From: "xxxxxxxx"
To: <redazione@dirittoefamiglia.it>
Subject: assegno divorzile
Date: Sun, 26 Jul 1998 00:09:52 +0200
X-Mailer: Microsoft Internet Mail 4.70.1161
Vorrei sapere se avete riferimenti giuridici per il calcolo dell'assegno divorzile
in caso di divorzio giudiziale: vorrei sapere, cioè, se le indennità di rischi
professionali specifici (esposizione a radiazioni ionizzanti, aumentato rischio di
contrarre malattie sierotrasmesse esposizione a gas anestetici) e l'indennità di
reperibilità siano o meno da tenere in considerazione nel calcolo dell'assegno divorzile?
Possono le due indennità essere considerate risarcimenti forfettari di danni patiendi e
quindi strettamente personali, non pignorabili e, quindi, tali da non aumentare il
reddito?
Grazie per la collaborazione e distinti saluti
xxxxxxxxxxxx
Risponde la Redazione:
Il quesito si presenta di non facile risoluzione in quanto non esiste in giurisprudenza
una univoca posizione in ordine alle indicate indennità.
Come criterio informatore di base la Corte di Cassazione ha affermato che spetta al
Giudice compiere indagini e valutazioni al fine di determinare se tali emolumenti debbano
o meno essere qualificati come proventi netti; tanto, anche prescindendo dalla natura e
dall'eventuale non incidenza ai fini fiscali, quantomeno in ordine alla impignorabilità.
Secondo alcuni, infatti, tali indennità, pur non avendo natura contributiva devono
ugualmente essere così valutate in quanto, nel corso del matrimonio, hanno pur sempre
costituito introiti che determinano migliori condizioni di vita sul piano economico;
pertanto da esse non si dovrebbe prescindere nella valutazione della situazione economica
dell'ex coniuge.
Ricadrà poi sulla parte interessata, in sede giudiziale, l'onere di sottoporre al giudice
di merito elementi di convincimento tali da mutare la situazione in proprio favore.
A puro titolo di esempio si potrebbe a tal fine considerare la seguente argomentazione: le
indennità di rischio servono, non solo a compensare un rischio probabile, ma anche ad
affrontare le eventuali spese che da tali rischi derivano - spese che ricadranno solo sul
coniuge onerato dal rischio medesimo.
O, anche, si potrebbe sottolineare che l'indennità di reperibilità costituisce un
risarcimento derivante da un danno concreto e già subito dalla vita di relazione del
soggetto la percepisce.
Cordiali saluti.