From: "xxxxxxxx"
To: <redazione@dirittoefamiglia.it>
Subject: assegno divorzile
Date: Sun, 26 Jul 1998 00:09:52 +0200
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Vorrei sapere se avete riferimenti giuridici per il calcolo dell'assegno divorzile in caso di divorzio giudiziale: vorrei sapere, cioè, se le indennità di rischi professionali specifici (esposizione a radiazioni ionizzanti, aumentato rischio di contrarre malattie sierotrasmesse esposizione a gas anestetici) e l'indennità di reperibilità siano o meno da tenere in considerazione nel calcolo dell'assegno divorzile?
Possono le due indennità essere considerate risarcimenti forfettari di danni patiendi e quindi strettamente personali, non pignorabili e, quindi, tali da non aumentare il reddito?
Grazie per la collaborazione e distinti saluti
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Risponde la Redazione:

Il quesito si presenta di non facile risoluzione in quanto non esiste in giurisprudenza una univoca posizione in ordine alle indicate indennità.
Come criterio informatore di base la Corte di Cassazione ha affermato che spetta al Giudice compiere indagini e valutazioni al fine di determinare se tali emolumenti debbano o meno essere qualificati come proventi netti; tanto, anche prescindendo dalla natura e dall'eventuale non incidenza ai fini fiscali, quantomeno in ordine alla impignorabilità.

Secondo alcuni, infatti, tali indennità, pur non avendo natura contributiva devono ugualmente essere così valutate in quanto, nel corso del matrimonio, hanno pur sempre costituito introiti che determinano migliori condizioni di vita sul piano economico; pertanto da esse non si dovrebbe prescindere nella valutazione della situazione economica dell'ex coniuge.
Ricadrà poi sulla parte interessata, in sede giudiziale, l'onere di sottoporre al giudice di merito elementi di convincimento tali da mutare la situazione in proprio favore.
A puro titolo di esempio si potrebbe a tal fine considerare la seguente argomentazione: le indennità di rischio servono, non solo a compensare un rischio probabile, ma anche ad affrontare le eventuali spese che da tali rischi derivano - spese che ricadranno solo sul coniuge onerato dal rischio medesimo.
O, anche, si potrebbe sottolineare che l'indennità di reperibilità costituisce un risarcimento derivante da un danno concreto e già subito dalla vita di relazione del soggetto la percepisce.

Cordiali saluti.


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