Ho letto che il lavoro svolto dalla casalinga
viene considerato dalla legge come una forma di contributo dell'andamento
economico familiare, come presupposto della comunione legale e come elemento per
la determinazione dell'assegno divorzile. In relazione all'ultimo punto
Divorzile, si possono dedurre due aspetti: 1) che l'assegno va calcolato per gli
anni in cui si è stati sposati; 2) che l'assegno va calcolato sino al momento in
cui il figlio non abbia un reddito idipendente.
- Quali sono i vantaggi/svantaggi di una risoluzione globale dell'assegno
divorzile ?
- Quali sono i vantaggi/svantaggi di una risoluzione mensile dell'assegno
divorzile ?- continuando l'assegno divorzile mensile deve essere rivalutato ogni
anno in relazione all'indice ISTAT e perchè?
- Com'è il calcolo da svolgere del tfr sulla buonauscita x il divorziato?
- in che mdo posso tutelare il tfr e la reversibilità di pensione in caso di
morte al coniuge divorziato?
Qual' è l'interpretazione della legge a riguardo?
Per Diritto & Famiglia risponde l'avv. Marco Lo Giudice
Gent.le lettore,
ai sensi dell’art. 5, 8° comma della legge 898/70, l’ex-coniuge ha la possibilità di corrispondere l’assegno all’altro in unica soluzione, ma ciò a condizione che vi sia un accordo tra le parti su tale modalità di corresponsione e purchè la stessa sia ritenuta equa dal Tribunale con riferimento alla quantificazione dell’importo determinato, a meno che non siano prevedibili mutamenti di circostanze, in tempi brevi, per l’uno o per l’altro coniuge.
La conseguenza principale della corresponsione una tantum può ravvisarsi, secondo l’orientamento giurisprudenziale dominante, nell’impossibilità per il coniuge beneficiario di avanzare successivamente ulteriori pretese economiche nei confronti del coniuge adempiente. Al riguardo, però, è da sottolineare una corrente giurisprudenziale minore secondo la quale, in presenza di sopravvenuti motivi che dimostrino lo stato di bisogno del coniuge, quest’ultimo potrebbe richiedere un assegno periodico limitato al soddisfacimento dei bisogni elementari di vita (Trib. Firenze 13.10.95).
Nell’ipotesi in cui, invece, il coiuge venga onerato del versamento di un assegno periodico, l’art. 5, 7° comma della legge 898/70 prevede che la sentenza di divorzio debba stabilire un criterio automatico di adeguamento dell’assegno “almeno con riferimento agli indici Istat”.
Il riferimento agli indici ufficiali di svalutazione monetaria costituisce solo un criterio minimo di adeguamento in grado di garantire l’interesse del coniuge beneficiario ad una totale conservazione del potere d’acquisto dell’assegno, ferma restando la libertà del Giudice di adottare altri possibili criteri più adeguati al grado di elasticità dei redditi dell’obbligato, (in tal senso Cass.civ. n.2273/96, n.9047/94).
In merito all’indennità di fine rapporto di lavoro (TFR), l’art. 12bis della legge 898/70 prevede che il coniuge possa beneficiare di una percentuale dell’importo complessivo (40%), che andrà calcolata facendo riferimento solo al periodo in cui il rapporto di lavoro è coinciso col matrimonio. Le condizioni essenziali per godere di tale quota sono le seguenti: essere già titolari dell’assegno post-matrimoniale e non aver contratto un nuovo matrimonio.
Per quanto riguarda, invece, la pensione di reversibilità, qualora il coniuge lavoratore deceduto si fosse risposato, la pensione spetta sia al coniuge divorziato sia all’altro congiuge superstite, purchè entrambi abbiano i requisiti economico-sociali per beneficiarne.Quanto alla suddivisione in quote del trattamento pensionistico, questa è proporzionale alla durata dei due matrimoni.
Infine è da ricordare che la corresponsione dell’assegno in unica soluzione esclude il diritto di ottenere il trattamento pensionistico di reversibilità , nonchè la percentuale dell’indennità di fine rapporto.
Con i più cordiali saluti.