vorrei chiedere quali sono i criteri di assegnazione di una casa coniugale e se è possibile disporne, per esempio locandolo.
 

Risponde per Diritto & Famiglia l'avv.Cinzia Petitti .

Il provvedimento giudiziario (emesso in sede di separazione o di divorzio) di assegnazione della casa coniugale costituisce un diritto personale di godimento e non già un diritto reale. Esso è dettato dalla necessità attuale di assicurare un tetto alla prole e/o al coniuge. E' un diritto quantificabile economicamente nel senso che l'assegnazione della casa coniugale può determinare una riduzione dell'eventuale assegno di mantenimento posto a carico del coniuge più forte patrimonialmente e già gravato dalla suddetta assegnazione. Qualora il coniuge cui viene assegnato l'immobile, per cause sopravvenute, non avesse più utilità nel provvediemtno di assegnazione, lo stesso ben potrà chiedere una modifica dei provvedimenti. La rinuncia all'assegnazione dell'immobile determina generalmente un aumento dell'assegno di mantenimento a carico del coniuge non più gravato dal provvedimento di assegnazione del bene. Nel caso specifico, poi, suo marito che indebitamente trattiene parte della quota di mantenimento disposta dal giudice (ben potrà esigere gli arretrati non corrisposti), può essere condannato dal giudice all'aumento dell' assegno di mantenimento in considerazione della inutilizzabilità dell'immobile a lei assegnato. Dal quel che mi scrive si evince che il giudizio di separazione è ancora in corso, le sarà quindi più facile chiedere al giudice istruttore, nella prossima udienza, una modifica dei provvedimenti presidenziali nel senso indicato. Per quanto attiene alla possibilità di locare l'appartamento in questione, essendo anche lei comproprietaria dell'immobile e non semplice assegnataria, si applicheranno le normali norme in tema di comunione dei beni.(Nel caso in cui fosse stata solo assegnataria del bene -e non comproprietaria- non avrebbe potuto in alcun modo disporne perchè l'uso attribuito dal Tribunale è a titolo personale incedibile ed intrasmissibile). Locare l'immobile è atto di straordinaria amministrazione che richiede il consenso dei proprietari. Lei potrebbe locare l'immobile attribuendo a suo marito la metà dell'introito mensile ma occorre il suo consenso. In caso di suo lassismo il contratto di locazione da lei solo stipulato può avere efficacia se non viene impugnato da suo marito entro i termini di legge. Per darle maggiori informazioni dovrei conoscere se esiste tra lei e suo marito il regime di comunione dei beni o di separazione. Nel primo caso insieme alle norme previste in tema di comunione dei beni si applicherebbero anche quelle in tema di comunione legale tra coniugi.


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