“Vorrei sottoporre alla vostra attenzione il seguente quesito..Ad un anno
dalla celebrazione del matrimonio…e dal quale non è stata generata prole, veniva
costituito a beneficio del nucleo familiare composta da mio marito e dalla
scrivente,un fondo patrimoniale con atto tra vivi con riserva di proprietà e
dunque, sebbene non esplicitamente indicato nell’atto di costituzione, veniva
attribuito il solo godimento dei beni costituenti il fondo. In particolare, nel
fondo venivano conferiti beni immobili sia di proprietà di mio marito (per una
minima parte) sia di proprietà di un terzo e, nella specie, la madre di mio
marito.
Invero, già a partire dalla data di costituzione (voluta e pensata al solo fine
di segregare i beni e dunque eludere la garanzia dovuta ai propri creditori) il
terzo conferente, contrariamente a quanto disposto in merito alla data di
costituzione del fondo, si è indebitamente ingerito nella stessa e non ha dunque
consentito a noi coniugi di fare nostri i frutti derivanti dal fondo.
Ovviamente, mio marito e sua madre erano assolutamente conniventi nell’escludere
la sottoscritta dalla amministrazione dei beni costituenti il fondo…Ciò mi ha
indotto ad allontanarmi dalla casa coniugale essendo divenuta la convivenza
assolutamente intollerabile…Di fatto ad oggi a distanza di sei mesi dalla
separazione di fatto la separazione giudiziale non ha ancora avuto corso, in
quanto, sino a pochi giorni or sono, abbiamo tentato, sia pure invano, di
addivenire ad una separazione consensuale.
Ciò premesso, la presente per chiedervi in che modo posso far valere il diritto
di usufrutto a me certamente spettante all’esito della costituzione del fondo
patrimoniale predetto e se, sia pure in regime di separazione di mero fatto,
posso chiedere ed ottenere l’amministrazione dei beni del fondo al fine di
averne una rendita, posto anche che, allo stato, non ho un lavoro…Ove possibile,
vorrei conoscere l’orientamento della giurisprudenza in materia e più
precisamente se, in sede di separazione giudiziale, sia mai stato riconosciuto
al coniuge beneficiario del diritto di usufrutto sui beni conferiti al fondo o
un diritto di godimento ovvero un qualunque altro diritto di carattere
patrimoniale….”
Per diritto e famiglia risponde l’avv. Cinzia Petitti.
Gentile signora,
per effetto della costituzione del fondo patrimoniale la proprietà, o come nel
suo caso il diritto di uso (o usufrutto), spetta ad entrambi i coniugi, a meno
che non sia diversamente stabilito nell’atto costitutivo.Essendo stato
costituito sui beni del terzo un diritto di usufrutto e permanendo al terzo la
nuda proprietà sono giuste le osservazioni da lei fatte in merito alla indebita
ingerenza del terzo conferente. Per l’amministrazione del fondo patrimoniale, in
particolare, espressamente si rinvia alle norme applicabili in tema di comunione
legale dei beni . Il richiamo comporta l’amministrazione disgiunta dei coniugi,
per l’ordinaria amministrazione ed implica, in via generale, la inderogabilità
delle disposizioni relative alla contitolarità dei beni conferiti ed alla parità
delle quote. I beni conferiti nel fondo non possono essere alienati, ipotecati o
dati in pegno senza il consenso di entrambi i coniugi.
Pertanto, lei ha pieno diritto di essere partecipe della amministrazione del
fondo patrimoniale e di trarre da esso vantaggio, essendo la finalità propria
del fondo l’utilità della famiglia.
Quanto alla sua specifica domanda, posso risponderle che lo stato di separazione
personale, non essendo una causa di cessazione del fondo contemplata nel codice
civile, non determina per sé sola la cessazione del medesimo.
Allorché una coppia che ha costituito un fondo patrimoniale si separi,
l’opinione ricorrente è che le disposizioni per l’amministrazione dello stesso,
in assenza di accordo tra le parti,dovranno essere impartite dal giudice della
separazione.
Con i migliori saluti della redazione di diritto e famiglia.