Per Diritto & Famiglia risponde l'avv. p. Laura Pianese
Caro sig. Mario, proverò a fornirLe qualche risposta alle sue molte
domande, con la speranza di poterLe offire qualche utile elemento di riflessione
in ordine ai quesiti posti.
L'art. 155 del Codice Civile stabilisce che il giudice onerato di pronunziare la
separazione, debba anche determinare la misura e il modo in cui il coniuge non
affidatario deve contribuire al mantenimento, all'istruzione e all'educazione
dei figli.
Tale contributo trova il suo fondamento nel fatto che, nonostante la
separazione, entrambi i genitori restano obbligati a provvedere al mantenimento
dei figli in proporzione alla rispettiva capacità di produzione di reddito.
Per quanto riguarda la nozione di "diritto al mantenimento", esso è precisamente
il diritto all'assistenza materiale occorrente per le normali esigenze di vita
secondo le possibilita economiche della famiglia.
La prestazione dei mezzi economici occorrenti per l'educazione e l'istruzione
rientra nell'obbligo del mantenimento, e permane anche oltre la maggiore età
fino a quando il figlio, completato il suo ciclo di studi e di istruzione, sia
in grado di raggiungere la propria indipendenza economica.
In merito a queste problematiche, la Corte di Cassazione, è intervenuta più
volte, affermando che "l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro secondo
le regole dell'art. 148 cod. civ. al mantenimento dei figli, non cessa
automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma continua invariato
finchè i genitori o il genitore interessato non provi che il figlio ha raggiunto
l'indipendenza economica, oppure che è stato da loro posto nella concreta
condizione di potere essere autosufficiente, ma non ne abbia tratto poi profitto
per sua colpa" (Cass. 2 settembre 1996, 7990).
Da quanto ha scritto, posso ritenere che l'assegno di mantenimento da Lei
versato a Sua figlia sia sostanzialmente proporzionato alla Sua capacità
contributiva; per poterne cessare il versamento dovrebbe dimostrare l'avvenuto
raggiungimento dell'indipendenza economica di Sua figlia oppure la sua colpa nel
non essersi posta nelle condizioni di rendersi economicamente indipendente con
lo svolgimento di un lavoro adeguato (ovvero adeguato al titolo di studio
conseguito).
L'intestataria dell'assegno di mantenimento, fino a quando i figli sono
minorenni, è senz'altro la madre affidataria. Con la maggiore età invece,
l'assegno può essere legittimamente corrisposto anche direttamente ai figli.
Quindi, se lo ritiene opportuno, nell'interesse di Sua figlia, potrebbe
tranquillamente decidere di optare per questa seconda possibilità.
Va detto infatti che il genitore non obbligato al versamento di un contributo di
mantenimento e' legittimato ad agire in nome proprio ma nell'interesse del
figlio maggiorenne e convivente solo nel caso di inadempimento del genitore
obbligato.
L'assegno alimentare, invece, ha come presupposti lo stato di bisogno e
l'impossibilità di provvedere alla propria sussistenza. E' un obbligo generale,
stabilito dagli artt. 433 e ss., che grava sui componenti della famiglia fra
loro.
Poichè Sua moglie ha un reddito da lavoro dipendente, e quindi è economicamente
autosufficiente, lei, sig. Mario, dovrà preoccuparsi di corrispondere gli
alimenti solo a sua figlia, come in effetti sta già facendo, considerando che
l'importo versato è comprensivo anche della quota relativa al mantenimento.
Perciò, quando Sua figlia soggiorna a casa Sua, Lei non avrà nessun obbligo
giuridico e patrimoniale nei confronti di Sua moglie.
Con la separazione dei coniugi, a norma dell'art. 191 c.c. viene a cessare il
regime di comunione legale dei beni. In particolare, gli effetti dello
scioglimento della separazione dei beni si producono con il passaggio in
giudicato della sentenza di separazione o con l'acquisto d'efficacia del decreto
di omologazione della separazione consensuale.
Se Lei, in conseguenza degli accordi di separazione, ha trasmesso la proprietà
dei beni di Sua appartenenza a Sua moglie, quest'ultima, attraverso gli
eventuali atti di trasferimento, è diventata la titolare esclusiva dei beni da
Lei conferiti. Perciò, ora, non è più possibile modificare lo stato dei fatti.
Con i miei più cordiali saluti.