Per Diritto & Famiglia risponde l'avv. p. Laura Pianese
Caro sig. Giovanni,
la questione che mi ha posto nella Sua domanda è stata oggetto di numerose
richieste di aiuto da parte dei lettori della rivista "Diritto & famiglia".
E' una fattispecie che si sta verificando con molta frequenza, ma le pronunce
giurisprudenziali a riguardo sono piuttosto rare e controverse.
La risposta che di seguito Le fornirò è basata sull'interpretazione e sulla
conoscenza della prassi giurisprudenziale attinente alla questione esaminata
con l'avvertenza che mancano, allo stato, decisioni specificamente relative
alla fattispecie di suo interesse.
E' prassi consolidata che il coniuge non affidatario sia tenuto a corrispondere
un assegno di mantenimento nei confronti della moglie per i figli maggiorenni e
conviventi con la madre, in virtù del fatto che quest'ultima debba sopportare
gli oneri relativi alla convivenza; così come "il genitore non obbligato al
versamento di un contributo di mantenimento e' legittimato ad agire in nome
proprio ma nell'interesse del figlio maggiorenne e convivente solo nel caso di
inadempimento del genitore obbligato."
Il figlio, con la maggiore età acquista la titolarità del diritto all'assegno di
mantenimento, per cui può farlo valere direttamente e personalmente nei
confronti del genitore, esercitando, in tal modo, un diritto di cui risulta
legittimamente titolare.
La realizzazione di questo diritto potrebbe concretizzarsi attraverso la stesura
di una lettera, indirizzata al padre, in cui esplicitamente il figlio
maggiorenne dichiari la manifesta volontà di ricevere l'assegno di mantenimento
posto a carico del genitore non affidatario.
Nel Suo caso, anche se Sua figlia ha accolto l'dea di un conto corrente in cui
versare i soldi per il suo mantenimento, Le consiglierei di formalizzare
l'accordo tra voi intercorso attraverso una lettera scritta che dimostri che Sua
figlia ha esercitato, nei Suoi confronti, il diritto di ricevere direttamente
l'assegno di mantenimento.
Mi corre l'obbligo di sottolineare che, la soluzione che Le ho prospettato non
garantisce in senso assoluto il raggiungimento del risultato.
Solo il dettato normativo, chiaro ed inequivoco, potrebbe, in linea teorica,
risolvere con certezza la questione posta. Ma tale dettato, come sa, non esiste.
Questa strategia, perciò, non esclude che la Sua ex moglie possa agire
giudizialmente per chiedere la ripetizione dell'assegno di mantenimento a lei
non corrisposto.
Credo, però che sia improbabile che un Tribunale possa disconoscere una
legittima dichiarazione di volontà di una figlia che rivendica un proprio
diritto nei confronti di un genitore.
Trattandosi di una questione particolarmente ricorrente, sarei lieta di essere
aggiornata sull'esito della vicenda che La occupa.
Con i miei più cordiali saluti.
Laura Pianese