A seguito decesso di mio padre, mia madre, in comunione de beni, ha venduto un immobile. Con il ricavato, in parte ha acquistato altra unita' immobiliare.
Questa, è stata intestata per la nuda proprietà ai quattro figli mantenendo mia madre stessa l'usufrutto. I figli, escluso il sottocritto, sono tutti
sposati ed in separazione dei beni . Il sottoscritto in comunione dei beni. All'atto della compravendita e' stat richiesta la presenza e firma di mia
moglie. Purtroppo mi sono separato. Il mio quesito e' questo: essendo l'acquisto dell'immobile pagato con denaro proveniente dall'alienazione di altrettanto caduto in siccessione, posso impugnare l'ultimo acquisto per estromettere la mia ex moglie dall'atto? Nel frattempo sempre mia moglie, dalla quale non mi sono mai divorziato, ha acquistato, per conto suo una unità immobiliare a lei intestata. Rientro? In attesa di leggerVi porgo cordiali saluti.

Per Famiglia & Diritto risponde l'avv. Cinzia Petitti.


Gentile signore,
i beni acquistati per effetto di donazione o provenienti da successione ereditaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 179, lettera b) del codice  civile, non rientrano nella comunione dei beni, a meno che nell'atto di liberalità o nel testamento non sia espressamente specificato che essi sono  attribuiti alla comunione legale.
Pertanto, sua moglie non potrebbe vantare diritti sulla nuda proprietà in  oggetto.
Quanto agli acquisti immobiliari effettuati da sua moglie successivamente alla sentenza di separazione, essi non cadono in comunione dei beni giacchè tra gli effetti della sentenza di separazione personale tra coniugi si contempla lo scioglimento della comunione legale eventualmente sussistente tra i coniugi.
Cordiali saluti.

 

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