ho apprezzato molto il vostro sito che si è dimostrato utilissimo per molti aspetti.
Gradirei , se possibile , ricevere una spiegazione sulla differenza tra una unione in matrimonio in comunione dei beni o in separazione.
Spiegandomi i miei diritti e doveri nei due casi e in che modo verrebbero intaccati i nostri beni nel caso di eventi non prevedibili.

 

Per Diritto & Famiglia risponde il Direttore, avv. Enrico Franceschetti.

 
Caro Lettore,
il quesito che ci pone necessiterebbe di ampio spazio per poter trovare una esauriente risposta, spazio di cui questo mezzo dispone solo limitatamente..
Ciò non di meno, vedrò di offrirle una illustrazione di massima dei regimi patrimoniali familiari consentiti dall'ordinamento italiano.
 
Con la riforma del 1975 il nostro legislatore ha disposto, quale soluzione ordinaria ed "automatica" per i neo-coniugi, il regime patrimoniale di comunione dei beni, semprecchè al momento della celebrazione del matrimonio essi non optino esplicitamente per un regime differente.
Le famiglie formatesi prima del 1975, assoggettate automaticamente al regime patrimoniale allora in vigore, cioè a quello di separazione dei beni, sono passate al nuovo regime per tutti gli acquisti effettuati dal 20 settembre 1975 in poi, a meno che non abbiano provveduto, entro il 15 gennaio 1978, a compiere un atto formale in cui si dichiarava la propria volontà contraria.
 
Comunione di beni.
Come si è detto, questo è il regime scelto in via "normale" dal nostro legislatore, in quanto convinto che esso realizzi meglio il dettato Costituzionale e tuteli la parità dei coniugi anche laddove ve ne sia uno più "debole", cioè meno patrimonialmente dotato.
La norma definisce con precisione cosa possa entrare in comunione e cosa no: in linea generale, può dirsi che entrano in comunione tutti i beni acquistati in epoca successiva al matrimonio, che lo siano stati separatamente o congiuntamente. E' importante notare che rientrano nella comunione i beni pervenuti dopo il matrimonio anche se acquistati con il denaro di uno solo dei due coniugi, a meno che tale denaro non si sia reso disponibile a seguito di una vendita o di una permuta con beni di esclusiva proprietà. Tale provenienza va dichiarata nell'atto di acquisto.
 Non fanno parte della comunione, invece, i beni personali e quelli pervenuti ad uno dei coniugi per donazione o eredità, oppure ancora quelli acquisiti prima della data delle nozze.
L'amministrazione ordinaria dei beni comuni può essere compiuta da uno solo dei coniugi, senza il necessario consenso dell'altro, mentre per l'amministrazione straordinaria occorre l'assenso di entrambi allorquando essa comporti una "modifica in peggio" della consistenza patrimoniale.
La comunione dei beni può essere sciolta in qualunque momento, per volontà dei coniugi o come conseguenza di una serie di situazioni (divorzio, fallimento di uno dei coniugi, morte) che ne comportino la fine.
 
Comunione convenzionale.
E' una forma particolare di comunione dei beni, modificata con atto notarile per disciplinare analiticamente le categorie di beni da assoggettare alla comunione o meno, ferme restando le disposizioni in ordine all'amministrazione dei beni in comproprietà e sulla distribuzione delle quote che deve essere comunque pari al 50%.
In ogni caso rimangono estranei alla comunione i beni personali, quelli che occorrono per lo svolgimento di una professione, i proventi pervenuti a titolo di risarcimento di un danno e come pensione per perdita totale o parziale di capacità lavorativa.
 
Separazione dei beni.
Se i coniugi decidono di scegliere tale regime patrimoniale ne devono fare espressa dichiarazione al momento delle nozze o anche successivamente; in tale ultimo caso occorrerà un atto pubblico da trascrivere sul certificato di matrimonio.
Questo regime patrimoniale consente la titolarità esclusiva dei beni (e pertanto l'amministrazione ed il godimento) in capo all'acquirente, e viene scelto solitamente laddove esistano determinate convenienze fiscali.
Per ottenere la cointestazione di un bene, una volta optato per il regime di separazione, occorrerà esplicitamente dichiarare all'atto dell'acquisto tale volontà, specificando anche la quota di comproprietà da assegnare.
 
Cordiali saluti.

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