Ho un quesito da porVi:
Due coniugi in regime di comunioni dei beni: il marito durante il matrimonio apre un'azienda e la moglie lavora come segretaria gestendo la ditta stessa e partecipandone attivamente; poi la coppia non va più d'accordo e il marito la licenzia senza una lira e senza averle mai versato lo stipendio e senza averla messa in regola.
Vorrei sapere:
1. se il marito doveva stipendiarla e mettere in regola;
2. se la ditta, in regime di comunione dei beni è di entrambi anche se intestata al marito come ditta individuale;
3. se può, la moglie, fare vertenza presso i sindacati e pretendere gli stipendi non dati, la liquidazione e il versamento dei contributi.
Se questi quesiti hanno applicazione perchè la legge lo consente, vorrei sapere quale procedura deve adottare la moglie per esercitare i propri diritti negati.

Per Diritto & Famiglia risponde l'avv. Cinzia Petitti


Gentile Lettrice,
 
posso rassicurarla circa l'esistenza di ben meritati diritti economici sull'azienda in questione.
Il danaro non compensa i torti subiti ma aiuta a ricostruirsi più facilmente e serenamente una nuova vita!

Orbene, essendo in regime di comunione dei beni, l'azienda gestita da entrambi i coniugi e costituita dopo il matrimonio è oggetto della comunione (art. 177 codice civile) e ciò comporta diritti sull'azienda, sugli utili e sugli incrementi (questi ultimi solo se sussistenti al momento dello scioglimento della comunione) della stessa dal momento del suo acquisto sino allo scioglimento della comunione legale (per separazione personale di coniugi, divorzio, mutamento convenzionale del regime patrimoniale, fallimento di uno dei coniugi etc vd. art. 191 codice civile), con conseguente  divisione convenzionale o giudiziale dell'azienda stessa.

Ingiustamente, pertanto, suo marito l'ha estromessa dalla gestione del bene comune. 

Il codice riconosce, peraltro, diritti (mantenimento, partecipazione agli utili, alle decisioni di straordinaria amministrazione etc..) per il solo fatto di prestare lavoro nella impresa familiare (anche se costituita anteriormente al matrimonio)

Lei ben potrà pretendere sia di tornare a gestire la stessa sia  la ripartizione degli utili per il tempo passato e per quello a  venire.

Le consiglio, pertanto, di affidarsi ad un legale per la miglior tutela dei suoi indubbi diritti.

Tanti auguri.


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