Date: Tue, 03 Feb 1998 10:03:39 +0100
From: Xxxxxxx <xxx@xxxxx.xx>
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To: redazione@dirittoefamiglia.it
Subject: Anticipatamente Grazie


Mi chiamo Xxxxx XXXxx e sono separato legalmente dal 1995.
Con la mia ex moglie ho avuto una figlia che ora ha 14 anni.
Ora sono accompagnato con una ragazza anche lei separata e con la quale ho avuto un' altra figlia.
In questo periodo sto acquistando un appartamento ma non posso acquistarlo insieme alla mia compagna perchè lei ha dei problemi con il suo ex marito.
Cosa succederebbe se mi capitasse qualche cosa?
A chi andrebbe l'appartamento a me intestato?
E nel caso della pensione come verrebbe ripartita tra le mie due figlie, la mia compagna e la mia ex moglie?
Di tutto questo come cambia in caso solo di separazione e in caso di divorzio?

Vi ringrazio e vi saluto

Risponde la Redazione:

Cominciamo col dire che la separazione personale dei coniugi non comporta (ancora) lo scioglimento del matrimonio e di tutti gli obblighi ed i vincoli che da esso derivano ma introduce in una fase "preparatoria" che assume caratteristiche intermedie.
Libera, per esempio, coniugi dall'obbligo di coabitazione ma non da quello di reciproca assistenza o, secondo taluna giurisprudenza, dalla fedeltà reciproca.

Venendo a quanto ci interessa, va detto che il coniuge separato mantiene la propria qualifica di erede cosi' come in costanza di matrimonio. Da quanto detto deriva che sia sua moglie che sua figlia quattordicenne, insieme alla sua ultima figliola naturale (se l'ha riconosciuta) hanno la possibilita' di ereditare da lei, in caso di sua morte, nelle quote di legge.

Ferma restando l'assoluta parita' di diritti fra le sue figlie, la qualifica di erede viene persa dal coniuge divorziato, se quest'ultimo non si e' visto in precedenza riconoscere un assegno alimentare o di mantenimento dal Tribunale, o se il divorzio non e' stato pronunziato "con addebito".

Per quel che riguarda la pensione c.d. "di reversibilita'", in linea generale al coniuge spetta solo se titolare di un assegno alimentare; diversamente, beneficiari saranno i figli (legittimi e/o naturali).

Va detto infine che la giurisprudenza del nostro paese sta compiendo grandi sforzi per riconoscere una qualche forma di tutela anche alle c.d. famiglie di fatto; talune pronunzie della Cassazione (che potra' leggere anche sulla rivista) hanno riconosciuto a conviventi more uxorio un diritto sulle pensioni del compagno, in caso di comprovata convivenza protratta per lungo tempo, ma si tratta di elaborazioni ben lungi dall'essere ancora del tutto consolidate e mature per un paese che deve ancora fare i conti con residui di antiche resistenze socio-politiche.

Cordiali saluti.


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