Spett. redazione, ho avuto di recente una discussione con amici sul significato della parola reato , e se l'adulterio rientrasse o meno in questa categoria, e se si, quali sanzioni comportasse. Potreste fornirmi chiarimenti?  Cordiali saluti. Carla
 

Per Dirittoefamiglia risponde l’avv. Marco Lo Giudice


Gent.le Sig.ra,

tenterò di darLe una definizione del reato che sia, per quanto mi è possibile, comprensibile.
Il “reato” può qualificarsi come quel comportamento contrario alle prescrizioni della legge, al quale il nostro ordinamento giuridico ricollega, come sanzione, una pena.
Per rispondere al suo quesito, però, è necessario fare una premessa.
Uno dei doveri fondamentali che scaturiscono dal matrimonio è quello della fedeltà tra i coniugi (oltre a quello della collaborazione, assistenza, etc.). In passato il dovere di fedeltà era inteso in chiave strettamente fisica, come fedeltà sessuale o sentimentale, ed assumeva un valore talmente rilevante da prevedere conseguenze penali in caso di violazione. In particolare il codice penale prevedeva due diversi reati a carico del coniuge che si rendeva autore di tali comportamenti.
Infatti, l’art. 559 c.p. prevedeva il reato di “adulterio” a carico della moglie che avesse tradito il marito, la quale veniva punita con la reclusione fino ad un anno. Invece, l’art. 560 c.p. configurava il reato di “concubinato” a carico del marito che avesse tenuto una concubina nella casa coniugale o altrove, stabilendo la pena della reclusione fino a due anni.
Ma, la Corte Costituzionale, con due sentenze rispettivamente del 1968 e del 1969, ha dichiarato costituzionalmente illegittimi questi due articoli (ormai abrogati), con la conseguenza che la violazione del dovere di fedeltà, non costituisce più un reato sanzionato penalmente.
Nonostante ciò la fedeltà rimane, oggi, un valore giuridico, oltre che sociale, molto importante e la giurisprudenza attribuisce ad esso il significato di lealtà, intesa quale impegno reciproco di non tradire la fiducia dell’altro coniuge.
Questo ci permette di capire perché la violazione di tale dovere può determinare rilevanti conseguenze in campo civilistico.
Basti pensare al fatto che un adulterio frequente o ingiurioso può fondare la richiesta di addebito della separazione a carico del coniuge colpevole di tale comportamento, e ciò qualora si riesca a dimostrare che la crisi coniugale sia stata la conseguenza diretta della violazione, avendone determinato l’intollerabilità della convivenza o il pregiudizio per la prole.

Cordiali saluti.

Marco Lo Giudice
 


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