ho apprezzato molto il vostro sito che si è
dimostrato utilissimo per molti aspetti.
Gradirei , se possibile , ricevere una
spiegazione sulla differenza tra una unione in matrimonio in comunione dei
beni o in separazione.
Spiegandomi i miei diritti e doveri nei due
casi e in che modo verrebbero intaccati i nostri beni nel caso di eventi non
prevedibili.
Per Diritto & Famiglia risponde il Direttore,
avv. Enrico Franceschetti.
Caro Lettore,
il quesito che ci pone necessiterebbe di ampio
spazio per poter trovare una esauriente risposta, spazio di cui questo mezzo
dispone solo limitatamente..
Ciò non di meno, vedrò di offrirle una
illustrazione di massima dei regimi patrimoniali familiari consentiti
dall'ordinamento italiano.
Con la riforma del 1975 il nostro legislatore ha
disposto, quale soluzione ordinaria ed "automatica" per i
neo-coniugi, il regime patrimoniale di comunione dei beni, semprecchè al
momento della celebrazione del matrimonio essi non optino esplicitamente per
un regime differente.
Le famiglie formatesi prima del 1975, assoggettate
automaticamente al regime patrimoniale allora in vigore, cioè a quello di
separazione dei beni, sono passate al nuovo regime per tutti gli acquisti
effettuati dal 20 settembre 1975 in poi, a meno che non abbiano provveduto,
entro il 15 gennaio 1978, a compiere un atto formale in cui si dichiarava la
propria volontà contraria.
Comunione di beni.
Come si è detto, questo è il regime scelto in via
"normale" dal nostro legislatore, in quanto convinto che esso
realizzi meglio il dettato Costituzionale e tuteli la parità dei coniugi
anche laddove ve ne sia uno più "debole", cioè meno
patrimonialmente dotato.
La norma definisce con precisione cosa possa
entrare in comunione e cosa no: in linea generale, può dirsi che entrano in
comunione tutti i beni acquistati in epoca successiva al matrimonio, che lo
siano stati separatamente o congiuntamente. E' importante notare che rientrano
nella comunione i beni pervenuti dopo il matrimonio anche se acquistati con il
denaro di uno solo dei due coniugi, a meno che tale denaro non si sia reso
disponibile a seguito di una vendita o di una permuta con beni di esclusiva
proprietà. Tale provenienza va dichiarata nell'atto di acquisto.
Non fanno parte della comunione, invece, i
beni personali e quelli pervenuti ad uno dei coniugi per donazione o eredità,
oppure ancora quelli acquisiti prima della data delle nozze.
L'amministrazione ordinaria dei beni comuni può
essere compiuta da uno solo dei coniugi, senza il necessario consenso
dell'altro, mentre per l'amministrazione straordinaria occorre l'assenso di
entrambi allorquando essa comporti una "modifica in peggio" della
consistenza patrimoniale.
La comunione dei beni può essere sciolta in
qualunque momento, per volontà dei coniugi o come conseguenza di una serie di
situazioni (divorzio, fallimento di uno dei coniugi, morte) che ne comportino
la fine.
Comunione convenzionale.
E' una forma particolare di comunione dei beni, modificata con atto notarile
per disciplinare analiticamente le categorie di beni da assoggettare alla
comunione o meno, ferme restando le disposizioni in ordine all'amministrazione
dei beni in comproprietà e sulla distribuzione delle quote che deve essere
comunque pari al 50%.
In ogni caso rimangono estranei alla comunione i beni personali, quelli che
occorrono per lo svolgimento di una professione, i proventi pervenuti a titolo
di risarcimento di un danno e come pensione per perdita totale o parziale di
capacità lavorativa.
Separazione dei beni.
Se i coniugi decidono di scegliere tale regime
patrimoniale ne devono fare espressa dichiarazione al momento delle nozze o
anche successivamente; in tale ultimo caso occorrerà un atto
pubblico da trascrivere sul certificato di matrimonio.
Questo regime patrimoniale consente la titolarità
esclusiva dei beni (e pertanto l'amministrazione ed il godimento) in capo
all'acquirente, e viene scelto solitamente laddove esistano determinate
convenienze fiscali.
Per ottenere la cointestazione di un bene, una
volta optato per il regime di separazione, occorrerà esplicitamente
dichiarare all'atto dell'acquisto tale volontà, specificando anche la quota
di comproprietà da assegnare.
Cordiali saluti.