Mio padre convive da 10 anni con una donna.
Io e mio fratello abitiamo ancora con mio padre e noi due figli siamo nati dall'unione (matrimonio ) di mio padre e di mia madre che è morta nel 1986.
Poichè la casa dove abitiamo è intestata solo a mio padre, e un altra seconda casa con relativo terreno è intestata a mio padre, a me e mio fratello, volevo sapere se alla morte di mio padre, la donna (io e mio fratello abbiamo pessimi rapporti), può aver diritto a queste proprietà di cui vi ho accennato sopra.
Se così fosse, cosa potrei proporre a mio padre, per impedire, questa situazione sgradevole??
Dimenticavo, questa donna, è vedeva e dal precedente matrimonio ha avuto un figlio, che ora è divorziato e che convive con la compagna in un altra casa.

Per Diritto & Famiglia risponde l’avv. Katia Mascia

Mentre il matrimonio, in mancanza di una diversa pattuizione da parte dei coniugi, determina automaticamente tra gli stessi l’istaurazione del regime della comunione dei beni (art.177ss c.c.), la convivenza non comporta alcun effetto di tale specie e i conviventi, pertanto, restano padroni ciascuno dei propri beni e dei propri acquisti, in regime di separazione.
Allorché uno dei conviventi more uxorio muoia, l’altro non ha alcun diritto ereditario.
Infatti, l’art.565 c.c non annovera il convivente more uxorio nella categoria dei successibili ab intestato del de cuius.
Quindi nel caso specifico sottopostomi la compagna del padre, alla morte di questi, non avrà per legge alcun diritto sulle due proprietà accennate.
Il padre potrebbe disporre a favore della compagna solo mediante testamento, ma sempre nei limiti della quota disponibile e mai intaccando la quota legittima (o riserva) spettante ai legittimari (figli eredi) che, nell’ipotesi contraria, potrebbero agire per ottenere la reintegrazione della stessa mediante la riduzione delle disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il testatore poteva disporre.
Stesso discorso per le donazioni che il padre avesse effettuato in vita a favore della convivente more uxorio.
Quanto alle soluzioni possibili suggerirei di “anticipare” gli effetti successori effettuando sin d’ora in favore di voi figli la donazione della nuda proprietà sui beni, con riserva di usufrutto da parte di vostro padre.
Con i migliori saluti.

 

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