Egr. Avvocato, mi permetto di porle un quesito
al quale spero possa rispondermi.
Mi chiamo XXx Xxxxx, sono separato dal 1993, abbiamo due figlie e mia
moglie è dipendente della a.s.l. Le chiedo: se torno a casa di mia moglie è
possibile mantenere lo stato di separazione consensuale?
In caso affermativo Lei perderebbe il dirittto degli assegni famigliari?
Preciso, che il Comune ha dichiarato che cambiando residenza da quella attuale a
quella di mia moglie la stessa mi prenderebbe in carico sul relativo
stato di famiglia.
Come mi devo comportare tenendo presente che mia moglie prima di una eventuale
ricongiunzione vorrebbe fare passare un periodo di tempo?
La ringrazio anche se non potrà rispondermi.-
Distinti Saluti
Per Diritto & Famiglia risponde l’avv. Marco Lo
Giudice
Gent.le Lettore,
il nostro ordinamento giuridico prevede la possibilità di rimuovere lo stato di separazione legale sussistente tra due coniugi a seguito della loro riconciliazione. Quest’ultima si verifica nel momento in cui i coniugi ricostituiscono il consorzio familiare, inteso quale comunione materiale e spirituale tra di loro. La Giurisprudenza ha, più volte, avuto modo di precisare che la riconciliazione , quindi, richiede qualcosa in più della semplice “coabitazione”, intesa quale ripresa della permanenza sotto lo stesso tetto. La riconciliazione, infatti, deve tradursi nella ripresa di una sostanziale “convivenza” che si verifica qualora i coniugi riacquistino quella reciproca stima, interessamento e comprensione e riprendano a manifestarsi vicendevolmente quei sentimenti degni di un vero consorzio familiare.
Da ciò scaturisce che, tornando a casa di Sua moglie, Lei non porrebbe in essere un comportamento necessariamente incompatibile con lo stato di separazione e tale da eliminarlo, perché in tal modo ricostituirebbe solo l’elemento materiale della comunione familiare.
Tanto più che la ripresa della coabitazione sarebbe logicamente dettata dalla necessità di sperimentare, per un determinato periodo, se sussistono tra di Voi le condizioni per la ripresa di una vita in comune (la vera comunione spirituale). Soluzione questa che, oltretutto, viene incontro agli interessi di Sua moglie la quale vorrebbe evitare una ricongiunzione immediata.
Al termine di questo periodo di “prova”, potreste anche formalizzare espressamente, mediante una semplice dichiarazione, la vostra riconciliazione, così come prevede la legge.
In merito al problema degli assegni familiari, ritengo che la situazione attuale potrebbe variare qualora Lei fosse percettore di reddito. Infatti uno dei presupposti per la fruizione dell’assegno è il rispetto di determinati limiti di reddito da parte del nucleo familiare complessivamente considerato. Ora, questi limiti possono essere aumentati qualora il richiedente sia separato legalmente. E’ possibile, quindi, che, a seguito della formale ricostituzione del suo nucleo familiare, tale limite si abbassi di nuovo, senza contare che il suo eventuale reddito personale, innalzando quello complessivo della famiglia, potrebbe incidere negativamente sul diritto alla percezione dell’assegno.
Cordiali saluti.
Marco Lo Giudice