Spett. redazione, chiedo gentilmente come
posso risolvere il mancato pagamento , oramai da quattro mesi, degli assegni di
mantenimento che mi deve il mio ex marito come da Ordinanza del Giudice Civile,
dovuti alla scrivente (lavoratrice precaria) e a mia figlia (minorenne).
Sottolineo che ad oggi non sono a conoscenza del lavoro che svolge il mio ex
marito (forse libero professionista, consulenze, ecc.), ma sono in possesso
della sua dichiarazione dei redditi dell'anno scorso.
Sino ad oggi ho lamentato i mancati pagamenti tramite mezzo telex senza ottenere
alcuna risposta.
Rammento di un paio di Sentenze di Cassazione nelle quali si parla che.."in
mancato pagamento degli assegni di mantenimento si configurano dei reati che
incorrono alla carcerazione.." (è gradito sapere gli estremi di queste
sentenze).
Concludo chiedendogli gentilmente, quali sono gli atti che posso produrre nei
confronti del mio ex marito e/o i riferimenti normativi con cui poter procedere.
Colgo l'occasione per inviarle distinti saluti, e complimentarmi con voi per
questo sito internet.
Per Diritto & Famiglia risponde l’avv. Marco Lo
Giudice
Gent.le lettrice,
l’ordinanza di cui Lei fa menzione, e con la quale il Giudice civile ha adottato
i provvedimenti temporanei ed urgenti, viene considerata dal nostro ordinamento
un "titolo esecutivo". Ciò significa che Lei può chiedere che venga data
immediata esecuzione a quei provvedimenti che erano stati posti a carico del suo
ex coniuge (in particolare, il pagamento degli assegni di mantenimento). E
questo senza dovere dimostrare nient’altro.
E’, infatti, sufficiente che si rivolga al suo legale il quale provvederà a
notificare al suo ex coniuge un precetto (cioè una formale intimazione ad
adempiere il debito), insieme alla suddetta ordinanza. A questo punto, in caso
di mancato pagamento entro un certo termine, si potrà procedere, a mezzo di
Ufficiale Giudiziario, ad un pignoramento delle somme relative alle mensilità
non pagate. Sarà il suo ex coniuge a dovere dimostrare, se vorrà difendersi in
sede di opposizione, i motivi per i quali, secondo Lui, non può o non deve
pagarLe gli assegni.
Per quanto riguarda gli aspetti penali della situazione in esame, l’art. 570 del
codice penale prevede il reato di “Violazione degli obblighi di assistenza
familiare” e, tra l’altro, sanziona con la reclusione fino ad un anno o con una
multa, il comportamento di chi fa mancare i mezzi di sussistenza ai figli o al
coniuge. La Giurisprudenza ha, però, ripetutamente precisato che è necessario
separare nettamente il concetto civilistico di “mantenimento” (che si riferisce
alle condizioni socio-economiche dei coniugi), dal concetto penalistico di
“mezzi di sussistenza” (cioè quei mezzi economici minimi necessari per
soddisfare le esigenze elementari di vita). Da ciò la giurisprudenza ha dedotto
che il mancato pagamento degli assegni di mantenimento non può determinare
automaticamente la sussistenza del reato in sede penale. Infatti il Giudice
penale, per configurare il reato in questione, deve, in ogni caso, accertare se
l’imputato non si trovi nell’impossibilità economica di mantenere e,
soprattutto, se, a causa della mancata fornitura dei mezzi necessari per
sopravvivere, l’avente diritto si è trovato concretamente in uno stato di
bisogno.
Ora, venendo al suo caso, è necessario distinguere due situazioni. Infatti, per
quanto riguarda il mancato pagamento degli assegni relativi al suo mantenimento,
difficilmente può ravvisarsi una fattispecie di reato, poiché, pur non avendo un
lavoro stabile, Lei mi dice di svolgere un’attività lavorativa che, sia pure in
via precaria, Le permette di provvedere al suo sostentamento.
Le cose si complicano, invece, per il mancato mantenimento di sua figlia
minorenne, la quale non può di certo provvedervi da sola. Infatti, dando per
scontato che il suo ex coniuge abbia la capacità economica di provvedere al
mantenimento, il mancato versamento dell’assegno per un periodo prolungato e
continuativo potrebbe far presumere la volontà cosciente dello stesso di
sottrarsi al proprio obbligo di assistenza sanzionato penalmente.
Tra l’altro, la Corte di Cassazione, con Sent. n. 5525/96, decidendo un caso
analogo, ha precisato che il fatto che ai bisogni della prole abbia provveduto
in via sussidiaria e temporanea l’altro coniuge, non vale ad escludere la
sussistenza del reato e la conseguente responsabilità penale a carico del
coniuge obbligato al mantenimento.
Cordiali saluti.
Marco Lo Giudice.