Vorrei cortesemente avere maggiori delucidazioni sul Fondo Patrimoniale ex art.
167 e seguenti c.c. e in particolar modo sull'art.170 relativo all'esecuzione sui beni e
sui frutti. Non ho capito se una volta costituito il Fondo in assenza di una situazione
patrimoniale dissestata questo possa essere attaccata da tarzi creditori in esecuzione di
obbligazioni contratte per scopi estranei alla famiglia. Grazie molte.
Le risponderemo in estrema sintesi, data la discreta vastita'
dell'argomento.
Il fondo patrimoniale (derivato dal "patrimonio familiare" previsto dal
precedente codice civile) è costituito da beni determinati, immobili - mobili iscritti a
pubblici registri - titoli di credito, destinati al soddisfacimento dei bisogni della
famiglia.
La costituzione del fondo puo' essere fatta da entrambi i coniugi (con beni comuni), da
uno solo dei coniugi (con un bene di proprieta' esclusiva) o da un terzo (con atto
pubblico fra vivi ed accettazione espressa dei coniugi, o con testamento).
La forma della costituzione del fondo e', a pena di nullita', scritta con atto pubblico
(con l'unica eccezione costituita dal testamento).
L'amministazione del fondo segue le regole dettate per la comunione legale; i singoli beni
del fondo patrimoniale possono essere alienati o ipotecati secondo le seguenti regole
1) se e' stata prevista tale possibilita' nell'atto costitutivo, l'autonomia negoziale
privata ha la prevalenza e quindi tutto e' possibile purche' si rispetti lo scopo del
fondo (sara' impossibile alienare tutti i beni, per esempio);
2) se nulla e' stato disposto, nel caso di esistenza di figli minori occorrera' il
consenso di entrambi i coniugi e l'autorizzazione del Tribunale (che vi provvedera' nei
soli casi di necesita' evidente). Se figli minori non ve ne sono, bastera' la volonta'
comune di entrambi i coniugi.
L'esecuzione forzata e' possibile sui beni e sui frutti facenti parte il patrimonio
familiare ma solo per debiti relativi ai bisogni della famiglia, a conoscenza del
creditore.
La conoscenza o meno della natura del credito assume rilevanza decisiva, quindi; se il
credito e' relativo a questioni estranee alla famiglia e di tale circostanza il creditore
e' edotto, nessuna esecuzione puo' essere disposta.
Se invece tale circostanza e' ignota al creditore, il fondo e' aggredibile.
Infine, il fondo puo' venir meno per cessazione (con lo scioglimento del matrimonio)
purche' non vi siano figli minori; in questo caso infatti il fondo dura fino al
raggiungimento della maggiore eta' del figlio piu' giovane.
[Redazion/problemi/return.htm]