1)     in che misura devo versare gli alimenti e a chi devo intestare l'assegno;
2)     in che misura devo versare l'assegno di mantenimento e a chi intestarlo;
3)     per quanti anni ancora dovrò assistere mia figlia;
4)     nel caso in cui mia figlia (è successo) vuole trascorrere un lungo o breve periodo a casa mia, quali obblighi continuo ad avere io verso la mamma (sempre relativo a quel periodo) e viceversa;
5)     Considerato che la mia ex moglie ha chiesto, tramite il suo avvocato, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, cioè il DIVORZIO, in questa circostanza posso chiedere e ottenere la divisione di beni che nel corso della separazione ho ceduto a mia moglie? Posso discutere anche tutti gli obblighi che ho nei confronti di mia figlia?


Per Diritto & Famiglia risponde l'avv. p. Laura Pianese

Caro sig. Mario, proverò a fornirLe qualche risposta alle sue molte domande, con la speranza di poterLe offire qualche utile elemento di riflessione in ordine ai quesiti posti.
 
L'art. 155 del Codice Civile stabilisce che il giudice onerato di pronunziare la separazione, debba anche determinare la misura e il modo in cui il coniuge non affidatario deve contribuire al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei figli.
Tale contributo trova il suo fondamento nel fatto che, nonostante la separazione, entrambi i genitori restano obbligati a provvedere al mantenimento dei figli in proporzione alla rispettiva capacità di produzione di reddito.
 
Per quanto riguarda la nozione di "diritto al mantenimento", esso è precisamente il diritto all'assistenza materiale occorrente per le normali esigenze di vita secondo le possibilita economiche della famiglia.
 
La prestazione dei mezzi economici occorrenti per l'educazione e l'istruzione rientra nell'obbligo del mantenimento, e permane anche oltre la maggiore età fino a quando il figlio, completato il suo ciclo di studi e di istruzione, sia in grado di raggiungere la propria indipendenza economica.
In merito a queste problematiche, la Corte di Cassazione, è intervenuta più volte, affermando che "l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro secondo le regole dell'art. 148 cod. civ. al mantenimento dei figli, non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma continua invariato finchè i genitori o il genitore interessato non provi che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, oppure che è stato da loro posto nella concreta condizione di potere essere autosufficiente, ma non ne abbia tratto poi profitto per sua colpa" (Cass. 2 settembre 1996, 7990).
 
Da quanto ha scritto, posso ritenere che l'assegno di mantenimento da Lei versato a Sua figlia sia sostanzialmente proporzionato alla Sua capacità contributiva; per poterne cessare il versamento dovrebbe dimostrare l'avvenuto raggiungimento dell'indipendenza economica di Sua figlia oppure la sua colpa nel non essersi posta nelle condizioni di rendersi economicamente indipendente con lo svolgimento di un lavoro adeguato (ovvero adeguato al titolo di studio conseguito).
 
L'intestataria dell'assegno di mantenimento, fino a quando i figli sono minorenni, è senz'altro la madre affidataria. Con la maggiore età  invece, l'assegno può essere legittimamente corrisposto anche direttamente ai figli. Quindi, se lo ritiene opportuno, nell'interesse di Sua figlia, potrebbe tranquillamente decidere di optare per questa seconda possibilità.
Va detto infatti che il genitore non obbligato al versamento di un contributo di mantenimento e' legittimato ad agire in nome proprio ma nell'interesse del figlio maggiorenne e convivente solo nel caso di inadempimento del genitore obbligato.
 
L'assegno alimentare, invece, ha come presupposti lo stato di bisogno e l'impossibilità di provvedere alla propria sussistenza. E' un obbligo generale, stabilito dagli artt. 433 e ss., che grava sui componenti della famiglia fra loro.
Poichè Sua moglie ha un reddito da lavoro dipendente, e quindi è economicamente autosufficiente, lei, sig. Mario, dovrà preoccuparsi di corrispondere gli alimenti solo a sua figlia,  come in effetti sta già facendo, considerando che l'importo versato è comprensivo anche della quota relativa al mantenimento.
 
Perciò, quando Sua figlia soggiorna a casa Sua,  Lei non avrà nessun obbligo giuridico e patrimoniale nei confronti di Sua moglie.
 
Con la separazione dei coniugi, a norma dell'art. 191 c.c. viene a cessare il regime di comunione legale dei beni.  In particolare, gli effetti dello scioglimento della separazione dei beni si producono con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione o con l'acquisto d'efficacia del decreto di omologazione della separazione consensuale.
Se Lei, in conseguenza degli accordi di separazione, ha trasmesso la proprietà dei beni di Sua appartenenza a Sua moglie, quest'ultima, attraverso gli eventuali atti di trasferimento, è diventata la titolare esclusiva dei beni da Lei conferiti. Perciò, ora, non è più possibile modificare lo stato dei fatti.
 
Con i miei più cordiali saluti.

 


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