Vorrei avere dei chiarimenti sulla mia situazione :
dopo una convivenza di circa due anni ho avuto una bambina che e' stata riconosciuta da entrambi.
Attualmente la bambina ha due anni e mezzo e da un anno circa ho instaurato un rapporto con il padre sperando che si potesse recuperare la nostra situazione.
Ad oggi lui mi passa una cifra di 250,00 euro al mese per la bambina.( stipendio suo circa 1000,00 euro)
Premetto che io lavoro part-time a 24 ore sett. (stipendio mio circa 650,00 euro) , pago un affitto di 380,00 euro al mese .
Questi accordi tra di noi li abbiamo stabiliti verbalmente senza rivolgerci a nessun giudice.
Ora le nostre posizioni sono cambiate: entrambi abbiamo un'altra vita privata e quindi vorrei sapere cosa devo fare per tutelare la mia posizione , premesso che vivo sempre da sola.
DOMANDE:
1. Che cifra deve passare mensilmente per la bambina e fino a quando?
2. Quante volte gli spetta di vedere la bambina e per quanto tempo (ore) visto che e' piccola ?( 2 anni e mezzo)
3. La bambina sta frequentando entrambi i nostri nuovi compagni anche se in verita' con il mio compagno ci passa decisamente piu' tempo , spesso si ferma a dormire da noi e per lei questa presenza e' sempre piu' importante. ( questa relazione dura da circa 6 mesi).
In questa situazione quale potrebbero essere le conseguenze sui nostri accordi?
In quanto madre potrei oppormi al fatto che la bimba frequenti altre donne e ,probabilmente conoscendo il mio ex convivente , non stabili???
4. Qualora io iniziassi una convivenza con il mio uomo a tutti gli effetti la mia posizione a livello di mantenimento potrebbe cambiare???
5. Se io decidessi di creare una nuova famiglia con il mio compagno e avere figli con lui cosa devo fare per continuare a tutelare la bambina.
6. E' giusto che io prenda ora la tutela di mia figlia al tribunale dei minori ? Se si cosa devo fare?
Se non e' giusto perche'?

Ringrazio la redazione di diritto e famiglia . Saluti.
 

Per Dirittoefamiglia risponde l’avv. Cinzia Petitti

Gentile signora,
risponderò alle domande nell’ordine che mi pone.

-La misura di contributo al mantenimento di entrambi i genitori è proporzionale al loro reddito (comprensivo di redditi da lavoro e di redditi derivanti da proprietà mobiliari ed immobiliari) ed è relativo anche all’età del minore coinvolto. Su uno stipendio di € 1000,00 un contributo di € 250,00 non è alto ma nemmeno sproporzionato (il Giudice discrezionalmente potrebbe aumentare tale assegno a € 300,00 o poco più).
Tuttavia ciò che dovrebbe essere anche concordato, a parte l’indicato contributo ordinario, è la contribuzione in una determinata misura (50% per esempio) del padre alle spese di natura straordinaria (per medici, istruzione, educazione, viaggi, sport..) che si renderanno necessarie per la minore pian piano che la medesima crescerà.
Sua figlia avrà, difatti, diritto ad essere mantenuta dai suoi genitori sino a quando non avrà raggiunto una sua totale indipendenza economica ed un titolo di studio idoneo che le permetta di raggiungerla (in media, quindi, intorno ai 26-29 anni).

-Il genitore naturale con cui vive la minore è per tale fatto affidatario della medesima. L’altro genitore, per esercitare il suo diritto-dovere di visita, dovrà adire il Tribunale per i Minorenni e chiedere la fissazione di giorni ed orari di visita che verranno stabiliti in base all’età della minore, tenuto conto di tutti i suoi interessi nonché delle esigenze materne e paterne.

-I suoi eventuali futuri rapporti con altri uomini non incideranno sul rapporto padre-figlia soprattutto per quanto riguarda il suo obbligo di mantenimento.

-Quanto alla sua rappresentata eventualità di opporsi alla frequentazione che sua figlia potrebbe avere con le compagne del padre, lei potrà manifestare il suo dissenso, in qualità di genitore esclusivamente affidatario, e, qualora il padre non rispetti tale volontà, potrà portare la questione al vaglio del T. per i Minorenni il quale potrà inibire la frequenza del minore a tali estranei se ritiene possa esservi qualche pregiudizio per il medesimo.

-Le consiglio di stipulare con il padre del minore un accordo scritto su tutte le questioni che mi ha rappresentato (assegno di mantenimento, partecipazione alle spese straordinarie, giorni di visita, frequentazione di futuri compagni). Tale accordo potrà essere recepito dal Tribunale per i Minorenni ed acquisire valenza di provvedimento giudiziario.
Nel caso in cui non si riesca a raggiungere un idoneo accordo, lei dovrà adire il Tribunale ordinario per la fissazione di un assegno di contributo al mantenimento del minore e, contemporaneamente, il Tribunale per i Minorenni in ordine alle altre questioni non patrimoniali (diritto di visita etc).
Le ricordo che a questa seconda azione ha più interesse il padre in quanto lei, come genitore convivente con il figlio naturale, ha l’esclusiva potestà sullo stesso.
Con i migliori auguri di tutta la redazione.
Avv. Cinzia Petitti
 


[Redazion/problemi/return.htm]