sono separato da quasi tre anni e da sempre mi ritrovo con grossi problemi relativi alla corresponsione, alla ex-moglie affidataria di due minorenni, del 50% delle spese scolastiche e mediche STRAORDINARIE, cosi' come prescritto nelle disposizioni del Giudice istruttore.
Domando:
- puo', la ex-moglie, cumulare nel tempo tali esose spese per poi richiederle all'improvviso minacciando, in caso di ritardo dei rimborsi, denunce-querele e pignoramenti sulla mia busta paga?
- quali sono dettagliatamente, se possibile, le spese mediche e scolastiche STRAORDINARIE?
- posso ottenere, dalla ex-moglie, le fotocopie AUTENTICATE, con spese a mio cario, per fini fiscali (dichiarazione dei redditi) di tutte le fatture, scontrini fiscali, prescrizioni, ecc.?
- i quadernoni, le penne cancellabili, i diari, gli zaini, le scarpe di ginnastica, le tute, lo scuola-bus privato (quando la scuola e' a 400 metri da casa), sono SPESE SCOLASTICHE STRAORDINARIE?
- i medicinali da banco, gli antipiretici, gli antinfiammatori, gli sciroppi per la tosse, le soluzioni per aerosol, i decongestionanti per vie nasali, la cura della carie dentaria, sono SPESE MEDICHE STRAORDINARIE?  

Risponde l'avv. Cinzia Petitti, per Diritto & Famiglia

Gent.mo sig. xxxx, cercherò di fornirle le informazioni richieste.
La sentenza n.4459 del 1999 così dispone :"il genitore cui sono affidati i figli ha l'esercizio esclusivo della potestà, mentre soltanto le decisioni di maggiore interesse devono essere adotattate da entrambi i genitori". 
Occorre dunque distinguere il concetto di spese straordinarie da quello di scelte straodinarie (rectius "decisioni di maggiore interesse") per cui soltanto nel secondo caso il coniuge non afidatario può intervenire nell'interesse dei figli. 
Di conseguenza, non vi è a carico del coniuge affidatariio alcun obbligo di previa concertazione con l'altro coniuge sulla determinazione delle spese straordinarie, nei limiti in cui esse non implichino decisioni di maggiore interesse per i figli" (potrà trovare per esteso il contenuto della sentenza nella rivista Famiglia e Diritto n.4 del 1999 pagg. 318 ss). 
La sentenza interviene per la prima volta sul problema della definizione, quantificazione ed eventuale concertazione delle spese straordinarie, affermando che le spese straordinarie (anche se rilevanti, es viaggi all'estero) che non investono decisioni di maggiore interesse per i figli possono essere decise dal coniuge affidatario senza la necessità di chiedere il parere all'altro. Allorquando le spese investono decisioni importanti (es. scelta di indirizzo religioso, della scuola da frequentare, della operazione chirugica) esse devono essere concordate da entrambi i genitori.

Una sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria del 04. 04. 1992, invero, avvertiva che "i criteri di determinazione di tale concorso (nelle spese straodinarie) possono essere fissati nella necessità della spesa e nella sua documentazione". 
Il criterio della necessità non viene richiamato nella sentenza del 1999 ma quello della documentazione sì.
E' ovvio che il coniuge che pretende il pagamento delle spese straordinarie deve documentarle (e di conseguenza sua moglie sarà tenuta a lascirarLe le copie necessarie ai fini delle esenzioni fiscali).
In linea di massima nulla si dice in ordine alla possibilità o meno del genitore affidatario di cumulare le spese e richiederle tutte insieme o di volta in volta. Tuttavia, a rigor di logica, il genitore affidatatario sarebbe tenuto di volta in volta (o, perlomeno, periodicamente, non una volta all'anno per intenderci) a presentare la documantazione della spesa straodinaria. Ciò anche ai fini fiscali, per consentire al non affidatario di scaricarsi nei termini di legge tali spese.

Invero, nessuna sentenza ha mai dettagliatamente fornito un elenco delle spese da definirsi straordinarie e di quelle che non lo sono ( e che quindi vanno effettuate utilizzando l'assegno di mantenimento fissato dal Tribunale).
Queste si stabiliscono a rigor di logica. Per esempio, a mio avviso,
- i quadernoni, le penne cancellabili, i diari, gli zaini, le scarpe di ginnastica, le tute, non rientrano nel concetto di spese straodinarie ma in quelle di tipo ordinario (ricomprese nell'assegno di mantenimento);
lo scuola-bus privato potrebbe considerarsi una spesa straordinaria
- i medicinali da banco, gli antipiretici, gli antinfiammatori, gli sciroppi per la tosse, le soluzioni per aerosol, i decongestionanti per vie nasali, la cura della carie dentaria, sono spese straorodinarie anchè perchè attinenti a patologie mediche non prevedibili (influenza) o costose (cura dei denti).

Cordiali saluti

Diritto & Famiglia


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