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Buonasera,
Sono separato di fatto da mia moglie e, nonostante le numerose liti con lei, ho la fortuna di poter vedere frequentemente mia figlia a qualsiasi ora ma quasi sempre in presenza di mia moglie. Mia figlia ha cinque anni.
Ultimamente ho chiesto a mia moglie di poter vedere la bimba da solo, non solo per fare la solita passeggiata nel quartiere ma anche per averla un paio di ore a mia completa disposizione. Il problema nasce dal fatto che mia moglie pretende di sapere dove intendo recarmi con la bimba sostenendo che e' suo diritto.
Nella speranza di avere un Vostro parere in merito, invio i miei piu'cordiali saluti.
 

Risponde l'avv Cinzia Petitti
 

Gentile sig. xxxxxx
in merito al quesito che mi pone Le evidenzio quanto segue.Da quello che mi scrive s'intende che nessun deposito di ricorso sia stato fatto e nessuna udienza Presidenziale svolta.Il comportamento ostruzionistico di sua moglie non è legittimo. Invero,lei ha e conserva sulla minore la stessa potestà della madre.Ha pari diritti e doveri nei confronti di sua figlia. In mancanza di un provvedimento giudiziario che disponga in merito all'affidamento della minore (che oggi, per effetto della legge 54/06, è al 90% di tipo condiviso)lei ha ogni diritto di vedere sua figlia quando vuole e senza la presenza di sua moglie. Pertanto, sua moglie non le concede nulla nel farle vedere sua figlia frequentemente . E' un suo diritto sino a quando non si avrà una disciplina dei tempi di frequentazione. L'età della bimba è tale che anche il pernottamento dovrebbe esserle permesso. Nè sua moglie può sindacare cosa lei faccia con la minore nei tempi di permanenza.Lo spirito della legge sull'affidamento condiviso, peraltro, è proprio quello di evitare che un genitore si intrometta nel rapporto dell'altro con il figlio. La potestà ordinaria viene esercitata disgiuntamente. Ciò significa che quando il minore è con un genitore è questo a decidere cosa fare e non fare e non deve relazionare alcunchè all'altro, salvo, ovviamente, non si tratti di dovere adottare decisioni di carattere straordinario (questioni attinenti alla salute etc..). Le richieste di sua moglie non sono legittime. Non lo sarebbero in caso di separazione legale lo sono ancoro meno nel caso di separazione di fatto.
Cordialità
Il Direttore.
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