Potrebbe essere l’intreccio di un racconto di Kafka  o di un’opera di Ionesco, e invece è la realtà.
sono separato ormai da dieci anni, e per ben due volte nello stesso Tribunale e con la stessa donna.
 Il primo dispositivo originale di sentenza è stato trafugato dall’Ufficio del Registro di Ssssss e per renderlo operativo è stato quindi necessario, a distanza di mesi, un secondo procedimento giudiziale. 
Con costi suppletivi, a mio avviso ingiustificati, interamente a mio carico. 
Ma non basta. La mia ex-moglie, che vive senza fissa dimora e soffre di turbe psichiche, non vede i miei due figli, oggi quasi adolescenti, da circa dieci anni, anche se avrebbe facoltà di farlo. Alla luce di questa situazione ho reputato opportuno avanzare un’istanza di interdizione, pensando anche a quello che potrebbe succedere qualora io venissi improvvisamente a mancare. 
L’istanza è stata promossa d’ufficio da un Pubblico Ministero del Tribunale di Ssssss dopo aver visionato tutta la  documentazione riguardante la mia ex: dai rapporti del servizio di Psichiatria dell’Ospedale a quelli delle ASL, dalle innumerevoli denunce penali ai rapporti della Digos. 
Ma l’istanza non ha trovato risposta. 
Non per difetto di requisiti, ma solo perché per dichiarare interdetta o “inabilitata” una persona occorre che il Presidente del Tribunale la convochi nel proprio ufficio, in un giorno e ad un’ora prestabilita, la interroghi e verifichi di persona quanto testimoniato da referti medici e rapporti di Polizia. 
Già, ma come può la Polizia Giudiziaria notificare l’atto di convocazione ad una persona senza fissa dimora? 
E anche se dopo mille ricerche riuscisse a farlo, pensate che una persona in simile stato si presenti spontaneamente all’udienza? 
E infatti… Siamo già al quarto rinvio e la scena, con siffatte premesse, potrebbe ripetersi all’infinito. 
Tutto molto più semplice, invece, per nuore e nipoti, che nei giorni dell’apposita udienza affollano i corridoi del Tribunale e spingono amorevolmente la carrozzella del nonno fin davanti allo scranno del Presidente, al fine di interdirlo e poter così amministrare, altrettanto amorevolmente, il suo patrimonio. 
 
Ma è solo questo il motivo per cui è nato l’istituto dell’interdizione? O anche per la necessità di tutelare dei minori di cui un adulto, inabile a farlo, continua a vantare la patria potestà?

Firmato.

Per Diritto & Famiglia risponde l'avv. Cinzia Petitti.

Certamente l'istituto della interdizione non è nato per la tutela dei figli minori dei soggetti da intedire ma per la tutela, sia fisica sia patrimoniale, del soggetto da interdire. La presenza della parte davanti al Tribunale presso il quale è stato depositato il ricorso è indispensabile. 

Occorre l'audizione dell'interdicendo per le gravi conseguenze che l'interdizione comporta. 

La documentazione è di sicuro ausilio per il giudice ai fini decisionali ma l'interrogatorio dell'interdicendo è indispensabile in ogni caso, il codice parla chiaro.
Un procedimento di inetredizione senza ascolto dell'interessato sarebbe inammissibile e, peraltro, darebbe il via libera alle speculazioni di coloro che adiscono il Tribunale per motivi esclusivamente economici (gestione del patrimonio dell'interdetto, per intenderci).

Nel suo caso, mi sembra che, comunque, un modo per tutelare i suoi figli sussista ed è di sicuramente più efficace di un evetuale interdizione. 
Se i presupposti sono quelli che lei mi ha descritto (madre psicolabile che non vede i suoi figli da dieci anni), l'intervento del Tribunale per i Minorenni potrebbe essere risolutivo. 
Difatti, può presentare, con tutta la documentazione in suo possesso, un ricorso al Tribunale per i Minorenni del luogo in cui i suoi figli risiedono, chiedendo che vengano emessi provvedimenti sospensivi o ablativi della potestà di sua moglie. 
In tal caso la potestà farebbe capo solo a lei e, nella denegata ipotesi di una sua scomparsa prima che i figli raggiungano la maggiore età, sua moglie non potrà ottenerne l'affidamento, a meno che non dimostri che sono venuti meno i presupposti che hanno determinato l'ablazione della sua potestà. 
In tal caso i ragazzi verrebbero affidati a parenti, nonne, zii etc..o, in mancanza, ad amici di famiglia con i quali gli stessi hanno avuto ed avranno un rapporto particolare e continuativo.

Con i migliori saluti.

Diritto & Famiglia


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