premesso che sono divorziato ed ho una figlia di anni 27,laureata in
psicologia e regolarmente abilitata,ma senza un posto di
lavoro in quanto la stessa sostiene che non vene sono e quindi è un suo diritto
continuare a studiare per una specializzazione
e ad essere mantenuta,tutto ciò è giusto?
Per Diritto & Famiglia risponde l'avv. Cinzia Petitti.
Il genitore, anche divorziato, ha l'obbligo di contribuire, in proporzione
delle sue capacità, all'assistenza e mantenimento dei figli anche maggiorenni.
" Il diritto del figlio ad essere mantenuto dai genitori non cessa con
il raggiungimento della maggiore età, ma si potrae sino a quando egli non è
in grado di provvedere a sè stesso o non versi in colpa per il mancato
raggiungimento della indipendenza economica" /per tutte ved.
Cassazione 8868/98.
Il diritto dei figli di conseguire ulteriori titoli professionali, inoltre,
dipende dal tenore economico della famiglia di provenienza, dall'ambiente
sociale cui essa appartiene.
Per poter cessare il versamento del contributo si dovrebbe dimostrare l'avvenuta
indipendenza economica del figlio mantenuto oppure la sua colpa nel non essersi
posto nelle condizioni di rendersi economicamente indipendente con lo
svolgimento di un lavoro adeguato (ovvero adeguato al titolo di studio
conseguito).
Nel suo caso, essendo sua figlia laureata in psicologia non le si può imporre
di svolgere un lavoro inadeguato rispetto al titolo di studio.
Se, poi, effettivamente sua figlia incolpevolmente non riesce a trovare un
lavoro nella propria città o altrove con la semplice laurea ha tutti i diritti
di frequentare un corso di specializzazione che le consenta di acquisire
maggiore specializzazione. (Sempre che corrisponda al vero che sua figlia con la
semplice abilitazione non possa trovare occupazione nel suo campo!). Occorrerà
valutare, quindi, se è sua figlia a non volere cercare o accettare impieghi che
richiedono la semplice laurea. Si sa, infatti che per i medici, per esempio, la
specializzazione in una branca è indispensabile per poter trovare impiego ma
non è escluso che, in attesa della stessa, possano ugualmente lavorare come
generici, svolgendo guardie mediche,per es.
Lo stesso vale per sua figlia, ben potrebbe trovare una occupazione attinente
alla sua laurea e studiare per la specializzazione contemporaneamente.
Per poter escludere il potrarsi dell'obbligo di mantenimento nei confronti di
sua figlia occorre valutare, in definitiva, se essa "versi in colpa per non
essersi messa in condizione, od essersi rifiutata, di procurarsi un proprio
reddito" (così cass.n.3570 del 1987); l'onere della prova delle condizioni
per la cessazione della sussistenza di tale obbligo incombe sul genitore.
In conclusione, il suo obbligo cesserà quando e se sua figlia si troverà
avviata ad un effettivo lavoro,oppure se viene dimostrato di aver messo la
stessa nelle condizioni di procurarsi tale idoneo lavoro o di ottenere un titolo
sufficiente ad esercitare un'attività lavorativa.
L'obbligo di mantenimento cesserà anche allorchè si provi che la stessa abbia
raggiunto una età tale da far presumere la sua capacità di provvedere a sè
stessa (27 anni potrebbe essere considerata una età idonea) -ved. Cassazione
nn.3416 e 5874 del 1981.
Spetta, poi, al giudice valutare caso per caso se il figlio adulto abbia diritto
a percepire ancora l'assegno di mantenimento o debba accontentarsi di quello
alimentare.
L'assegno alimentare,invero, spetta sempre ed in ogni tempo al figlio che si
trovi nell'impossibilità di assicurarsi lo stretto necessario per vivere.
Avendo tale assegno natura assistenziale, esso è ben diverso dall'assegno di
mantenimento che viene commisurato al tenore di vita ed al reddito del proprio
genitore.
Con i migliori saluti.
Diritto & Famiglia