From: Xxxx Xxxxxxx <xxxxxx@xxxxl.xx.xx>
To: "'redazione@dirittoefamiglia.it'" <diritto.famiglia@efra.it>
Subject: Assegno di mantenimento - Richiesta informazioni
Date: Wed, 15 Apr 1998 13:34:24 +0100

Buongiorno,
vi sarei grato se poteste darmi qualche consiglio.
La mia attuale compagna e` separata legalmente dal primo marito da circa 9 anni  ed hanno una figlia di XX anni.
Lei ha rinunciato alla possibilita` di ricevere un assegno di mantenimento, mentre invece il giudice ha stabilito che il padre debba passare un assegno mensile per la figlia, stabilito all'epoca in X00.000 lire.
L'importo e` stato passato alla mia compagna solo per un periodo di circa 2 anni e in maniera discontinua. Da novembre 1997 ad oggi e` stato di nuovo versato, con ritardi e solleciti, ed oggi il padre cerca di nuovo di "dimenticarsene".
Premettendo che si tratta di un lavoratore dipendente (fornaio) cosa e` possibile fare ?
O meglio, sappiamo che un giudice puo` stabilire che l'importo relativo al mantenimento venga versato direttamente dal datore di lavoro alla madre affidataria, ma in pratica come si deve fare ? Con chi bisogna parlare, dove ci si deve rivolgere ?
Per recuperare le cifre non versate, e` possibile agire in qualche modo ? E come ?
Vi ringrazio per l'attenzione e spero in una vostra gradita risposta.

Xxxxxxxx

Risponde la Redazione:

Con la premessa che quanto diremo attiene alla separazione legale (come quella da Lei descritta) e non al divorzio (che gode di una diversa normativa), possiamo rassicurarLa: strumenti di tutela ve ne sono senz'altro, tutti attivabili facendo ricorso all'assistenza di un buon legale.
Egli potrą dapprima quantificare l'entitą del debito alimentare attuale e di quello arretrato da corrispondere, grazie all'impiego delle tabelle ISTAT e quindi predisporre una intimazione al pagamento (atto di precetto) da notificare al padre moroso.
Successivamente, laddove quest'ultimo non provveda nemmeno dopo l'intimazione formale ad onorare i propri impegni, per le somme maturate si potrą pignorare lo stipendio (entro il massimo dei due quinti trattandosi di crediti alimentari) agendo presso il terzo datore di lavoro.
Infine, si potrą agire giudizialmente, ai sensi dell'art. 710 c.p.c., per ottenere una pronunzia giudiziale con la quale si obblighi il medesimo  datore di lavoro del padre moroso a corrispondere la somma dovuta direttamente alla Sua compagna, nella qualitą di genitrice affidataria.

Cordiali saluti.


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