In caso affermativo il coniuge sopravissuto perde la possibilità d'uso dell'abitazione?
No.
L'art. 540 c.c. dispone in materia.
"Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati,
sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a
residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di
proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla
porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per
il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente
sulla quota riservata ai figli".
Infine, va ricordato che il testatore non può imporre alcun peso
o condizione sulle quote spettanti ai legittimari (con
l'eccezione delle disposizioni date dall'art. 733 c.c. in tema di
formazione delle porzioni).