Vorrei avere dei chiarimenti sulla mia situazione :
dopo una convivenza di circa due anni ho avuto una bambina che e' stata
riconosciuta da entrambi.
Attualmente la bambina ha due anni e mezzo e da un anno circa ho instaurato un
rapporto con il padre sperando che si potesse recuperare la nostra situazione.
Ad oggi lui mi passa una cifra di 250,00 euro al mese per la bambina.( stipendio
suo circa 1000,00 euro)
Premetto che io lavoro part-time a 24 ore sett. (stipendio mio circa 650,00
euro) , pago un affitto di 380,00 euro al mese .
Questi accordi tra di noi li abbiamo stabiliti verbalmente senza rivolgerci a
nessun giudice.
Ora le nostre posizioni sono cambiate: entrambi abbiamo un'altra vita privata e
quindi vorrei sapere cosa devo fare per tutelare la mia posizione , premesso che
vivo sempre da sola.
DOMANDE:
1. Che cifra deve passare mensilmente per la bambina e fino a quando?
2. Quante volte gli spetta di vedere la bambina e per quanto tempo (ore) visto
che e' piccola ?( 2 anni e mezzo)
3. La bambina sta frequentando entrambi i nostri nuovi compagni anche se in
verita' con il mio compagno ci passa decisamente piu' tempo , spesso si ferma a
dormire da noi e per lei questa presenza e' sempre piu' importante. ( questa
relazione dura da circa 6 mesi).
In questa situazione quale potrebbero essere le conseguenze sui nostri accordi?
In quanto madre potrei oppormi al fatto che la bimba frequenti altre donne e
,probabilmente conoscendo il mio ex convivente , non stabili???
4. Qualora io iniziassi una convivenza con il mio uomo a tutti gli effetti la
mia posizione a livello di mantenimento potrebbe cambiare???
5. Se io decidessi di creare una nuova famiglia con il mio compagno e avere
figli con lui cosa devo fare per continuare a tutelare la bambina.
6. E' giusto che io prenda ora la tutela di mia figlia al tribunale dei minori ?
Se si cosa devo fare?
Se non e' giusto perche'?
Ringrazio la redazione di diritto e famiglia . Saluti.
Per Dirittoefamiglia risponde l’avv. Cinzia
Petitti
Gentile signora,
risponderò alle domande nell’ordine che mi pone.
-La misura di contributo al mantenimento di entrambi i genitori è proporzionale
al loro reddito (comprensivo di redditi da lavoro e di redditi derivanti da
proprietà mobiliari ed immobiliari) ed è relativo anche all’età del minore
coinvolto. Su uno stipendio di € 1000,00 un contributo di € 250,00 non è alto ma
nemmeno sproporzionato (il Giudice discrezionalmente potrebbe aumentare tale
assegno a € 300,00 o poco più).
Tuttavia ciò che dovrebbe essere anche concordato, a parte l’indicato contributo
ordinario, è la contribuzione in una determinata misura (50% per esempio) del
padre alle spese di natura straordinaria (per medici, istruzione, educazione,
viaggi, sport..) che si renderanno necessarie per la minore pian piano che la
medesima crescerà.
Sua figlia avrà, difatti, diritto ad essere mantenuta dai suoi genitori sino a
quando non avrà raggiunto una sua totale indipendenza economica ed un titolo di
studio idoneo che le permetta di raggiungerla (in media, quindi, intorno ai
26-29 anni).
-Il genitore naturale con cui vive la minore è per tale fatto affidatario della
medesima. L’altro genitore, per esercitare il suo diritto-dovere di visita,
dovrà adire il Tribunale per i Minorenni e chiedere la fissazione di giorni ed
orari di visita che verranno stabiliti in base all’età della minore, tenuto
conto di tutti i suoi interessi nonché delle esigenze materne e paterne.
-I suoi eventuali futuri rapporti con altri uomini non incideranno sul rapporto
padre-figlia soprattutto per quanto riguarda il suo obbligo di mantenimento.
-Quanto alla sua rappresentata eventualità di opporsi alla frequentazione che
sua figlia potrebbe avere con le compagne del padre, lei potrà manifestare il
suo dissenso, in qualità di genitore esclusivamente affidatario, e, qualora il
padre non rispetti tale volontà, potrà portare la questione al vaglio del T. per
i Minorenni il quale potrà inibire la frequenza del minore a tali estranei se
ritiene possa esservi qualche pregiudizio per il medesimo.
-Le consiglio di stipulare con il padre del minore un accordo scritto su tutte
le questioni che mi ha rappresentato (assegno di mantenimento, partecipazione
alle spese straordinarie, giorni di visita, frequentazione di futuri compagni).
Tale accordo potrà essere recepito dal Tribunale per i Minorenni ed acquisire
valenza di provvedimento giudiziario.
Nel caso in cui non si riesca a raggiungere un idoneo accordo, lei dovrà adire
il Tribunale ordinario per la fissazione di un assegno di contributo al
mantenimento del minore e, contemporaneamente, il Tribunale per i Minorenni in
ordine alle altre questioni non patrimoniali (diritto di visita etc).
Le ricordo che a questa seconda azione ha più interesse il padre in quanto lei,
come genitore convivente con il figlio naturale, ha l’esclusiva potestà sullo
stesso.
Con i migliori auguri di tutta la redazione.
Avv. Cinzia Petitti