From: "xxxxxxxxxxxxxx" <xxxxxxxxxx>
Subject: Questioni riguardanti l'eredita'
Date: Mon, xxxxxxxxxx 15:14:58 +0200
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Io e mia moglie sposati in regime di comunione dei beni siamo cointestatari di un appartamento, premesso che non abbiamo figli, vorremmo sapere a chi và la metà dell'appartamento in caso di morte di uno dei due?
La logica ci porterebbe a pensare che andrebbe al coniuge sopravissuto, però abbiamo sentito anche opinioni diverse, quindi se possibile vorremmo un chiarimen
to.

Occorre premettere che la legge definisce una sorta "privilegio di garanzia" a favore di alcuni componenti della famiglia. L'elencazione di questi soggetti è nell'art. 536 c.c., che recita:
"Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono il coniuge, i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi.
Ai figli legittimi sono equiparati i figli legittimati e gli adottivi.
A favore dei discendenti dei figli legittimi o naturali, i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli legittimi e naturali
".

Come avrà notato, quindi, il nostro ordinamento giuridico assegna "ex lege" quote sul patrimonio ereditario a figli, coniugi ed ascendenti (cioè i genitori del defunto); questi ultimi, in particolare, acquisiscono tale diritto solo in mancanza di figli e/o di coniuge, come vedremo in seguito.
Cosa comporta tale "privilegio"?
In caso di successione ab intestato, ovvero senza un testamento valido, ai legittimari vanno quote ereditarie così come stabilite dagli artt. 565 e ss. del c.c.; in particolare in assenza di figli e di ascendenti ma in presenza di un coniuge, l'intera eredità sarà a favore di quest'ultimo.
Se invece dovesse esserci un concorso fra coniuge ed ascendenti legittimi (e/o fratelli e sorelle del defunto), al coniuge sono devoluti i due terzi dell'eredità e per la restante parte si applica la prescrizione dell'art. 571 c.c. che disciplina l'ulteriore divisione delle quote fra ascendenti e fratelli.

Inoltre nell'eventualità di un testamento fatto da uno dei coniugi all'insaputa dell'altro a favore di un nipote, vorremmo sapere se tale documento è valido?

Come già detto, la legge non consente di devolvere per intero, nemmeno in presenza di una precisa volontà testamentaria, l'eredità a soggetti che non siano ricompresi nell'elenco citato sopra, senza che venga riservata loro una quota prestabilita e "minima".
In particolare al coniuge, in assenza di figli ed ascendenti, è riservata (almeno) la metà del patrimonio ereditario. che in nessun caso potra' essere ridotta.

Se dovesse verificarsi un concorso fra coniuge ed ascendenti, al primo sarebbe riservata sempre la metà del patrimonio mentre ai secondi spetterebbe almeno un quarto dell'eredità.
In caso di diverse disposizioni testamentarie il coniuge superstite potrà impugnare il documento giudizialmente, chiedendo il rispetto della "quota di legittima" a proprio favore.
Perciò al nipote potrà essere devoluta (a seconda del verificarsi di uno dei casi sopra accennati) non più della metà o di un quarto del patrimonio ereditario.

In caso affermativo il coniuge sopravissuto perde la possibilità d'uso dell'abitazione?

No.
L'art. 540 c.c. dispone in materia.
"Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli".
Infine, va ricordato che il testatore non può imporre alcun peso o condizione sulle quote spettanti ai legittimari (con l'eccezione delle disposizioni date dall'art. 733 c.c. in tema di formazione delle porzioni).


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