Spett. redazione, chiedo gentilmente come posso risolvere il mancato pagamento , oramai da quattro mesi, degli assegni di mantenimento che mi deve il mio ex marito come da Ordinanza del Giudice Civile, dovuti alla scrivente (lavoratrice precaria) e a mia figlia (minorenne).
Sottolineo che ad oggi non sono a conoscenza del lavoro che svolge il mio ex marito (forse libero professionista, consulenze, ecc.), ma sono in possesso della sua dichiarazione dei redditi dell'anno scorso.
Sino ad oggi ho lamentato i mancati pagamenti tramite mezzo telex senza ottenere alcuna risposta.
Rammento di un paio di Sentenze di Cassazione nelle quali si parla che.."in mancato pagamento degli assegni di mantenimento si configurano dei reati che incorrono alla carcerazione.." (è gradito sapere gli estremi di queste sentenze).
Concludo chiedendogli gentilmente, quali sono gli atti che posso produrre nei confronti del mio ex marito e/o i riferimenti normativi con cui poter procedere.
Colgo l'occasione per inviarle distinti saluti, e complimentarmi con voi per questo sito internet.
 

Per Diritto & Famiglia risponde l’avv. Marco Lo Giudice

Gent.le lettrice,

l’ordinanza di cui Lei fa menzione, e con la quale il Giudice civile ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti, viene considerata dal nostro ordinamento un "titolo esecutivo". Ciò significa che Lei può chiedere che venga data immediata esecuzione a quei provvedimenti che erano stati posti a carico del suo ex coniuge (in particolare, il pagamento degli assegni di mantenimento). E questo senza dovere dimostrare nient’altro.

E’, infatti, sufficiente che si rivolga al suo legale il quale provvederà a notificare al suo ex coniuge un precetto (cioè una formale intimazione ad adempiere il debito), insieme alla suddetta ordinanza. A questo punto, in caso di mancato pagamento entro un certo termine, si potrà procedere, a mezzo di Ufficiale Giudiziario, ad un pignoramento delle somme relative alle mensilità non pagate. Sarà il suo ex coniuge a dovere dimostrare, se vorrà difendersi in sede di opposizione, i motivi per i quali, secondo Lui, non può o non deve pagarLe gli assegni.

Per quanto riguarda gli aspetti penali della situazione in esame, l’art. 570 del codice penale prevede il reato di “Violazione degli obblighi di assistenza familiare” e, tra l’altro, sanziona con la reclusione fino ad un anno o con una multa, il comportamento di chi fa mancare i mezzi di sussistenza ai figli o al coniuge. La Giurisprudenza ha, però, ripetutamente precisato che è necessario separare nettamente il concetto civilistico di “mantenimento” (che si riferisce alle condizioni socio-economiche dei coniugi), dal concetto penalistico di “mezzi di sussistenza” (cioè quei mezzi economici minimi necessari per soddisfare le esigenze elementari di vita). Da ciò la giurisprudenza ha dedotto che il mancato pagamento degli assegni di mantenimento non può determinare automaticamente la sussistenza del reato in sede penale. Infatti il Giudice penale, per configurare il reato in questione, deve, in ogni caso, accertare se l’imputato non si trovi nell’impossibilità economica di mantenere e, soprattutto, se, a causa della mancata fornitura dei mezzi necessari per sopravvivere, l’avente diritto si è trovato concretamente in uno stato di bisogno.

Ora, venendo al suo caso, è necessario distinguere due situazioni. Infatti, per quanto riguarda il mancato pagamento degli assegni relativi al suo mantenimento, difficilmente può ravvisarsi una fattispecie di reato, poiché, pur non avendo un lavoro stabile, Lei mi dice di svolgere un’attività lavorativa che, sia pure in via precaria, Le permette di provvedere al suo sostentamento.

Le cose si complicano, invece, per il mancato mantenimento di sua figlia minorenne, la quale non può di certo provvedervi da sola. Infatti, dando per scontato che il suo ex coniuge abbia la capacità economica di provvedere al mantenimento, il mancato versamento dell’assegno per un periodo prolungato e continuativo potrebbe far presumere la volontà cosciente dello stesso di sottrarsi al proprio obbligo di assistenza sanzionato penalmente.

Tra l’altro, la Corte di Cassazione, con Sent. n. 5525/96, decidendo un caso analogo, ha precisato che il fatto che ai bisogni della prole abbia provveduto in via sussidiaria e temporanea l’altro coniuge, non vale ad escludere la sussistenza del reato e la conseguente responsabilità penale a carico del coniuge obbligato al mantenimento.

Cordiali saluti.

Marco Lo Giudice.


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