ho agito come segue: mia figlia è maggiorenne da circa 6 mesi e d'accordo con lei da un paio di mesi ho aperto un conto presso la mia banca destinato a lei, dal quale lei (tramite me) ha la possibilità di prelievo (e ne ha già usufruito)  
Sono pertanto un paio di mesi che non corrispondo più l'assegno alla  mia ex-moglie che non ha tardato a farmi pervenire (tramite suo legale) la richiesta dei 2 mesi arretrati oltremodo gonfiati da una improbabile rivalutazione degli indici ISTAT 
L'avvocato che aveva seguito il mio divorzio (che ha avuto copia per conoscenza) e che mi ha contattato mi ha detto che, nonostante la maggiore età di mi figlia, per il fatto che la sua residenza è presso la mia ex-moglie, io sono comunque obbligato a corrispondere a lei (l'ex-moglie) l'assegno dovuto per il mantenimento figli. 
Il particolare della residenza non è citato nell'articolo di cui sopra, la mia domanda è pertanto questa: sono davvero obbligato a continuare a versare l'assegno alla mia ex-moglie invece che gestire un conto per mia figlia?
 

Per Diritto & Famiglia risponde l'avv. p. Laura Pianese

Caro sig. Giovanni,
 
la questione che mi ha posto nella Sua domanda è stata oggetto di numerose richieste di aiuto da parte dei lettori della rivista "Diritto & famiglia".
 
E' una fattispecie che si sta verificando con molta frequenza, ma le pronunce giurisprudenziali a riguardo sono piuttosto rare e controverse.
 
La risposta che di seguito Le fornirò è basata sull'interpretazione  e sulla conoscenza della prassi giurisprudenziale attinente alla questione esaminata
con  l'avvertenza che mancano, allo stato, decisioni specificamente relative alla fattispecie di suo interesse.
 
E' prassi consolidata che il coniuge non affidatario sia tenuto a corrispondere un assegno di mantenimento nei confronti della moglie per i figli maggiorenni e conviventi con la madre, in virtù del fatto che quest'ultima debba sopportare gli oneri relativi alla convivenza; così come "il genitore non obbligato al versamento di un contributo di mantenimento e' legittimato ad agire in nome proprio ma nell'interesse del figlio maggiorenne e convivente solo nel caso di inadempimento del genitore obbligato."
 
Il figlio, con la maggiore età acquista la titolarità del diritto all'assegno di mantenimento, per cui può farlo valere direttamente e personalmente nei confronti del genitore, esercitando, in tal modo, un diritto di cui risulta legittimamente titolare.
 
La realizzazione di questo diritto potrebbe concretizzarsi attraverso la stesura di una lettera, indirizzata al padre, in cui esplicitamente il figlio maggiorenne dichiari la manifesta volontà di ricevere l'assegno di mantenimento posto a carico del genitore non affidatario.
 
Nel Suo caso, anche se Sua figlia ha accolto l'dea di un conto corrente in cui versare i soldi per il suo mantenimento, Le consiglierei di formalizzare l'accordo tra voi intercorso attraverso una lettera scritta che dimostri che Sua figlia ha esercitato, nei Suoi confronti, il diritto di ricevere direttamente l'assegno di mantenimento.
 
Mi corre l'obbligo di sottolineare che, la soluzione che Le ho prospettato non garantisce in senso assoluto il raggiungimento del risultato.
Solo il dettato normativo, chiaro ed inequivoco, potrebbe, in linea teorica, risolvere con certezza la questione posta. Ma tale dettato, come sa, non esiste.
Questa strategia, perciò, non esclude che la Sua ex moglie  possa agire giudizialmente per chiedere la ripetizione dell'assegno di mantenimento a lei non corrisposto.
 
Credo, però che sia improbabile che un Tribunale possa disconoscere una legittima dichiarazione di volontà di una figlia che rivendica un proprio diritto nei confronti di un genitore.
 
Trattandosi di una questione particolarmente ricorrente, sarei lieta di essere aggiornata sull'esito della vicenda che La occupa.
 
Con i miei più cordiali saluti.
 

Laura Pianese


[Redazion/problemi/return.htm]