“Vorrei sottoporre alla vostra attenzione il seguente quesito..Ad un anno dalla celebrazione del matrimonio…e dal quale non è stata generata prole, veniva costituito a beneficio del nucleo familiare composta da mio marito e dalla scrivente,un fondo patrimoniale con atto tra vivi con riserva di proprietà e dunque, sebbene non esplicitamente indicato nell’atto di costituzione, veniva attribuito il solo godimento dei beni costituenti il fondo. In particolare, nel fondo venivano conferiti beni immobili sia di proprietà di mio marito (per una minima parte) sia di proprietà di un terzo e, nella specie, la madre di mio marito.
Invero, già a partire dalla data di costituzione (voluta e pensata al solo fine di segregare i beni e dunque eludere la garanzia dovuta ai propri creditori) il terzo conferente, contrariamente a quanto disposto in merito alla data di costituzione del fondo, si è indebitamente ingerito nella stessa e non ha dunque consentito a noi coniugi di fare nostri i frutti derivanti dal fondo.
Ovviamente, mio marito e sua madre erano assolutamente conniventi nell’escludere la sottoscritta dalla amministrazione dei beni costituenti il fondo…Ciò mi ha indotto ad allontanarmi dalla casa coniugale essendo divenuta la convivenza assolutamente intollerabile…Di fatto ad oggi a distanza di sei mesi dalla separazione di fatto la separazione giudiziale non ha ancora avuto corso, in quanto, sino a pochi giorni or sono, abbiamo tentato, sia pure invano, di addivenire ad una separazione consensuale.
Ciò premesso, la presente per chiedervi in che modo posso far valere il diritto di usufrutto a me certamente spettante all’esito della costituzione del fondo patrimoniale predetto e se, sia pure in regime di separazione di mero fatto, posso chiedere ed ottenere l’amministrazione dei beni del fondo al fine di averne una rendita, posto anche che, allo stato, non ho un lavoro…Ove possibile, vorrei conoscere l’orientamento della giurisprudenza in materia e più precisamente se, in sede di separazione giudiziale, sia mai stato riconosciuto al coniuge beneficiario del diritto di usufrutto sui beni conferiti al fondo o un diritto di godimento ovvero un qualunque altro diritto di carattere patrimoniale….

Per diritto e famiglia risponde l’avv. Cinzia Petitti.


Gentile signora,
per effetto della costituzione del fondo patrimoniale la proprietà, o come nel suo caso il diritto di uso (o usufrutto), spetta ad entrambi i coniugi, a meno che non sia diversamente stabilito nell’atto costitutivo.Essendo stato costituito sui beni del terzo un diritto di usufrutto e permanendo al terzo la nuda proprietà sono giuste le osservazioni da lei fatte in merito alla indebita ingerenza del terzo conferente. Per l’amministrazione del fondo patrimoniale, in particolare, espressamente si rinvia alle norme applicabili in tema di comunione legale dei beni . Il richiamo comporta l’amministrazione disgiunta dei coniugi, per l’ordinaria amministrazione ed implica, in via generale, la inderogabilità delle disposizioni relative alla contitolarità dei beni conferiti ed alla parità delle quote. I beni conferiti nel fondo non possono essere alienati, ipotecati o dati in pegno senza il consenso di entrambi i coniugi.
Pertanto, lei ha pieno diritto di essere partecipe della amministrazione del fondo patrimoniale e di trarre da esso vantaggio, essendo la finalità propria del fondo l’utilità della famiglia.
Quanto alla sua specifica domanda, posso risponderle che lo stato di separazione personale, non essendo una causa di cessazione del fondo contemplata nel codice civile, non determina per sé sola la cessazione del medesimo.
Allorché una coppia che ha costituito un fondo patrimoniale si separi, l’opinione ricorrente è che le disposizioni per l’amministrazione dello stesso, in assenza di accordo tra le parti,dovranno essere impartite dal giudice della separazione.
Con i migliori saluti della redazione di diritto e famiglia.


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