secondo l'art.170 c.c. i beni costituendi il fondo patrimoniale ed i loro eventuali frutti sono sempre esclusi da una esecuzione. E' però esperibile
l'azione revocatoria.
Mi interessava sapere, purtroppo urgentemente, se il fondo è già costituito ed i beni dello stesso rientrano in una impresa familiare sono tutelati in caso di fallimento oppure no?
i debiti contratti in caso di impresa familiare possono definirsi essere stati assunti per bisogni estranei alla famiglia?
 

Per Diritto & Famiglia risponde l'avv. Cinzia Petitti


 
Gentile signora,
 
se il fondo patrimoniale, considerato atto a titolo gratuito non trovando contropartita in un'attribuzione in favore dei disponesti, è stato costituito nei due anni che precedono la dichiarazione di fallimento di uno dei coniugi od ambedue  è soggetto alla azione revocatoria e, pertanto, può essere dichiarato inefficace nei confronti dei creditori ai sensi dell'art. 64 della legge fallimentare che così recita:
 
"Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante" .

Tuttavia, se i beni destinati al fondo erano in comunione legale fra i coniugi, l'inefficacia dell'atto può essere dichiarata solo per la quota spettante al coniuge fallito.

Quanto alla esecuzione sui beni che costituiscono il fondo patrimoniale, l'art. 170, da lei richiamato, stabilisce che l'esecuzione sui beni e sui frutti
del fondo, ad opera di terzi, è possibile, ma non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Questa norma "ripropone il problema dell'identificazione dei bisogni della famiglia. In via generale,  essi consistono nelle esigenze di vita del nucleo familiare, valutabili sulla base della fascia di reddito e di cultura in cui la famiglia si colloca La definizione può considerarsi valida anche al fine specifi-co del riconoscimento della possibilità di esecuzione, prevista dall' art. 170 , ma in essa il dato prevalente è rappresentato dalla riferibilità dell'obbligazione all'interesse della famiglia, piuttosto che all'interesse personale di un solo coniuge".

Pertanto, ritengo che, se il fondo patrimoniale consiste in beni destinati alla impresa familiare, le obbligazioni contratte per l'impresa, essendo quest'ultima mezzo per il sostentamento della famiglia, debbano considerarsi contratte per le esigenze della stessa.

 
Le consiglio, tuttavia, di rivolgersi quanto prima ad un legale della sua città al quale spiegati in maniera capillare tutta la situazione della quale per sommi capi riferisce, concordare le migliori forme di tutela.
 
Con i migliori saluti della redazione.

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