secondo l'art.170 c.c. i beni costituendi il
fondo patrimoniale ed i loro eventuali frutti sono sempre esclusi da una
esecuzione. E' però esperibile
l'azione revocatoria.
Mi interessava sapere, purtroppo
urgentemente, se il fondo è già costituito ed i beni dello stesso rientrano
in una impresa familiare sono tutelati in caso di fallimento oppure no?
i debiti contratti in caso di impresa
familiare possono definirsi essere stati assunti per bisogni estranei alla
famiglia?
Per Diritto & Famiglia risponde l'avv.
Cinzia Petitti
Gentile signora,
se il fondo patrimoniale, considerato atto a
titolo gratuito non trovando contropartita in un'attribuzione in favore dei
disponesti, è stato costituito nei due anni che precedono la dichiarazione
di fallimento di uno dei coniugi od ambedue è soggetto alla azione
revocatoria e, pertanto, può essere dichiarato inefficace nei confronti dei
creditori ai sensi dell'art. 64 della legge fallimentare che così recita:
"Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se
compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di
fallimento, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti
compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità,
in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante" .
Tuttavia, se i beni destinati al fondo erano in
comunione legale fra i coniugi, l'inefficacia dell'atto può essere
dichiarata solo per la quota spettante al coniuge fallito.
Quanto alla esecuzione sui beni che
costituiscono il fondo patrimoniale, l'art. 170, da lei richiamato,
stabilisce che l'esecuzione sui beni e sui frutti
del fondo, ad opera di terzi, è possibile, ma
non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati
contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Questa norma "ripropone il problema
dell'identificazione dei bisogni della famiglia. In via generale, essi
consistono nelle esigenze di vita del nucleo familiare, valutabili sulla
base della fascia di reddito e di cultura in cui la famiglia si colloca La
definizione può considerarsi valida anche al fine specifi-co del
riconoscimento della possibilità di esecuzione, prevista dall' art. 170 , ma
in essa il dato prevalente è rappresentato dalla riferibilità
dell'obbligazione all'interesse della famiglia, piuttosto che all'interesse
personale di un solo coniuge".
Pertanto, ritengo che, se il fondo
patrimoniale consiste in beni destinati alla impresa familiare, le
obbligazioni contratte per l'impresa, essendo quest'ultima mezzo per il
sostentamento della famiglia, debbano considerarsi contratte per le esigenze
della stessa.
Le consiglio, tuttavia, di rivolgersi quanto
prima ad un legale della sua città al quale spiegati in maniera capillare
tutta la situazione della quale per sommi capi riferisce, concordare le
migliori forme di tutela.
Con i migliori saluti della redazione.