Spett.Redazione Dirittto e Famiglia
Gent.ma Avv.ssa Cinzia Petitti
 Sono una figlia adottiva legittimata. vorrei sapere se mia madre adottiva, puo' estromettermi dall'eredità e se puo' vendere liberamente le sue proprietà senza che io possa intervenire in modo legale. Premetto che questo e' successo da quando e' morto mio padre adottivo e lei si è invaghita di un uomo, premetto che mia madre ha 84 anni e lui 68 anni.Inoltre preciso che i rapporti con mia madre adottiva non sono mai stati buoni perchè lei non mi ha mai accettata e mi chiedo come mai... solo mio padre mi ha voluto bene e mi ha sempre curato. Inoltre non lavoro e vorrei sapere se mia madre ha il dovere di mantenermi.
In attesa di una Vs cortese risposta porgo distinti saluti e Vi faccio i complimenti per il Vs sito che da tante utili notizie.
 
 
Gentile sig.ra,
cercherò di chiarire i suoi dubbi in base alle informazioni che mi ha fornito. La sua posizione di figlia adottiva anche dal punto di vista  successorio è identica a quella dei figli legittimi.
Pertanto, alla morte di sua madre lei godrà dei diritti successori previsti per questi ultimi dalla legge (libro secondo del codice civile).
Sua madre non potrà elidere tali diritti nemmeno con un testamento. Difatti, in tal caso e/o nell'ipotesi in cui disponga di tutte le sue sostanze in favore di una persona estranea, lei avrà sempre diritto ex lege ad una quota c.d. di legittima dell'eredità.
Invero, sua madre adottiva potrà disporre per testamento solo della parte del suo patrimonio, detta disponibile, e non di quella legittima (che le è riservata per legge).
I suoi diritti di erede sono, tuttavia, subordinati alla morte di sua madre e non potrà, prima che ciò avvenga, intervenire sulla disponibilità  che la stessa ha dei suoi averi. Di essi sua madre in vita potrà liberamente disporre.
 
Per quanto riguarda la sua richiesta di mantenimento nei confronti di sua madre, per darle una risposta più precisa avrei bisogno di conoscere sia la sua età sia le motivazioni per le quali attualmente non lavora.
I due elementi sono molto importanti.
Difatti i genitori sono tenuti a mantenere i figli sino a quando gli stessi non siano in grado di farlo da soli.
Ciò può accadere anche quando i figli siano grandicelli (25-30 anni) e siano, non per loro colpa, nell'impossibilità di mantenersi.
Dall'età di sua madre adottiva presumo che lei, perdoni l'indicrezione, abbia superato i quarantanni.
In tale caso non avrà il diritto di essere mantenuta da sua madre ma, qualora non possa lavorare perchè impossibilitata (mancanza incolpevole di lavoro, motivi di salute) avrà diritto agli alimenti.
Invero, gli alimenti sono un qualcosa di molto diverso e quantitativamente inferiore al mantenimento giacchè essi costituiscono solo lo stretto necessario per vivere e non sono equiparati al tenore economico dell'obbligato (cosa che avviene del determinare l'assegno di mantenimento).
Sua madre, comunque, potrebbe sostituire tale assegno alimentare ospitandola presso la propria abitazione e provvedendo alle sue esigenze primarie.
La ringrazio per i complimenti rivolti alla rivista. Ciò ci  sostiene nel nostro servizio.
Con i più cordiali saluti.
Avv. Cinzia Petitti 

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