Gentili signori,
sono una ragazza italiana che vive e lavora in Germania già da diversi anni. Il mio ragazzo (tedesco) ed io ci sposeremo il prossimo settembre civilmente in Germania e con il rito cattolico in Italia.
Lui sostiene che poiché la legislazione tedesca è molto sfavorevole al marito in caso di divorzio (lui dice che la moglie per la legge tedesca spesso "sfrutta" la situazione costringendo il marito a pagare cifre assurde per il resto dei suoi anni..) vorrebbe stipulare un Ehevertrag ovvero un contratto/convenzione matrimoniale, giusto per salvaguardarsi nel caso (speriamo remoto) di divorzio.
Lui sostiene che qui le leggi sono assai diverse ad es. non c'è il principio dell'abbandono del tetto coniugale e che se io ad es. me ne vado con un altro uomo o sono io a decidere di procedere al divorzio, lui sarebbe comunque costretto a pagare…
Sapreste per favore darmi qualche indicazione più precisa?
Se dovessi deciderci a stipulare questo contratto matrimoniale, dovremmo farlo qui e/o in Italia o ci sono anche convenzioni europee che regolano questa materia?
Grazie in anticipo e saluti alla mia Italia
Per diritto e famiglia risponde l'avv. Cinzia Petitti
Nel nostro ordinamento giuridico i patti prematrimoniali sono nulli giacché non si consente la disposizione di diritti che sorgono successivamente con la eventuale richiesta di separazione e/o divorzio.
Ci si riferisce al diritto al mantenimento, per esempio, indisponibile. La disponibilità potrebbe comportare che la parte debole (=economicamente) della coppia potrebbe rinunciare ai suoi legittimi diritti solo per contrarre il matrimonio.
Se la legislazione tedesca consente i prenuptial agreement, tuttavia, essendo irrilevante la circostanza del matrimonio esclusivamente religioso in Italia, potreste stipularne uno secondo i principi della legge tedesca (che francamente non conosco).
La nostra legge, se esatte sono le sue informazioni, effettivamente è maggiormente garantista. Difatti, è stato sostanzialmente eliminato il reato di abbandono del tetto coniugale il quale rileva esclusivamente, se non giustificato, ai fini dell'addebito della separazione.
La richiesta di separazione o divorzio, poi, non determina la perdita del diritto al mantenimento che nella nostra legislazione viene sempre riconosciuto qualora sia riscontrata una sproporzione di reddito tra i due coniugi.
Il fatto di aver iniziato la convivenza con un'altra persona, poi, può determinare la perdita condizionata (al perdurare della convivenza) qualora si dimostri che la convivenza sia stabile e che il convivente provveda adeguatamente al mantenimento del partner separato o divorziato.
Con i migliori auguri di tutta la redazione.
Avv. Cinzia Petitti