Spett. redazione, ho avuto di recente una
discussione con amici sul significato della parola reato , e se l'adulterio
rientrasse o meno in questa categoria, e se si, quali sanzioni comportasse.
Potreste fornirmi chiarimenti? Cordiali saluti. Carla
Per Dirittoefamiglia risponde l’avv. Marco Lo
Giudice
Gent.le Sig.ra,
tenterò di darLe una definizione del reato che sia, per quanto mi è possibile,
comprensibile.
Il “reato” può qualificarsi come quel comportamento contrario alle prescrizioni
della legge, al quale il nostro ordinamento giuridico ricollega, come sanzione,
una pena.
Per rispondere al suo quesito, però, è necessario fare una premessa.
Uno dei doveri fondamentali che scaturiscono dal matrimonio è quello della
fedeltà tra i coniugi (oltre a quello della collaborazione, assistenza, etc.).
In passato il dovere di fedeltà era inteso in chiave strettamente fisica, come
fedeltà sessuale o sentimentale, ed assumeva un valore talmente rilevante da
prevedere conseguenze penali in caso di violazione. In particolare il codice
penale prevedeva due diversi reati a carico del coniuge che si rendeva autore di
tali comportamenti.
Infatti, l’art. 559 c.p. prevedeva il reato di “adulterio” a carico della moglie
che avesse tradito il marito, la quale veniva punita con la reclusione fino ad
un anno. Invece, l’art. 560 c.p. configurava il reato di “concubinato” a carico
del marito che avesse tenuto una concubina nella casa coniugale o altrove,
stabilendo la pena della reclusione fino a due anni.
Ma, la Corte Costituzionale, con due sentenze rispettivamente del 1968 e del
1969, ha dichiarato costituzionalmente illegittimi questi due articoli (ormai
abrogati), con la conseguenza che la violazione del dovere di fedeltà, non
costituisce più un reato sanzionato penalmente.
Nonostante ciò la fedeltà rimane, oggi, un valore giuridico, oltre che sociale,
molto importante e la giurisprudenza attribuisce ad esso il significato di
lealtà, intesa quale impegno reciproco di non tradire la fiducia dell’altro
coniuge.
Questo ci permette di capire perché la violazione di tale dovere può determinare
rilevanti conseguenze in campo civilistico.
Basti pensare al fatto che un adulterio frequente o ingiurioso può fondare la
richiesta di addebito della separazione a carico del coniuge colpevole di tale
comportamento, e ciò qualora si riesca a dimostrare che la crisi coniugale sia
stata la conseguenza diretta della violazione, avendone determinato
l’intollerabilità della convivenza o il pregiudizio per la prole.
Cordiali saluti.
Marco Lo Giudice