From: "XXXxxxxi" 
To: <redazione@dirittoefamiglia.it>
Subject: FONDO PATRIMONIALE
Date: Thu, 24 Sep 1998 15:36:57 +0200

E' POSSIBILE SCIOGLIERE PER VOLONTA' DEI CONIUGI IL COSTITUITO FONDO PATRIMONIALE AL DI FUORI DEI CASI ESPRESSAMENTE INDICATI DALL'ARTICOLO 171 C.C.?
XXXXxxxxx

Risponde la redazione di Diritto & Famiglia

Riportiamo innanzi tutto il testo dell'art. richiamato:

    Art. 171 -   Cessazione del fondo

  1. La destinazione del fondo termina a seguito dell'annullamento o dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
  2. Se vi sono figli minori il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell'ultimo figlio. In tale caso il giudice può dettare, su istanza di chi vi abbia interesse, norme per l'amministrazione del fondo.
  3. Considerate le condizioni economiche dei genitori e dei figli ed ogni altra circostanza, il giudice può altresì attribuire ai figli, in godimento o in proprietà, una quota dei beni del fondo.
  4. Se non vi sono figli, si applicano le disposizioni sullo scioglimento della comunione legale.

A questo classico quesito di scuola si può velocemente rispondere (poichè non è questa la sede in cui si possano redigere trattati di diritto) riportando gli orientamenti della dottrina pronunciatasi in materia.
Secondo la corrente prevalente l'elencazione normativa ha carattere tassativo, non offrendo altre e diverse possibilità di cessazione.
Secondo altri studiosi, invece, alla predetta elencazione andrebbero aggiunti, se applicabili e/o compatibili, i fatti previsti per lo scioglimento della comunione legale anche nel caso in cui esistano figli (contrariamente quindi a quanto stabilito nel 4° comma dell'art. 171).
Volendo ritenere accettabile questa ultima tesi, andrebbero quindi considerate ammissibili le cosiddette "convenzioni di cessazione del fondo", che troverebbero un limite invalicabile solo nella presenza di figli minori.
La giurisprudenza si pronunzia invece generalmente in senso negativo (
"Ai sensi della normativa anteriore alla novella n. 151 del 1975, ..., non e' consentito ai coniugi di risolvere consensualmente il regime di patrimonio familiare."  Tribunale Catania 12 dicembre 1990, Torrisi, Dir. famiglia 1991, 1013.).


[Redazion/problemi/return.htm]