Subject: Fwd: tutela

"Sono un genitore, rappresentante  di genitori in una scuola elementare, non sono riuscito a trovare sul suo sito la documentazione concernente la responsabilità civile e penale sulla tutela e l'incolumità dei bambini all'interno della scuola da parte del personale docente e non.
Sapreste gentilmente indicarmi dove dovrei cercare ? Dato che insegnanti e personale non docente spesso declinano responsabilità sulla tutela e protezione dei bambini all'interno delle mura scolastiche e durante le ore di lezione ?
Grazie"
 

Risponde l'avv. Cinzia Petitti per Diritto & Famiglia

Una norma di carattere generale, l'art. 2048 del Codice Civile, ci viene in aiuto per risolvere i dubbi  del sig. Giuseppe.

Tale norma, titolata "responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte" , dispone che "i precettori (tra cui senza dubbio rientrano gli insegnanti ed i maestri in genere) e coloro che insegnano un mestiere o un arte sono responsabili del danno  cagionato dal fatto illecito dei loro allievi..nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza..le persone indicate..sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto". Tale norma è stata in molti casi invocata per sanzionare la condotta colposa degli insegnanti per mancato controllo sugli alunni.. In particolare si è stabilito il nesso causale tra l'assenza ingiustificata dall'aula dell'insegnante ed il danno subito da uno degli allievi in conseguenza di una condotta imprudente del compagno di classe (Cass.civ. 9742/97). La colpa dell'insegnante per il fatto illecito dei suoi alunni si basa quindi su una colpa presunta, ovvero sulla presunzione di negligente adempimento dell'obbligo di sorvegliare gli allievi. Si tratta di una responsabilità personale per colpa propria (presunta) e per fatto altrui.
Accanto alla norma codistica si può consultare anche la legislazione speciale. Il Regio Decreto 30, aprile 1924, n.965, al suo art. 39, nel prevedere i diversi obblighi del personale docente, così dispone: "devono assistere all'ingresso ed all'uscita dei propri alunni..trovarsi nell'istituto almeno cinque minuti prima che inizi la lezione". Ed ancora, la legge 11.07.1980 n.312 (vedi anche dlg 16 aprile 1994, n.297), al suo art. 61, titolato disciplina della responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente, prevede che "la responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle Istituzioni educative statali per comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi.."
Per quanto riguarda la responsabilità penale, è ovvio che l'insegnante, così come il personale non docente, risponderanno, verificata la sussistenza dell'evento e dell'elemento psicologico (dolo,colpa..), del reato previsto dal codice penale che si è verificato a seguito della loro condotta. Si pensi all'ipotesi di maltrattamenti, abuso dei mezzi di correzione, di percosse o di fatti ancora più gravi commessi ai danni degli alunni . E' noto il caso di quel'insegnante punito dalle legge perchè era solito umiliare e maltrattare, sia fisicamente, sia psicologicamente, in diverso modo i propri alunni. Ciònonostante giustificasse la sua condotta con presunte finalità educative.
 
Cordiali saluti.

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