A seguito decesso di mio padre, mia madre,
in comunione de beni, ha venduto un immobile. Con il ricavato, in parte ha
acquistato altra unita' immobiliare.
Questa, è stata intestata per la nuda proprietà ai quattro figli mantenendo
mia madre stessa l'usufrutto. I figli, escluso il sottocritto, sono tutti
sposati ed in separazione dei beni . Il sottoscritto in comunione dei beni.
All'atto della compravendita e' stat richiesta la presenza e firma di mia
moglie. Purtroppo mi sono separato. Il mio quesito e' questo: essendo
l'acquisto dell'immobile pagato con denaro proveniente dall'alienazione di
altrettanto caduto in siccessione, posso impugnare l'ultimo acquisto per
estromettere la mia ex moglie dall'atto? Nel frattempo sempre mia moglie,
dalla quale non mi sono mai divorziato, ha acquistato, per conto suo una unità
immobiliare a lei intestata. Rientro? In attesa di leggerVi porgo cordiali
saluti.
Per Famiglia & Diritto risponde l'avv. Cinzia Petitti.
Gentile signore,
i beni acquistati per effetto di donazione o provenienti da successione
ereditaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 179, lettera b) del codice
civile, non rientrano nella comunione dei beni, a meno che nell'atto di
liberalità o nel testamento non sia espressamente specificato che essi sono
attribuiti alla comunione legale.
Pertanto, sua moglie non potrebbe vantare diritti sulla nuda proprietà in
oggetto.
Quanto agli acquisti immobiliari effettuati da sua moglie successivamente alla
sentenza di separazione, essi non cadono in comunione dei beni giacchè tra gli
effetti della sentenza di separazione personale tra coniugi si contempla lo
scioglimento della comunione legale eventualmente sussistente tra i coniugi.
Cordiali saluti.