From: "XXXxxxxi"
To: <redazione@dirittoefamiglia.it>
Subject: FONDO PATRIMONIALE
Date: Thu, 24 Sep 1998 15:36:57 +0200
E' POSSIBILE SCIOGLIERE PER VOLONTA' DEI CONIUGI IL COSTITUITO FONDO PATRIMONIALE AL DI
FUORI DEI CASI ESPRESSAMENTE INDICATI DALL'ARTICOLO 171 C.C.?
XXXXxxxxx
Risponde la redazione di Diritto & Famiglia
Riportiamo innanzi tutto il testo dell'art. richiamato:
Art. 171 - Cessazione del fondo
A questo classico quesito di scuola si può velocemente rispondere (poichè non è
questa la sede in cui si possano redigere trattati di diritto) riportando gli orientamenti
della dottrina pronunciatasi in materia.
Secondo la corrente prevalente l'elencazione normativa ha carattere tassativo, non
offrendo altre e diverse possibilità di cessazione.
Secondo altri studiosi, invece, alla predetta elencazione andrebbero aggiunti, se
applicabili e/o compatibili, i fatti previsti per lo scioglimento della comunione legale
anche nel caso in cui esistano figli (contrariamente quindi a quanto stabilito nel 4°
comma dell'art. 171).
Volendo ritenere accettabile questa ultima tesi, andrebbero quindi considerate ammissibili
le cosiddette "convenzioni di cessazione del fondo", che troverebbero un limite
invalicabile solo nella presenza di figli minori.
La giurisprudenza si pronunzia invece generalmente in senso negativo ("Ai sensi
della normativa anteriore alla novella n. 151 del 1975, ..., non e' consentito ai coniugi
di risolvere consensualmente il regime di patrimonio familiare." Tribunale
Catania 12 dicembre 1990, Torrisi, Dir. famiglia 1991, 1013.).