sono separato da quasi tre anni e da sempre mi ritrovo con grossi problemi relativi alla corresponsione, alla ex-moglie affidataria di due minorenni, del 50% delle spese scolastiche e mediche STRAORDINARIE, cosi' come prescritto nelle disposizioni del Giudice istruttore.Domando:- puo', la ex-moglie, cumulare nel tempo tali esose spese per poi richiederle all'improvviso minacciando, in caso di ritardo dei rimborsi, denunce-querele e pignoramenti sulla mia busta paga?- quali sono dettagliatamente, se possibile, le spese mediche e scolastiche STRAORDINARIE?- posso ottenere, dalla ex-moglie, le fotocopie AUTENTICATE, con spese a mio cario, per fini fiscali (dichiarazione dei redditi) di tutte le fatture, scontrini fiscali, prescrizioni, ecc.?- i quadernoni, le penne cancellabili, i diari, gli zaini, le scarpe di ginnastica, le tute, lo scuola-bus privato (quando la scuola e' a 400 metri da casa), sono SPESE SCOLASTICHE STRAORDINARIE?- i medicinali da banco, gli antipiretici, gli antinfiammatori, gli sciroppi per la tosse, le soluzioni per aerosol, i decongestionanti per vie nasali, la cura della carie dentaria, sono SPESE MEDICHE STRAORDINARIE?
Risponde l'avv. Cinzia Petitti, per Diritto & Famiglia
Gent.mo sig. xxxx, cercherò di fornirle le
informazioni richieste.
La sentenza n.4459 del 1999 così dispone :"il genitore cui sono
affidati i figli ha l'esercizio esclusivo della potestà, mentre soltanto le
decisioni di maggiore interesse devono essere adotattate da entrambi i genitori".
Occorre dunque distinguere il concetto di spese straordinarie da quello di
scelte straodinarie (rectius "decisioni di maggiore interesse") per
cui soltanto nel secondo caso il coniuge non afidatario può intervenire
nell'interesse dei figli.
Di conseguenza, non vi è a carico del coniuge affidatariio alcun obbligo di
previa concertazione con l'altro coniuge sulla determinazione delle spese
straordinarie, nei limiti in cui esse non implichino decisioni di maggiore
interesse per i figli" (potrà trovare per esteso il contenuto della
sentenza nella rivista Famiglia e Diritto n.4 del 1999 pagg. 318 ss).
La sentenza interviene per la prima volta sul problema della definizione,
quantificazione ed eventuale concertazione delle spese straordinarie, affermando
che le spese straordinarie (anche se rilevanti, es viaggi all'estero) che non
investono decisioni di maggiore interesse per i figli possono essere decise dal
coniuge affidatario senza la necessità di chiedere il parere all'altro.
Allorquando le spese investono decisioni importanti (es. scelta di indirizzo
religioso, della scuola da frequentare, della operazione chirugica) esse devono
essere concordate da entrambi i genitori.
Una sentenza della Corte di Appello di Reggio
Calabria del 04. 04. 1992, invero, avvertiva che "i criteri di
determinazione di tale concorso (nelle spese straodinarie) possono essere
fissati nella necessità della spesa e nella sua documentazione".
Il criterio della necessità non viene richiamato nella sentenza del 1999 ma
quello della documentazione sì.
E' ovvio che il coniuge che pretende il pagamento delle spese straordinarie deve
documentarle (e di conseguenza sua moglie sarà tenuta a lascirarLe le copie
necessarie ai fini delle esenzioni fiscali).
In linea di massima nulla si dice in ordine alla possibilità o meno del
genitore affidatario di cumulare le spese e richiederle tutte insieme o di volta
in volta. Tuttavia, a rigor di logica, il genitore affidatatario sarebbe tenuto
di volta in volta (o, perlomeno, periodicamente, non una volta all'anno per
intenderci) a presentare la documantazione della spesa straodinaria. Ciò anche
ai fini fiscali, per consentire al non affidatario di scaricarsi nei termini di
legge tali spese.
Invero, nessuna sentenza ha mai dettagliatamente
fornito un elenco delle spese da definirsi straordinarie e di quelle che non lo
sono ( e che quindi vanno effettuate utilizzando l'assegno di mantenimento
fissato dal Tribunale).
Queste si stabiliscono a rigor di logica. Per esempio, a mio avviso,
- i quadernoni, le penne cancellabili, i diari, gli zaini, le scarpe di
ginnastica, le tute, non rientrano nel concetto di spese straodinarie ma in
quelle di tipo ordinario (ricomprese nell'assegno di mantenimento);
lo scuola-bus privato potrebbe considerarsi una spesa straordinaria
- i medicinali da banco, gli antipiretici, gli antinfiammatori, gli sciroppi per
la tosse, le soluzioni per aerosol, i decongestionanti per vie nasali, la cura
della carie dentaria, sono spese straorodinarie anchè perchè attinenti a
patologie mediche non prevedibili (influenza) o costose (cura dei denti).
Cordiali saluti
Diritto & Famiglia