Spett.Redazione Dirittto e Famiglia
Gent.ma Avv.ssa Cinzia Petitti
Sono
una figlia adottiva legittimata. vorrei sapere se mia madre adottiva, puo'
estromettermi dall'eredità e se puo' vendere liberamente le sue proprietà
senza che io possa intervenire in modo legale. Premetto che questo e' successo
da quando e' morto mio padre adottivo e lei si è invaghita di un uomo,
premetto che mia madre ha 84 anni e lui 68 anni.Inoltre preciso che i rapporti
con mia madre adottiva non sono mai stati buoni perchè lei non mi ha mai
accettata e mi chiedo come mai... solo mio padre mi ha voluto bene e mi ha
sempre curato. Inoltre non lavoro e vorrei sapere se mia madre ha il dovere di
mantenermi.
In attesa di una Vs cortese risposta porgo
distinti saluti e Vi faccio i complimenti per il Vs sito che da tante utili
notizie.
Gentile sig.ra,
cercherò di chiarire i suoi dubbi
in base alle informazioni che mi ha fornito. La sua posizione di figlia
adottiva anche dal punto di vista successorio è identica a quella
dei figli legittimi.
Pertanto, alla morte di sua madre
lei godrà dei diritti successori previsti per questi ultimi dalla legge
(libro secondo del codice civile).
Sua madre non potrà elidere tali
diritti nemmeno con un testamento. Difatti, in tal caso e/o nell'ipotesi in
cui disponga di tutte le sue sostanze in favore di una persona estranea, lei
avrà sempre diritto ex lege ad una quota c.d. di legittima dell'eredità.
Invero, sua madre adottiva potrà
disporre per testamento solo della parte del suo patrimonio, detta
disponibile, e non di quella legittima (che le è riservata per legge).
I suoi diritti di erede sono,
tuttavia, subordinati alla morte di sua madre e non potrà, prima che ciò
avvenga, intervenire sulla disponibilità che la stessa ha dei
suoi averi. Di essi sua madre in vita potrà liberamente disporre.
Per quanto riguarda la sua
richiesta di mantenimento nei confronti di sua madre, per darle una
risposta più precisa avrei bisogno di conoscere sia la sua età sia le
motivazioni per le quali attualmente non lavora.
I due elementi sono molto
importanti.
Difatti i genitori sono tenuti a
mantenere i figli sino a quando gli stessi non siano in grado di farlo da
soli.
Ciò può accadere anche quando i
figli siano grandicelli (25-30 anni) e siano, non per loro colpa,
nell'impossibilità di mantenersi.
Dall'età di sua madre adottiva
presumo che lei, perdoni l'indicrezione, abbia superato i quarantanni.
In tale caso non avrà il diritto
di essere mantenuta da sua madre ma, qualora non possa lavorare perchè
impossibilitata (mancanza incolpevole di lavoro, motivi di salute) avrà
diritto agli alimenti.
Invero, gli alimenti sono un
qualcosa di molto diverso e quantitativamente inferiore al mantenimento giacchè
essi costituiscono solo lo stretto necessario per vivere e non sono equiparati
al tenore economico dell'obbligato (cosa che avviene del determinare l'assegno
di mantenimento).
Sua madre, comunque, potrebbe
sostituire tale assegno alimentare ospitandola presso la propria abitazione e
provvedendo alle sue esigenze primarie.
La ringrazio per i complimenti
rivolti alla rivista. Ciò ci sostiene nel nostro servizio.
Con i più cordiali saluti.
Avv. Cinzia Petitti