premesso che sono divorziato ed ho una figlia di anni 27,laureata in psicologia e regolarmente abilitata,ma senza un posto di
lavoro in quanto la stessa sostiene che non vene sono e quindi è un suo diritto continuare a studiare per una specializzazione
e ad essere mantenuta,tutto ciò è giusto?

Per Diritto & Famiglia risponde l'avv. Cinzia Petitti.

Il genitore, anche divorziato, ha l'obbligo di contribuire, in proporzione delle sue capacità, all'assistenza e mantenimento dei figli anche maggiorenni. " Il diritto del figlio ad essere mantenuto dai genitori non cessa con il raggiungimento della maggiore età, ma si potrae sino a quando egli non è in grado di provvedere a sè stesso o non versi in colpa per il mancato raggiungimento della indipendenza economica" /per tutte ved. Cassazione 8868/98.
Il diritto dei figli di conseguire ulteriori titoli professionali, inoltre, dipende dal tenore economico della famiglia di provenienza, dall'ambiente sociale cui essa appartiene.
Per poter cessare il versamento del contributo si dovrebbe dimostrare l'avvenuta indipendenza economica del figlio mantenuto oppure la sua colpa nel non essersi posto nelle condizioni di rendersi economicamente indipendente con lo svolgimento di un lavoro adeguato (ovvero adeguato al titolo di studio conseguito).
Nel suo caso, essendo sua figlia laureata in psicologia non le si può imporre di svolgere un lavoro inadeguato rispetto al titolo di studio.
Se, poi, effettivamente sua figlia incolpevolmente non riesce a trovare un lavoro nella propria città o altrove con la semplice laurea ha tutti i diritti di frequentare un corso di specializzazione che le consenta di acquisire maggiore specializzazione. (Sempre che corrisponda al vero che sua figlia con la semplice abilitazione non possa trovare occupazione nel suo campo!). Occorrerà valutare, quindi, se è sua figlia a non volere cercare o accettare impieghi che richiedono la semplice laurea. Si sa, infatti che per i medici, per esempio, la specializzazione in una branca è indispensabile per poter trovare impiego ma non è escluso che, in attesa della stessa, possano ugualmente lavorare come generici, svolgendo guardie mediche,per es.
Lo stesso vale per sua figlia, ben potrebbe trovare una occupazione attinente alla sua laurea e studiare per la specializzazione contemporaneamente.
Per poter escludere il potrarsi dell'obbligo di mantenimento nei confronti di sua figlia occorre valutare, in definitiva, se essa "versi in colpa per non essersi messa in condizione, od essersi rifiutata, di procurarsi un proprio reddito" (così cass.n.3570 del 1987); l'onere della prova delle condizioni per la cessazione della sussistenza di tale obbligo incombe sul genitore.
In conclusione, il suo obbligo cesserà quando e se sua figlia si troverà avviata ad un effettivo lavoro,oppure se viene dimostrato di aver messo la stessa nelle condizioni di procurarsi tale idoneo lavoro o di ottenere un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lavorativa.
L'obbligo di mantenimento cesserà anche allorchè si provi che la stessa abbia raggiunto una età tale da far presumere la sua capacità di provvedere a sè stessa (27 anni potrebbe essere considerata una età idonea) -ved. Cassazione nn.3416 e 5874 del 1981.
Spetta, poi, al giudice valutare caso per caso se il figlio adulto abbia diritto a percepire ancora l'assegno di mantenimento o debba accontentarsi di quello alimentare.

L'assegno alimentare,invero, spetta sempre ed in ogni tempo al figlio che si trovi nell'impossibilità di assicurarsi lo stretto necessario per vivere.
Avendo tale assegno natura assistenziale, esso è ben diverso dall'assegno di mantenimento che viene commisurato al tenore di vita ed al reddito del proprio genitore.

Con i migliori saluti.

Diritto & Famiglia


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