> La mia ex ragazza e rimasta in cinta .
> Mi aveva lasciato prima di saperlo , il figlio potrebbe
essere mio.
> Che posibilità ho di riconoscerlo ,accertatane la
paterniuta se lei e totalmente contraria?
Il caso da Lei prospettato ricade sotto il disposto dell'art.
250 del codice civile. Esso recita:
"Il figlio naturale può essere riconosciuto, nei modi
previsti dall`art. 254, dal padre e dalla madre, anche se già
uniti in matrimonio con altra persona all`epoca del concepimento.
Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto
separatamente.
Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i sedici anni non
produce effetto senza il suo assenso.
Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i sedici anni
non può avvenire senza il consenso dell`altro genitore che abbia
già effettuato il riconoscimento.
Il consenso non può essere rifiutato ove il riconoscimento
risponda all`interesse del figlio. Se vi è opposizione, su
ricorso del genitore che vuole effettuare il riconoscimento,
sentito il minore in contraddittorio con il genitore che si
oppone e con l`intervento del pubblico ministero, decide il
tribunale [att. 38] con sentenza che, in caso di accoglimento
della domanda, tiene luogo del consenso mancante.
Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non
abbiano compiuto il sedicesimo anno di età."
Da quanto esposto risulta quindi che, nel caso di diniego del consenso da parte di uno dei genitori, l'altro ha il diritto (costituzionalmente garantito dall'art. 30 della Costituzione) di riconoscere il minore, purche' comunque cio' non contrasti con gli interessi del minore medesimo, facendo ricorso al Tribunale (dei Minori, al quale e' attribuita la competenza a decidere al riguardo dall'art. 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile) il quale, esaminata la situazione di fatto, potra' pronunciarsi con sentenza che, nel caso di accoglimento della domanda, sostituira' in pratica quel consenso che l'alto genitore si e' rifiutato di prestare.