Siamo due funzionari del Comune di Txxx e abbiamo la necessità per ragioni di ufficio di porVi il seguente quesito:
se, in base alla l. 153/88, il genitore che, a seguito di cessazione della convivenza more uxorio, non sia più affidatario del figlio naturale riconosciuto abbia ancora diritto alla corresponsione dell'assegno nucleo familiare e se, in caso negativo, ne abbia per caso diritto il genitore affidatario privo di redditi da lavoro.
Grazie
Risponde per Diritto e Famiglia l'avv. Cinzia Petitti
Gentili Lettori,
premetto che, in caso di interruzione della convivenza more uxorio, i figli naturali restano affidati al genitore con il quale gli stessi convivono senza la necessità di un intervento giudiziario ad hoc come per i casi di separazione e divorzio di coniugi.
L'intervento del Tribunale per i Minorenni, con conseguente provvedimento di affidamento, si verificherebbe solo nel caso di contrasto tra i genitori.
Il genitore non convivente, tuttavia, non è esonerato dai doveri di istruzione, educazione, mantenimento nei confronti del figlio naturale.
Ciò premesso, in ordine al quesito rivoltomi, posso confermarvi che l'assegno per il nucleo familiare continuerà ad essere corrisposto, anche in caso di cessazione della convivenza more uxorio, al genitore cui spetta.
Difatti, solo in caso di separazione giudiziale, la legge prevede che gli assegni per il nucleo familiare possano essere corrisposti direttamente al coniuge affidatario dei figli.
Invero, la Cassazione ha avuto modo di chiarire quanto segue: "nel regime posto dal dl 1988 n.69 (convertito con modifiche nella l.n.153 del 1988) la convivenza non è richiesta quale presupposto perchè sorga il diritto a percepire l'assegno per il nucleo familiare (composto dai coniugi-e non dai conviventi- e dai figli, compresi quelli naturali riconosciuti), ma rappresenta solo un elemento di fatto idoneo a comprovare presuntivamente il requisito della vivenza a carico, essendo sufficiente, per l'insorgenza del diritto al beneficio, che il genitore cui spetta l'assegno provveda abitualmente al mantenimento dei figli; nè è di ostacolo l'astratta configurabilità di due nuclei familiari in caso di genitori del figlio naturale non riconosciuto, i quali, non legati tra loro da coniugio, non facciano parte dello stesso nucleo familiare..." (Cass. Lav. 7.04.2000 n.4419).
Con i miei più cordiali saluti.