Per diritto e famiglia risponde l’avv. Cinzia Petitti.
La convivente del de cuius non ha per legge
alcun diritto ereditario e tra questi quello di abitazione riservato per
legge esclusivamente al coniuge.
Potrà solo beneficiare di lasciti o legati disposti con testamento e che non
intacchino la quota di legittima di coniuge, discendenti, ascendenti
legittimi)
Tuttavia il minore, figlio naturale, al pari e nella stessa misura dei figli
legittimi, ha diritto a partecipare pro quota all’eredità. L’unica
differenza tra filiazione legittima e naturale permane nella facoltà
concessa ai discendenti legittimi di liquidare in danaro o in beni immobili
ereditari la quota di eredità spettante al fratellastro.
L’ eredità del figlio naturale se minore deve, comunque, essere accettata
con autorizzazione del giudice tutelare il quale, valutato l’interesse del
minore, può dare disposizioni circa l’impiego dei capitali costituenti la
quota di eredità. La madre, in qualità di genitore, ha potere di
amministrare (art. 320 codice civile) i beni del figlio sui quali conserva
l’usufrutto legale (artt. 324 ss. codice civile).
Fino a quando tuttavia gli eredi che hanno accettato l’eredità non
provvedono alla divisione giudiziale o consensuale del patrimonio ereditario
e l’asse ereditario sia costituito, come nel caso che ci occupa,
dall’immobile in questione (e/o da altri beni) ciascun erede (e quindi anche
il minore con la madre), in applicazione delle norme sulla comunione dei
beni (art. 1102 c.c ss) potrà servirsi della cosa comune (ovvero
dell’immobile) “purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca ad
altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”
Con i migliori saluti. Avv. Cinzia Petitti