Mio padre convive da 10 anni con una donna.
Io e mio fratello abitiamo ancora con mio padre e noi due figli siamo nati
dall'unione (matrimonio ) di mio padre e di mia madre che è morta nel 1986.
Poichè la casa dove abitiamo è intestata solo a mio padre, e un altra seconda
casa con relativo terreno è intestata a mio padre, a me e mio fratello, volevo
sapere se alla morte di mio padre, la donna (io e mio fratello abbiamo pessimi
rapporti), può aver diritto a queste proprietà di cui vi ho accennato sopra.
Se così fosse, cosa potrei proporre a mio padre, per impedire, questa
situazione sgradevole??
Dimenticavo, questa donna, è vedeva e dal precedente matrimonio ha avuto un
figlio, che ora è divorziato e che convive con la compagna in un altra casa.
Per Diritto & Famiglia risponde l’avv. Katia
Mascia
Mentre il matrimonio, in mancanza di una diversa pattuizione da parte dei
coniugi, determina automaticamente tra gli stessi l’istaurazione del regime
della comunione dei beni (art.177ss c.c.), la convivenza non comporta alcun
effetto di tale specie e i conviventi, pertanto, restano padroni ciascuno dei
propri beni e dei propri acquisti, in regime di separazione.
Allorché uno dei conviventi more uxorio muoia, l’altro non ha alcun diritto
ereditario.
Infatti, l’art.565 c.c non annovera il convivente more uxorio nella categoria
dei successibili ab intestato del de cuius.
Quindi nel caso specifico sottopostomi la compagna del padre, alla morte di
questi, non avrà per legge alcun diritto sulle due proprietà accennate.
Il padre potrebbe disporre a favore della compagna solo mediante testamento,
ma sempre nei limiti della quota disponibile e mai intaccando la quota
legittima (o riserva) spettante ai legittimari (figli eredi) che, nell’ipotesi
contraria, potrebbero agire per ottenere la reintegrazione della stessa
mediante la riduzione delle disposizioni testamentarie eccedenti la quota di
cui il testatore poteva disporre.
Stesso discorso per le donazioni che il padre avesse effettuato in vita a
favore della convivente more uxorio.
Quanto alle soluzioni possibili suggerirei di “anticipare” gli effetti
successori effettuando sin d’ora in favore di voi figli la donazione della
nuda proprietà sui beni, con riserva di usufrutto da parte di vostro padre.
Con i migliori saluti.